IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso in appello n.
 1560/1990, proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali e
 dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena,
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello  Stato,  presso
 la quale sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n.  12, contro
 i sigg. Mario Capaccioli, Brunetta Cilli, Luigi Caselli, Bruna Bruni,
 n.c.,  e  nei confronti del comune di Siena, n.c., per l'annullamento
 della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della  Toscana,
 I Sezione, n. 420/1989, pubblicata il 6 giugno 1989;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza del 2 febbraio 1996 la relazione del
 consigliere Giuseppe Farina e udito, altresi, l'avv. dello  Stato  Di
 Martino;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                                 Fatto
   1. - Con il ricorso n. 1560/1990, proposto dal Ministero per i beni
 culturali  e  ambientali,  si  chiede  la  riforma  della sentenza n.
 420/1989  del  Tribunale  amministrativo  regionale  della   Toscana,
 Sezione I.
   Con la sentenza appellata sono stati annullati:
     il  provvedimento  del  sindaco  di  Siena n. 257 del 24 novembre
 1987,  di  reiezione  della  domanda  di  concessione   edilizia   in
 sanatoria,  presentata,  a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
 dai sigg.   Capaccioli e Cilli, per la  costruzione  di  una  rimessa
 prefabbricata  per  auto,  in  zona  sottoposta a vincolo di cui alla
 legge 29 giugno 1939, n. 1497, vincolo disposto con d.m.  29  ottobre
 1965;
     i  pareri  della  Soprintendenza  di Siena, n. 4131 del 28 luglio
 1986, e del Ministero per i beni culturali e ambientali, n. 9916/1987
 dell'8 luglio 1987, negativi ai fini della richiesta sanatoria;
     l'ordinanza n. 267 del  12  dicembre  1987,  di  demolizione  del
 manufatto.
   Il  primo  giudice  ha  rilevato  l'illegittimita'  dell'intervento
 ministeriale, spettando agli organi  regionali  di  pronunziarsi,  ai
 sensi  dell'art.   32 della legge n. 47 del 1985 citata, sull'istanza
 di sanatoria presentata.
   2.  -  Afferma,  invece,  l'Amministrazione   appellante   che   la
 competenza  statale  era  stabilita nell'art. 12 del   d.-l. 8 maggio
 1987, n. 178, non convertito in legge, ma che "l'art. 1, n. 2"  della
 legge  13  marzo  1988, n. 68 ha fatto salvi gli atti e provvedimenti
 adottati sulla base, fra gli  altri,  del  d.-l.  n.  178.  Ne  resta
 sancita,  percio',  la  piena  validita' del parere del Ministero, in
 base al  quale  il  sindaco  di  Siena  ha  respinto  la  domanda  di
 sanatoria.
   Contesta  altresi'  la  fondatezza  del terzo motivo del ricorso al
 Tribunale amministrativo regionale, motivo dichiarato  assorbito  con
 la sentenza impugnata.
   3. - Le persone intimate non si sono costituite in appello.
   All'udienza  del  2  febbraio  1996, dopo l'intervento della difesa
 dell'Amministrazione, il ricorso e' stato trattenuto in decisione.
                                Diritto
   1. - I primi due appellati (il terzo e la quarta sono  loro  aventi
 causa)  avevano  domandato,  in base alla  legge 28 febbraio 1985, n.
 47, concessione edilizia in sanatoria relativamente  ad  una  rimessa
 per auto di circa  mq. 32, sita in luogo sottoposto al vincolo di cui
 alla legge sulla protezione delle bellezze naturali n. 1497 del
  29 giugno 1939.
   Con ordinanza n. 257 del 24 novembre 1987, il sindaco del comune di
 Siena  ha  respinto  la  domanda, non essendo l'opera suscettibile di
 sanatoria a norma dell'art. 32, primo comma, della legge n.  47/1985.
