IL GIUDICE DI PACE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause  iscritte  ai  nn.
 16/95  e 17/95 del ruolo generale, riunite con decreto 22 luglio 1995
 e promosse da Mungari  Vincenzo  e  l'Assitalia  -  Le  Assicurazioni
 d'Italia  S.p.A.,  con sede in Roma, corso d'Italia n. 33, in persona
 dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro-tempore dott.
 Giancarlo Giannini, entrambi  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti
 Vittorio Fidolini e Mario Ettore Verino e con domicilio eletto presso
 lo  studio  del  primo  in Firenze, via Nino Bixio n. 2, in virtu' di
 procura  a  margine  dei   ricorsi,   opponenti,   contro   l'Ufficio
 provinciale   dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato
 (U.P.I.C.A.)  di  Roma,  in   persona   del   legale   rappresentante
 pro-tempore,  difesa  dall'  Avvocatura  distrettuale  dello Stato di
 Firenze, opposto.
   Oggetto: opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione  amministrativa  ex
 art. 22 legge n. 689/1981.
   Premesso  che  con  ricorsi  ex art. 22 legge n. 689/81, depositati
 nella cancelleria di questo  ufficio  in  data  5  maggio  1995,  gli
 opponenti   proponevano  opposizione  contro  l'ordinanza-ingiunzione
 dell'U.P.I.C.A n.  86846  n.  pos.  136958  in  data  1  marzo  1995,
 notificata il 7 aprile successivo, con la quale si ordinava a Mungari
 Vincenzo,   direttore  generale  dell'Assitalia  -  Le  Assicurazioni
 d'Italia di pagare la somma di L. 2.940.000, ai sensi  dell'art.  115
 della  legge n. 449 del 13 febbraio 1959 (richiamato dagli artt. 84 e
 87 della legge n. 295/1978), per n. 42 infrazioni dell'art.  3  d.-l.
 23 dicembre 1976, n. 857, rilevate con verbale n. 161034 del 4 luglio
 1991  e  gli si ingiungeva di versare detta somma, piu' L. 10.000 per
 spese, all'Ufficio registro, bollo radio, assicurazione,  via  Orazio
 n. 10, Roma;
     che  la  medesima  ordinanza  ingiuntiva  veniva notificata anche
 all'Assitalia, quale responsabile in solido in base all'art. 6  della
 legge n. 589/1981;
     che  il  giudice di pace, ritenuto applicabile il procedimento di
 cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, fissava l'udienza  di
 comparizione delle parti e la cancelleria richiedeva le notificazioni
 di rito;
     che  instauratosi  il  giudizio,  gli avvocati degli opponenti si
 riportavano   ai   rispettivi   atti,   in   particolare   insistendo
 sull'ammissione   di   prove  testimoniali  a  favore  del  direttore
 dell'Assitalia;
     che espletate  tali  prove,  risultava  che  il  controllo  e  la
 sorveglianza del Servizio ispettorato sinistri r.c. non rientrava nei
 compiti  affidati  - ai sensi dell'art. 2396 cod.civ. - al direttore:
 tale servizio, secondo la  struttura  organizzativa  della  Societa',
 gode di piena autonomia;
     che,  in questa sede processuale, il funzionario responsabile del
 Servizio  ispettorato  sinistri  r.c.  non  puo'  essere  chiamato  a
 rispondere   delle   infrazioni  compiute,  con  la  conseguenza  che
 l'impresa assicuratrice e' priva del diritto  di  regresso  nei  suoi
 confronti;
   Visto che l'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13
 febbraio  1959,  n.  449 testo unico delle leggi sull'esercizio delle
 assicurazioni private,  emanato  in  seguito  a  delega  legislativa,
 stabilisce che:
     "Gli  amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di
 riassicurazione  o  di  mediazione,  i  rappresentanti  legali  delle
 imprese  estere,  i  direttori  che  non  osservino  o  non  facciano
 osservare completamente e puntualmente le disposizioni  del  presente
 testo   unico   e  del  regolamento,  sono  puniti  con  le  sanzioni
 amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in  misura
 non  inferiore  a  lire  30.000  e  non  superiore a lire 300.000 per
 ciascuna inosservanza".
     che,  in  base  a  detto  articolo,  destinatari  delle  sanzioni
 amministrative    sono    esclusivamente    gli   amministratori,   i
 rappresentanti legali delle imprese estere ed i direttori e non anche
 i funzionari che risultino responsabili delle infrazioni;
   Ritenuto - che ai sensi della legge speciale 24 novembre  1981,  n.
 689  - nelle violazioni cui sono applicabili sanzioni amministrative,
 la responsabilita' ha natura personale; e  che  per  l'art.  6  della
 legge medesima la responsabilita' dell'impresa ha carattere solidale;
     che  nella  causa  in  esame,  dopo  che  e' stato dimostrato che
 nessuna responsabilita' personale sussiste a carico del direttore,  e
 che la responsabilita' delle gravi inadempienze ricade unicamente sul
 funzionario responsabile del Servizio ispettorato r.c. - il quale per
 l'art.  115  del  d.P.R.  n.  449/1959,  non puo' essere destinatario
 dell'ordinanza ingiunzione -  viene  a  mancare  la  punibilita'  del
 principale responsabile delle infrazioni;
   Ritenuto  pertanto  che  l'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n.
 449 non prevedendo - accanto alla punibilita'  degli  amministratori,
 dei  rappresentanti  legali  delle  imprese  estere e dei direttori -
 anche la punibilita' del funzionario  responsabile  delle  infrazioni
 alle  leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni private, si pone in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perche' tutti i  cittadini
 sono  eguali  di fronte alla legge; in contrasto con l'art. 41 Cost.,
 perche' impedisce allo Stato di irrogare le  sanzioni  amministrative
 ai  funzionari  responsabili;  e,  infine,  si  pone in contrasto con
 l'art.   102  Cost.,  perche'  -  nell'applicazione  della  legge  n.
 689/1981  -  il  giudice  non puo' pronunciarsi contro il funzionario
 responsabile delle infrazioni amministrative.