IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause iscritte ai nn. 16/95 e 17/95 del ruolo generale, riunite con decreto 22 luglio 1995 e promosse da Mungari Vincenzo e l'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., con sede in Roma, corso d'Italia n. 33, in persona dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro-tempore dott. Giancarlo Giannini, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Fidolini e Mario Ettore Verino e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Nino Bixio n. 2, in virtu' di procura a margine dei ricorsi, opponenti, contro l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.) di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, difesa dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, opposto. Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981. Premesso che con ricorsi ex art. 22 legge n. 689/81, depositati nella cancelleria di questo ufficio in data 5 maggio 1995, gli opponenti proponevano opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione dell'U.P.I.C.A n. 86846 n. pos. 136958 in data 1 marzo 1995, notificata il 7 aprile successivo, con la quale si ordinava a Mungari Vincenzo, direttore generale dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia di pagare la somma di L. 2.940.000, ai sensi dell'art. 115 della legge n. 449 del 13 febbraio 1959 (richiamato dagli artt. 84 e 87 della legge n. 295/1978), per n. 42 infrazioni dell'art. 3 d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, rilevate con verbale n. 161034 del 4 luglio 1991 e gli si ingiungeva di versare detta somma, piu' L. 10.000 per spese, all'Ufficio registro, bollo radio, assicurazione, via Orazio n. 10, Roma; che la medesima ordinanza ingiuntiva veniva notificata anche all'Assitalia, quale responsabile in solido in base all'art. 6 della legge n. 589/1981; che il giudice di pace, ritenuto applicabile il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, fissava l'udienza di comparizione delle parti e la cancelleria richiedeva le notificazioni di rito; che instauratosi il giudizio, gli avvocati degli opponenti si riportavano ai rispettivi atti, in particolare insistendo sull'ammissione di prove testimoniali a favore del direttore dell'Assitalia; che espletate tali prove, risultava che il controllo e la sorveglianza del Servizio ispettorato sinistri r.c. non rientrava nei compiti affidati - ai sensi dell'art. 2396 cod.civ. - al direttore: tale servizio, secondo la struttura organizzativa della Societa', gode di piena autonomia; che, in questa sede processuale, il funzionario responsabile del Servizio ispettorato sinistri r.c. non puo' essere chiamato a rispondere delle infrazioni compiute, con la conseguenza che l'impresa assicuratrice e' priva del diritto di regresso nei suoi confronti; Visto che l'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, emanato in seguito a delega legislativa, stabilisce che: "Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 300.000 per ciascuna inosservanza". che, in base a detto articolo, destinatari delle sanzioni amministrative sono esclusivamente gli amministratori, i rappresentanti legali delle imprese estere ed i direttori e non anche i funzionari che risultino responsabili delle infrazioni; Ritenuto - che ai sensi della legge speciale 24 novembre 1981, n. 689 - nelle violazioni cui sono applicabili sanzioni amministrative, la responsabilita' ha natura personale; e che per l'art. 6 della legge medesima la responsabilita' dell'impresa ha carattere solidale; che nella causa in esame, dopo che e' stato dimostrato che nessuna responsabilita' personale sussiste a carico del direttore, e che la responsabilita' delle gravi inadempienze ricade unicamente sul funzionario responsabile del Servizio ispettorato r.c. - il quale per l'art. 115 del d.P.R. n. 449/1959, non puo' essere destinatario dell'ordinanza ingiunzione - viene a mancare la punibilita' del principale responsabile delle infrazioni; Ritenuto pertanto che l'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 non prevedendo - accanto alla punibilita' degli amministratori, dei rappresentanti legali delle imprese estere e dei direttori - anche la punibilita' del funzionario responsabile delle infrazioni alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perche' tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge; in contrasto con l'art. 41 Cost., perche' impedisce allo Stato di irrogare le sanzioni amministrative ai funzionari responsabili; e, infine, si pone in contrasto con l'art. 102 Cost., perche' - nell'applicazione della legge n. 689/1981 - il giudice non puo' pronunciarsi contro il funzionario responsabile delle infrazioni amministrative.