 Cio'  in  quanto  la locale Soprintendenza, prima, con lettera del 28
 luglio 1986, ed il Ministero per i beni culturali, poi,  con  lettera
 dell'8   luglio  1987,  si  erano  espressi  in  senso  negativo,  in
 dipendenza del vincolo paesaggistico, imposto dal 14 maggio  1956,  e
 dell'incompatibilita'   dei   lavori   eseguiti   "con   il  contesto
 ambientale".
   E'  stata  poi  emanata  ordinanza  di  demolizione  del  manufatto
 abusivo.
   2.  -  Il  primo  giudice  ha  annullato  gli  atti  impugnati, per
 incompetenza del Ministero, avuto riguardo  all'art. 82, nono  comma,
 del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616 - modificato dall'art.
 1  del  d.-l.    27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto
 1985,  n.  431  -  ed  all'art.  12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2 -
 dichiarato costituzionalmente illegittimo con  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n. 302 del 9-10 marzo 1988 -, nonche' all'art. 12 del
 medesimo decreto- legge, quale introdotto dalla legge di  conversione
 13 marzo 1988, n. 68.
   Dall'interpretazione delle norme citate e tenuto conto del giudizio
 di   costituzionalita',  il  Tribunale  amministrativo  regionale  ha
 ritenuto  che  competente  ad  esprimersi,  in  ordine   al   vincolo
 paesaggistico ed in relazione all'art. 32 della legge n. 47/1985, era
 l'Amministrazione regionale.
   3.  -  Il  Ministero  appellante chiede la riforma della decisione,
 rilevando che la competenza era stata attribuita  all'Amministrazione
 statale  con  l'art.  12  del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178, vigente al
 momento della pronunzia del parere ministeriale 8 luglio 1987, e  che
 alla mancata conversione ha sopperito "l'art. 1, n. 2" della legge di
 conversione n. 68 del 1988.
   La norma suddetta ha fatto salvi i provvedimenti emanati sulla base
 di  una  pluralita'  di decreti-legge, costituenti l'uno reiterazione
 dell'altro, e fra essi, appunto il d.-l. n. 178.
   4.  -  Possono  esprimersi  dubbi,  pero',  circa  la  legittimita'
 costituzionale della norma della quale bisogna  fare applicazione per
 decidere  il  presente  appello,  e  cioe' dell'art. 1, comma 2 della
 legge 13 marzo 1988, n. 68, nella parte in cui  dispone  che  restano
 validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti  adottati sulla base, fra gli
 altri, del citato d.-l. n. 178, e percio'  anche  del  suo  art.  12,
 comma  1,  posto  a  fondamento  del  diniego  ministeriale e poi dei
 provvedimenti del sindaco di Siena.
   L'art. 12 del decreto- legge in questione  e'  stato  integralmente
 reiterato  con  l'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2 e questo e'
 stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 302 del 1988 della Corte
 costituzionale  per  violazione  degli  artt.   117   e   118   della
 Costituzione, come attuati dall'art. 82 del d.lgs. 24 luglio 1977, n.
 616,  quanto ai primi due commi (par. 5.2, della parte motiva), e per
 violazione degli stessi artt. 117 e 118, ma anche dell'art. 77  della
 Costituzione, quanto al terzo comma (par. 6).
   Anche  nei  riguardi  dell'art. 12 del d.-l. n. 178 del 1987 - data
 l'identita' di contenuto con la norma dichiarata  incostituzionale  -
 possono percio' esprimersi i medesimi dubbi di violazione degli artt.
 117  e 118 della Costituzione, quali attuati con l'art. 82 del d.P.R.
 n.  616/1977,   perche'   sottrae   alle   regioni,   amministrazioni
 istituzionalmente  preposte  alla  tutela  del  vincolo paesaggistico
 ambientale  (ex  art.  82,  comma  nono,  del  citato  d.P.R.),  ogni
 pronunzia    in    ordine    al    rilascio   della   concessione   o
 dell'autorizzazione  in  sanatoria  per  opere   eseguite   in   aree
 sottoposte  al  vincolo stesso, e dunque per violazione del principio
 di equilibrata  cooperazione  fra  le  competenze  statali  e  quelle
 regionali nella salvaguardia del paesaggio.
   La   questione  appare  pertanto  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.