ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  delle  leggi   della
 Provincia  autonoma di Bolzano 3 luglio 1959, n. 6 (Ordinamento degli
 uffici e del personale della Provincia di Bolzano); 3  ottobre  1991,
 n.  27 (Modifiche all'ordinamento del personale); 16 ottobre 1992, n.
 36 (Riordinamento dello Stato giuridico del personale);  degli  artt.
 2,  4,  6, 10 e 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23
 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale  della
 Provincia  di  Bolzano);  dell'art.  4  della  legge  della Provincia
 autonoma di Bolzano 7 dicembre 1988, n. 54 (Modifiche all'ordinamento
 del personale),  come  sostituito  dall'art.  13  della  legge  della
 Provicia  autonoma  di  Bolzano  3  ottobre  1991,  n.  27 (Modifiche
 all'ordinamento del personale), promosso con ricorso  del  Presidente
 del  Consiglio dei Ministri, notificato il 19 agosto 1994, depositato
 in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al  n.  58  del  registro
 ricorsi 1994;
   Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
   Udito  nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente;
   Ritenuto che, con ricorso notificato in data  19  agosto  1994,  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  impugnato,   ai   sensi
 dell'art.  2  del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
 attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
 concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
 regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
 coordinamento),   varie   disposizioni  legislative  della  Provincia
 autonoma di Bolzano, in quanto non  adeguate  ai  nuovi  principi  in
 materia  di  pubblico  impiego dettati dalla legislazione statale, in
 particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421  e  dai
 decreti  legislativi  10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n.
 546;
     che le censure vengono rivolte avverso  la  legge  provinciale  3
 luglio  1959,  n.  6  (Ordinamento degli uffici e del personale della
 Provincia di Bolzano), la legge provinciale 3  ottobre  1991,  n.  27
 (Modifiche  all'ordinamento  del  personale), la legge provinciale 16
 ottobre  1992,  n.  36  (Riordinamento  dello  stato  giuridico   del
 personale), nel loro complesso, nonche' avverso gli artt. 2, 4, 6, 10
 e  12  della  legge  provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento
 della struttura dirigenziale della Provincia di Bolzano) e  l'art.  4
 della   legge   provinciale   7   dicembre  1988,  n.  54  (Modifiche
 all'ordinamento del personale), come sostituito  dall'art.  13  della
 legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27;
     che  si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma di
 Bolzano, deducendo l'infondatezza e l'inammissibilita' del ricorso;
     che, in prossimita'  dell'udienza,  l'Avvocatura  generale  dello
 Stato  ha  depositato  una  memoria,  nella  quale,  rilevato  che la
 Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale 10 agosto  1995,
 n.  16  (Riforma  dell'ordinamento del personale della Provincia), ha
 adeguato la  propria  normativa  ai  parametri  invocati,  si  deduce
 l'avvenuta cessazione della materia del contendere;
     che, del pari, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano, con
 memoria  presentata  in  prossimita'  dell'udienza, ha chiesto che, a
 seguito della entrata in vigore della legge  provinciale  n.  16  del
 1995, sia dichiarata cessata la materia del contendere;
     che,   successivamente,  in  data  9  maggio  1996,  l'Avvocatura
 generale dello Stato ha depositato un atto di  rinuncia  al  ricorso,
 "essendo  venuto  meno  l'interesse  ad  ottenere una pronuncia della
 Corte costituzionale", rinuncia accettata dalla Provincia autonoma di
 Bolzano;
   Considerato che la rinuncia  al  ricorso,  seguita  dalla  relativa
 accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
 per i giudizi davanti a questa Corte, l'estinzione del processo.