IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 28 marzo 1996. Osserva La disposizione su richiamata si configura cosi' come formulata, in contrasto con varie disposizioni della nostra Costituzione. In primo luogo la norma de qua lascia del tutto irrisolto il profilo dell'accertamento del diritto dei pensionati rispetto alle prestazioni oggetto delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Infatti, l'art. 1 statuisce solo in ordine alle modalita' di rimborso delle somme, maturate in conseguenza delle predette pronuncie, ma nulla prevede in ordine all'accertamento del diritto, diversamente, ad esempio, da quanto previsto dalla legge n. 87 del 1994, in materia di buonuscita degli statali, ove si disponeva, si, l'estinzione dei giudizi pendenti, ma era presupposto l'accertamento satisfattivo del diritto reclamato negli stessi. Ne deriva, allora, la conseguente incertezza in ordine al tipo di prestazioni pensionistiche ricomprese in tale previsione normativa, alla loro eventuale decorrenza, attenendo questa, nella sua essenza di norma di bilancio, come gia' detto, alle sole modalita' di rimborso. Si determina, cosi, ad avviso del giudicante, una violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell'affidamento dei cittadini nel principio della sicurezza giuridica. Ulteriore conseguenza e' la creazione di un vuoto giurisdizionale, in contrasto con gli artt. 101, 102, 103 e 104 Cost., in quanto viene sottratta ai giudici ogni possibilita' di valutazione e di accertamento del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in particolare per quelle ipotesi (assai numerose) nelle quali l'INPS stesso contesta la sussistenza del diritto all'erogazione degli arretrati (per prescrizione, decadenza o mancanza di altri requisiti), laddove, poi, il decreto prevede (art. 1, comma primo) che sia proprio l'Istituto in questione ad inviare annualmente al Ministero del tesoro gli elenchi riepilogativi degli aventi diritto, in violazione anche della fondamentale previsione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. A tal proposito, va anche osservato come l'estinzione dei giudizi, di cui al comma terzo, comportando la caducazione degli effetti sostanziali della domanda, anche sotto il profilo della sua valenza di atto interruttivo di eventuali prescrizioni o decadenze, potrebbe privare il pensionato di una qualsivoglia forma di tutela a fronte di un eventuale comportamento dell'INPS che non eroghi le somme in conformita' alle previsioni legislative. Parimenti sussiste il dubbio di incostituzionalita' rispetto alla previsione di cui all'art. 1, che esclude dall'importo da rimborsare "gli interessi e la rivalutazione monetaria". Infatti cosi' si snatura la valenza giuridica dei predetti accessori, pacificamente ritenuti componenti essenziali ed integranti del credito principale (cfr. Corte cost. sentenza n. 156/91). Infine, in contrasto con i principi costituzionali che presiedono al procedimento giudiziario, si appalesa la previsione di cui al terzo comma, in virtu' della quale "i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Infatti, quid iuris nell'ipotesi di un pensionato che ha gia' ottenuto quanto dovutogli (comprensivo, peraltro, di interessi e svalutazione) sulla base di una sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ope legis: potrebbe essere costretto alla restituzione nei confronti dell'INPS, attesa la sopravvenuta inefficacia del titolo giudiziale? Si realizza, cosi' un'evidente eccesso di potere legislativo rispetto al principio di imperativita' delle sentenze.