IL PRETORE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione    di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1 del d.-l. n. 166  del 28
 marzo 1996.
                                Osserva
   La disposizione su richiamata si configura cosi' come formulata, in
 contrasto con varie disposizioni della nostra Costituzione.
   In primo luogo la norma  de  qua  lascia  del  tutto  irrisolto  il
 profilo  dell'accertamento  del  diritto dei pensionati rispetto alle
 prestazioni oggetto delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
 Infatti, l'art. 1 statuisce solo in ordine alle modalita' di rimborso
 delle somme, maturate in conseguenza  delle  predette  pronuncie,  ma
 nulla  prevede  in ordine all'accertamento del diritto, diversamente,
 ad esempio, da quanto previsto dalla legge n. 87 del 1994, in materia
 di  buonuscita  degli statali, ove si disponeva, si, l'estinzione dei
 giudizi pendenti, ma era presupposto l'accertamento satisfattivo  del
 diritto reclamato negli stessi.
   Ne  deriva,  allora, la conseguente incertezza in ordine al tipo di
 prestazioni pensionistiche ricomprese in tale  previsione  normativa,
 alla  loro  eventuale decorrenza, attenendo questa, nella sua essenza
 di norma di  bilancio,  come  gia'  detto,  alle  sole  modalita'  di
 rimborso.
   Si  determina,  cosi,  ad  avviso  del  giudicante,  una violazione
 dell'art.     3  della   Costituzione,   sotto   il   profilo   della
 ragionevolezza  e  dell'affidamento dei cittadini nel principio della
 sicurezza giuridica.
   Ulteriore conseguenza e' la creazione di un vuoto  giurisdizionale,
 in contrasto con gli artt. 101, 102, 103 e 104 Cost., in quanto viene
 sottratta   ai   giudici   ogni  possibilita'  di  valutazione  e  di
 accertamento  del  rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio,   in
 particolare  per  quelle  ipotesi (assai numerose) nelle quali l'INPS
 stesso contesta  la  sussistenza  del  diritto  all'erogazione  degli
 arretrati   (per   prescrizione,   decadenza   o  mancanza  di  altri
 requisiti), laddove, poi, il decreto prevede (art.  1,  comma  primo)
 che  sia  proprio  l'Istituto  in questione ad inviare annualmente al
 Ministero del tesoro gli elenchi riepilogativi degli aventi  diritto,
 in  violazione  anche  della  fondamentale  previsione del diritto di
 difesa ex art. 24 Cost.
   A tal proposito, va anche osservato come l'estinzione dei  giudizi,
 di  cui  al  comma  terzo,  comportando  la caducazione degli effetti
 sostanziali della domanda, anche sotto il profilo della  sua  valenza
 di  atto interruttivo di eventuali prescrizioni o decadenze, potrebbe
 privare il pensionato di una qualsivoglia forma di tutela a fronte di
 un eventuale comportamento dell'INPS  che  non  eroghi  le  somme  in
 conformita' alle previsioni legislative.
   Parimenti  sussiste  il dubbio di incostituzionalita' rispetto alla
 previsione di cui all'art. 1, che esclude dall'importo da  rimborsare
 "gli  interessi  e  la  rivalutazione  monetaria".  Infatti  cosi' si
 snatura la valenza giuridica dei  predetti  accessori,  pacificamente
 ritenuti  componenti  essenziali ed integranti del credito principale
 (cfr.  Corte cost. sentenza n. 156/91). Infine, in  contrasto  con  i
 principi  costituzionali  che presiedono al procedimento giudiziario,
 si appalesa la previsione di cui al  terzo  comma,  in  virtu'  della
 quale  "i  provvedimenti  giudiziali  non ancora passati in giudicato
 restano privi di effetto".
   Infatti, quid iuris nell'ipotesi  di  un  pensionato  che  ha  gia'
 ottenuto  quanto  dovutogli  (comprensivo,  peraltro,  di interessi e
 svalutazione)  sulla  base  di   una   sentenza   di   primo   grado,
 provvisoriamente  esecutiva ope legis: potrebbe essere costretto alla
 restituzione  nei  confronti  dell'INPS,   attesa   la   sopravvenuta
 inefficacia del titolo giudiziale?
   Si  realizza,  cosi'  un'evidente  eccesso  di  potere  legislativo
 rispetto al principio di imperativita' delle sentenze.