IL TRIBUNALE
   Letti  gli  atti del procedimento n. 998/87 rgc. fra Badiani Adolfo
 Giorgio, Elda Maria Grazia, Anna Elena e  Renzo  (parte  attrice  con
 l'avv.  Giorgio  Cecchi)  e  provincia di Pistoia e comune di Agliana
 (parte convenuta rispettivamente con l'avv. Ermanno Bujani  e  l'avv.
 Giovanni Dini);
   Udita la relazione del dott. Gennaro Lombardi
                                Espone
   La  controversia  fra  le  parti  di cui sopra ha, quale petitum di
 parte attrice, la richiesta di risarcimento danni    per  la  perdita
 della  proprieta'  di  un terreno a seguito della realizzazione di un
 edificio scolastico; causa petendi di tale richiesta e' la ricorrenza
 della ipotesi di cui all'art. 2043  cc  ovvero  la  soppressione  del
 diritto  di proprieta'  sull'area irreversibilmente destinata all'uso
 pubblico con la cit. costruzione in assenza di un titolo legittimante
  l'attivita' ablatoria (decreto di esproprio).
   Il comune convenuto ha dedotto  la  carenza  di  legittimazione  in
 quanto delegatario della provincia di Pistoia la quale ha eccepito la
 carenza   di   giurisdizione   del   giudice   ordinario  poiche'  la
 dichiarazione di  pubblica  utilita'  dell'opera  realizzata  avrebbe
 degradato  ad  interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo
 di parte attrice.
                                Rileva
   Non v'e' contestazione circa  l'omessa  pronunzia  del  decreto  di
 esproprio  da parte dell'organo competente, pertanto - ed all'uopo e'
 superfluo richiamare la copiosa ed univoca giurisprudenza in  materia
 -  il  titolare  del  diritto  che  si  assume leso da un agire della
 pubblica amministrazione  in  carenza  di  potere  (sopravvenuta  per
 omessa  pronunzia del decreto di esproprio nei modi e termini fissati
 dalla legge n.  865/71) ha pieno diritto  all'integrale  risarcimento
 del danno e cio' in ossequio al principio del neminem laedere; l'aver
 agito  contra ius e' circostanza da sola sufficente a porre di fronte
 all'ordinamento, in posizione paritaria rispetto  a  qualsiasi  altro
 soggetto  sottoposto  alle leggi, il responsabile della lesione quale
 che  sia  la  sua  qualifica  soggettiva.  Dunque  il  parametro  del
 risarcimento   cui  far  riferimento  non  puo'  che  indistintamente
 riguardare tutti i soggetti  convenuti  in  giudizio  e  responsabili
 della  lesione di diritti per cui si e' chiesta tutela ai sensi e per
 gli effetti di cui all'art. 2043 cc.
   La constatazione che precede ha indotto il giudice istruttore della
 presente controversia a disporre  CTU  per  stabilire  il  valore  di
 mercato  del bene al momento della irreversibile destinazione per uso
 pubblico; cio' sul presupposto - pacifico  ed  univocamente  recepito
 nella  copiosa  giurisprudenza  di  merito  e  legittimita'  -  della
 perdurante inoperativita' dell'accessione ex art. 934  cc.  allorche'
 sul  suolo  insista  un'opera  destinata,  come  nel  caso di specie,
 all'uso pubblico.
                                Osserva
   A seguito della promulgazione della legge 28 dicembre 1995  n.  549
 e,  segnatamente,  del  comma 65, dell'art. 1, l'art. 5-bis del d.-l.
 11 luglio 1992 n. 333 convertito, con  modificazioni  nella  legge  8
 agosto  1992  n.  359 risulta al sesto comma del seguente tenore: "le
 disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi
 in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo,
 l'entita' dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno,  alla  data
 di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
 decreto".
   La lettura della succitata disposizione non lascia alcun margine di
 interpretazione all'operatore  di  diritto    se  non  nel  senso  di
 ritenere  -  se  le  parole  hanno  un  senso  -  che  la  misura del
 risarcimento del danno, ai sensi del primo comma del cit. art. 5-bis,
 per le aree edificabili "e' determinata a norma dell'art.  13,  terzo
 comma,    della  legge  15 gennaio 1885, n. 2889, sostituendo in ogni
 caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il  reddito  dominicale
 rivalutato  di  cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle
 imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
   L'importo coi' determinato e' ridotto al 40%.
   La  normativa  introdotta  con  la  legge   n.   549   cit.   deve,
 necessariamente, - sia per l'inoperativita' di ogni altro criterio di
 commisurazione    del    risarcimento    in    questione,   sia   per
 l'impossibilita'   di   interpretare   diversamente   la   disciplina
 recentemente introdotta - trovare applicazione al giudizio in corso.
   Il  criterio  fissato dal legislatore, a parere di questo collegio,
 si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
   La  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  442  del  1993,   nel
 respingere  le  censure  di  illegittimita'  costituzionale dell'art.
 5-bis  cit.    per  disparita'  di  trattamento  fra  la  fattispecie
 dell'espropriazione  di  aree  edificabili  e quella dell'occupazione
 appropriativa,  in  relazione  al  fatto  che  nel  primo   caso   al
 proprietario  viene  assicurato  solo  una parte del valore del bene,
 mentre  nel  secondo  caso  gli   e'   assicurato   il   risarcimento
 equipollente al valore venale, ha chiarito che nella prima ipotesi si
 realizza  un  procedimento  espropriativo  secundum legem, viceversa,
 nella seconda ipotesi ci si colloca fuori dai criteri di legalita'.
   Corollario di cio' e' che e' irrazionale,  in  quanto  contrastante
 con  l'art.  3  della  Costituzione,  ogni  disposizione di legge che
 parifichi, agli eventuali  effetti  ripristinatori  conseguenti  alla
 lesione  del  diritto verificatasi, situazioni oggettivamente diverse
 quali,  da  un  parte,  quella  di   chi   vede   soppresso,   previa
 corresponsione  della  relativa  indennita',  il  proprio  diritto di
 proprieta'  in  forza  di  un  procedimento  attuativo  del   dettato
 costituzionale di cui all'art.  42, terzo comma, e dall'altra, quella
 di  chi,  titolare  del  medesimo  diritto  di proprieta', subisce la
 lesione al proprio diritto da comportamenti contrari alle  leggi,  in
 spregio  all'osservanza  dei procedimenti stabiliti e con l'eventuale
 corresponsione di un risarcimento che quantitativamente e'  inferiore
 al  valore  del  bene  "perduto"  ed identico alla indennita' fissata
 dalla normativa che non si e' inteso minimamente osservare.
   L'applicazione della recente normativa modificativa del sesto comma
 dell'art. 5-bis legge 8 agosto 1992 n. 359, e della  cui  conformita'
 al   dettato  costituzionale  si  dubita,  introdurrebbe  una  palese
 disparita' di trattamento a seconda che il contenzioso (avente  quale
 petitum  la  richiesta  di risarcimento danni per equivalente al bene
 perduto e/o al quale non si ha piu' interesse e, quale causa petendi,
 l'avvenuta lesione del diritto di proprieta'  ex  art.  2043  cc)  si
 instauri innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria con una pubblica
 amministrazione  -  nella veste di convenuta, gia' inosservante della
 disciplina in tema di esproprio,  o  con  un  privato  cittadino;  il
 trattamento   differenziato,   ai   fini   della  commisurazione  del
 risarcimento del danno - che  avvenendo  per  equivalente  incide  in
 maniera  immediata e diretta sul diritto di cui si era titolari prima
 del  verificarsi  dell'illecito  -  non  ha  alcuna   giustificazione
 razionale se non quella di ritenere la p.a. non sottoposta alle leggi
 cui  sono  sottoposti  tutti  i  cittadini e di ritenere quest'ultima
 beneficiata di uno ius singolare come tale inaccettabile in uno stato
 di diritto.
   L'affermazione del principio di un  trattamento  differrenziato,  e
 giustificato  dalla  riconducibilita'  dell'illecito  di cui all'art.
 2043 cc ad un soggetto piuttosto che ad un altro,  per  una  identica
 situazione  causativa  di  un  illecito e' in palese contrasto con il
 principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione.
   Da  quanto  sopra  si  appalesa  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3
 della Costituzione, del sesto comma dell'art. 5-bis  legge  8  agosto
 1992  n. 359, nalla parte in cui dispone che le disposizioni tutte di
 cui all'art. 5-bis cit.  si  applichino  allorquando  non  sia  stato
 determinato in via definitiva il risarcimento del danno.
   La  questione sopra prospettata e' altresi' rilevante ai fini della
 decisione per quanto si e' chiarito al punto sub a).