ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), promossi con le ordinanze emesse il 12 e il 25 luglio 1995 dal giudice di pace di Napoli (nn. 4 ordinanze), il 29 giugno 1995 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli e il 14 luglio 1995 dal giudice di pace di Alghero, rispettivamente iscritte ai nn. 667, 668, 669, 670, 678 e 681 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che, nel corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso (depositato il 28 giugno 1995) della societa' Aurora S.p.a per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di L. 681.000, il giudice di pace di Napoli ha sollevato (con ordinanza del 12 luglio 1995) questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione; che secondo il giudice rimettente l'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 238 del 1995, entrato in vigore il 22 giugno 1995, ha elevato il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ. da venti a quaranta giorni; che il cit. art. 8, comma 1, contrasta con l'art. 77, secondo comma, della Costituzione per mancanza dei requisiti d'urgenza e di necessita' per l'emissione del decreto-legge; che altresi' l'art. 1 del cit. decreto-legge n. 238 del 1995, che ha ridotto la competenza per materia del giudice di pace, e' anch'esso in contrasto sia con l'art. 77, secondo comma, per la mancanza dei requisiti della necessita' e dell'urgenza, sia con l'art. 97 della Costituzione, per violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia; che, nel corso di tre procedimenti monitori introdotti con due ricorsi della societa' Autostrade Concessioni S.p.a. (depositati l'8 giugno 1995) e con ricorso di Lino Francesco (depositato il 23 giugno 1995) per l'emissione di decreto ingiuntivo, il giudice di pace di Napoli ha sollevato (con ordinanze del 25 luglio 1995) questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione; nonche' del medesimo decreto-legge nel suo intero testo (ma in realta' anche piu' specificamente dello stesso cit. art. 8, comma 1), in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione; che, in particolare, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione in ragione del trattamento differenziato da applicare al caso concreto rispetto a quello usato per i decreti emanati anteriormente alla data del 22 giugno 1995; che mancherebbe comunque il requisito dell'urgenza e della necessita' che giustifica il potere legislativo di decretazione del Governo; che un ulteriore vizio risiederebbe nella circostanza che non e' consentito con decreto-legge, ma solo con legge ordinaria, di modificare la disciplina del processo e dell'organizzazione della giustizia; che nel corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso della societa' Liquigas per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di L. 518.794 il giudice di pace di Alghero ha sollevato (con ordinanza del 14 luglio 1995) questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, nonche' del medesimo decreto-legge nel suo insieme, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, non sussistendo il requisito dell'urgenza e della necessita'; che, nel corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso (depositato il 27 giugno 1995) del Banco di Napoli S.p.a. per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di L. 48.803.441, il pretore di Salerno, sez. distaccata di Eboli, ha sollevato (con ordinanza del 29 giugno 1995) questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione; che sarebbero violati sia l'art. 77, secondo comma, della Costituzione perche' il decreto-legge e' stato emesso in mancanza del requisito dell'urgenza e della necessita', sia l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia; che in quest'ultimo giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato sostenendo l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione sollevata; Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione oggettiva; che sono manifestamente inammissibili - assorbita ogni altra ragione concorrente di inammissibilita' - le censure sia del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 nel suo intero testo, sollevata dai giudici di pace di Napoli e di Alghero, per genericita' della prospettazione e difetto di rilevanza essendo nei giudizi a quibus applicabili solo alcune determinate disposizioni dello stesso decreto, sia dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, sollevata dal giudice di pace di Napoli, per difetto di rilevanza atteso che la modifica della competenza per materia del giudice di pace e' nella specie estranea all'oggetto del giudizio a quo nel quale rileva solo la competenza per valore; che le censure degli artt. 2 e 8, comma 1, dello stesso decreto-legge - pur potendo trasferirsi alla disposizione di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) - sono manifestamente infondate con riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione avendo questa Corte gia' ritenuto che la mancanza del presupposto dell'urgenza e della necessita' non e' allegabile, come censura di incostituzionalita', una volta che con legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice non e' sindacabile con riferimento al parametro del buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 84 del 1996; ordinanza n. 108 del 1996); che parimenti e' manifestamente infondata la censura del medesimo art. 8, comma 1, in particolare con riferimento sia agli artt. 101, 102 e 108 della Costituzione, atteso che non c'e' riserva di legge ordinaria in materia processuale, la quale legittimamente puo' essere regolata con decreto-legge (sentenza n. 184 del 1974; ordinanza n. 225 del 1992); sia all'art. 3 della Costituzione, perche' il differente trattamento normativo, denunciato sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, e' conseguenza della normale regola di applicazione ratione temporis delle norme processuali che si succedono nel tempo; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.