Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  presso  la  quale  ha
 domicilio  in  Roma,  via  dei  Portoghesi n. 12, contro la provincia
 autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta regionale
 in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 delibera legislativa recante "Disciplina delle attivita'  di  volo  a
 motore  ai  fini  della  tutela ambientale" (articoli 1.1, 1.3 e 2.3)
 approvata dal  Consiglio  provinciale  e  riapprovata  a  maggioranza
 assoluta  dal  medesimo  consiglio il 9 maggio 1996, comunicata il 10
 maggio.
   Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano  ha  approvato  un
 disegno di legge recante "Disciplina delle attivita' di volo a motore
 ai fini della tutela ambientale".
   Con  telegramma  2  ottobre 1995 il Governo ha rinviato la predetta
 delibera legislativa  a  nuovo  esame  del  Consiglio,  formulando  i
 seguenti  rilievi:  "1)  legge  in  suo complesso, applicandosi, come
 desumibile da articolo 1, comma 1, anche in territorio  provincia  di
 Bolzano  ricadente  in  parco  nazionale  Stelvio,  non essendo stata
 preceduta da intesa con Stato, contrasta con articolo 3, comma 3, del
 d.P.R.   22 marzo 1974, n. 279 che  richiede  tale  intesa  per  ogni
 disciplina  legislativa  concernente  tutela  Parco Stelvio; 2) norma
 contenuta in articolo 1, comma 3, dettando norme  per  fissazione  da
 parte  Giunta  provinciale  di  determinate  fasce  orarie in cui est
 vietato, tra l'altro, decollo et atterraggio apparecchi at motore  da
 aeroporto  di  San  Giacomo  di Bolzano di deternimati voli, esula da
 competenza provinciale in materia individuata da d.P.R.  19  dicembre
 1987,  n.  527  et  in  particolare  da  articolo  7, considerato che
 aeroporto di Bolzano est attualmente di proprieta' dello Stato et est
 aeroporto turistico aperto oltre che at traffico nazionale  anche  at
 traffico  turistico  internazionale;  3)  disposizione  contenuta  in
 articolo 2, comma 3, vietando genericamente  e  totalmente  attivita'
 sportiva  et  ricreativa,  quale voli con deltaplano at motore et con
 velivoli ultraleggeri at motore su tutto il  territorio  provinciale,
 con norma che non risulta conseguenziale at giusto contemperamento di
 diversi  interessi  da  tutelare, per cui si determina irrazionalita'
 disciplina stessa, che quindi risulta viziata da  eccesso  di  potere
 legislativo, viola articolo 3 et 41 Costituzione".
   Nella  seduta  del  9  maggio  1996,  il  Consiglio  provinciale ha
 riapprovato il testo a maggioranza assoluta.
   Il Consiglio dei Ministri  nella  seduta  del  17  maggio  1996  ha
 deliberato l'impugnazione del testo legislativo indicato in epigrafe.
   1.  -  L'art.  1.1  della  delibera  impugnata  prevede  divieti di
 attivita' di volo che, in  relazione  alla  dichiarata  finalita'  di
 tutelare  l'ambiente  naturale,  hanno  portata territoriale limitata
 alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
   Pertanto, anche se non espressamente contemplato, il territorio del
 Parco nazionale dello Stelvio ricadente nella provincia di Bolzano e'
 investito da questa misura di tutela ambientale. In quanto  viene  ad
 integrare  e  modificare  il  regime  vincolistico vigente nel Parco,
 limitatamente ad  una  sua  parte,  questa  nuova  misura,  anche  in
 relazione alla sua attitudine a ledere il principio della unitarieta'
 del  Parco  nazionale  -  piu' volte ribadita come valore intangibile
 dalla giurisprudenza della Corte costituzionale  -  non  puo'  essere
 unilateralmente  disposta  dalla  provincia,  senza osservare l'onere
 della preventiva intesa con lo Stato, prescritta  dall'art.  3.3  del
 d.P.R. n. 279/1974.
   Conseguentemente,  l'omissione della procedura preventiva di intesa
 comporta, a prescindere da ogni valutazione di merito, un superamento
 dei limiti della competenza legislativa provinciale e una correlativa
 lesione delle attribuzioni dello  Stato  che  presidiano  l'interesse
 nazionale.
   2.  -  Il  secondo  punto del rinvio governativo investe l'art. 1.3
 della delibera impugnata dove sono contenute misure  restrittive  del
 decollo  e dell'atterraggio dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano.
 Implicando tali misure una non trascurabile  limitazione  dell'uso  e
 utilizzazione   della   infrastruttura   aeroportuale,   la  delibera
 provinciale ha esulato dalle sue competenze che, su  questo  oggetto,
 non  possono  andare  oltre  quanto  disposto  e  trasferito  in base
 all'art. 7 del d.P.R. n. 527/1987.
   Per quanto concerne la successione della provincia di  Bolzano  sui
 beni  immobili  dello  Stato  connessi  con  i mezzi di comunicazione
 aerea, il comma 3 del predetto art. 7 rinvia a procedimenti ulteriori
 che, per quanto riguarda l'aeroporto San Giacomo, non sono allo stato
 attuale  intervenuti.  La   legge   provinciale   non   puo'   quindi
 legittimamente  disporre,  in  modo  unilaterale,  sulle modalita' di
 apertura dell'aeroporto di proprieta' statale al  traffico  turistico
 nazionale e internazionale.
   3.  -  Per  quanto  concerne il terzo punto del rinvio governativo,
 disatteso  dal  consiglio  provinciale,  occorre  premettere  che  in
 relazione al disposto dell'art. 2.3 della delibera impugnata (divieto
 di  volo con deltaplano a motore o con velivoli ultraleggeri) vengono
 in rilievo le competenze legislative provinciali previste dall'art. 9
 del d.P.R.  n. 670/1972 ai nn. 10 (sanita') e 11 (attivita'  sportive
 e   ricreative)  con  riguardo,  rispettivamente,  alla  finalita'  e
 all'oggetto del divieto.
   Non vi e' dubbio, infatti che l'inquinamento  acustico,  contro  il
 quale   interviene  la  delibera  impugnata,  lede  essenzialmente  e
 primariamente la salute umana.
   La legittimita' della disposizione va quindi valutata alla luce  di
 una  competenza  concorrente,  anziche' esclusiva, della provincia di
 Bolzano.
   Pertanto, come  e'  stato  osservato  nel  rinvio  governativo,  la
 imposizione  di  un divieto assoluto di attivita' in via di principio
 lecite su tutto il  restante  territorio  nazionale,  esorbita  dalla
 competenza  provinciale  ponendosi altresi' in contrasto con principi
 fondamentali riconducibili agli artt. 3 e 41 della Costituzione,  per
 la  evidente sproporzione tra la messa al bando del volo ultraleggero
 e la pur  prevalente  esigenza  di  ordine  sanitario  che  si  vuole
 soddisfare, ma che puo' essere garantita con misure piu' flessibili e
 graduate.
   Una conferma della fondatezza di questo rilievo puo' trovarsi nella
 legge-quadro  sull'inquinamento  acustico  26  ottobre  1995,  n. 447
 (successiva al rinvio) il cui impianto complessivo rifugge da divieti
 assoluti preferendo una modulazione in  base  a  criteri  appropriati
 (vedi art.  2.2).