LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento pernale contro T. A., n. a Fez (Marocco) 3 maggio 1978 o 3 maggio 1977. Dispositivo della Ordinanza La Corte: 1) con riferimento al motivo d'appello concernente la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che comunque abbia deciso monocraticamente o collegialmente formulando valutazioni di merito in materia di liberta' personale dell'imputato; 2) con riferimento alla questione di costituzionalita' analogamente sollevata in questo giudizio di appello; Ritenuto che la questione e' rilevante poiche' al primo giudizio partecipo' magistrato che era stato componente del tribunale della liberta' che aveva formulato valutazioni in tema di presupposti sulla concedibilita' della sospensione condizionale e poiche' di questa Corte fanno parte 2 magistrati che analogamente, hanno deciso in materia di liberta' personale dell'imputato sulla base di valutazione di merito sulla gravita' del reato, sul pericolo di reiterazione sulla pericolosita' dell'imputato; Ritenuto che la motivazione posta a base della sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale impone di escludere la manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' in tal modo sollevata, poiche' anche in questo devono riconoscersi sussistenti "i medesimi effetti che l'art. 34 mira ad impedire e cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso a un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento".