ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale delle leggi della Provincia autonoma di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6 (Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano); 3 ottobre 1991, n. 27 (Modifiche all'ordinamento del personale); 16 ottobre 1992, n. 36 (Riordinamento dello Stato giuridico del personale); degli artt. 2, 4, 6, 10 e 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia di Bolzano); dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 dicembre 1988, n. 54 (Modifiche all'ordinamento del personale), come sostituito dall'art. 13 della legge della Provicia autonoma di Bolzano 3 ottobre 1991, n. 27 (Modifiche all'ordinamento del personale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 agosto 1994, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 1994; Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore Massimo Vari; Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente; Ritenuto che, con ricorso notificato in data 19 agosto 1994, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), varie disposizioni legislative della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto non adeguate ai nuovi principi in materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546; che le censure vengono rivolte avverso la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 (Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano), la legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27 (Modifiche all'ordinamento del personale), la legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36 (Riordinamento dello stato giuridico del personale), nel loro complesso, nonche' avverso gli artt. 2, 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia di Bolzano) e l'art. 4 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54 (Modifiche all'ordinamento del personale), come sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27; che si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, deducendo l'infondatezza e l'inammissibilita' del ricorso; che, in prossimita' dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella quale, rilevato che la Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia), ha adeguato la propria normativa ai parametri invocati, si deduce l'avvenuta cessazione della materia del contendere; che, del pari, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano, con memoria presentata in prossimita' dell'udienza, ha chiesto che, a seguito della entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 1995, sia dichiarata cessata la materia del contendere; che, successivamente, in data 9 maggio 1996, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, "essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia della Corte costituzionale", rinuncia accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano; Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, l'estinzione del processo.