ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato sollevato dal dott. Giorgio Della  Lucia,  giudice
 istruttore  presso  il Tribunale di Milano, nei confronti della Corte
 dei  conti,  procura  regionale  della  Lombardia,  sorto  a  seguito
 dell'atto di citazione notificato il 12 dicembre 1995 con il quale il
 Procuratore  regionale  della  Corte  dei conti cita il dott. Giorgio
 Della  Lucia  a  comparire  avanti  la  Corte  dei  conti  -  sezione
 giurisdizionale della Lombardia per essere condannato al pagamento in
 favore  dell'erario  della  somma  di  lire 1.106.590.772 a titolo di
 responsabilita' amministrativa in relazione a  provvedimenti  assunti
 nell'esercizio  di  funzioni  giurisdizionali, depositato il 9 aprile
 1996 ed iscritto al n. 62 del registro ammissibilita' conflitti;
   Udito nella Camera di consiglio  del  15  maggio  1996  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Milano ha
 sollevato  conflitto  di attribuzione nei   confronti della Corte dei
 conti, sezione regionale della Lombardia, in  relazione  all'atto  di
 citazione  emesso  dalla  procura  della  stessa,  notificato  il  12
 dicembre 1995, con il quale veniva chiamato a  rispondere  del  danno
 erariale,  conseguente  a propri decreti di liquidazione di onorari a
 favore di  periti  d'ufficio,  nominati  nel  corso  di  procedimenti
 penali;
     che  il  ricorso  e'  volto  a  ottenere la dichiarazione che non
 spetta alla Corte dei  conti  sindacare  il  corretto  esercizio  del
 potere  giurisdizionale  di  liquidazione  dei  compensi dei periti e
 consulenti, di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, ne' sottoporre i
 magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti  nell'esercizio  di
 tale  potere,  a giudizio di responsabilita' amministrativa per danno
 erariale;
     che  il  ricorrente,  asserita  la  natura  giurisdizionale   dei
 provvedimenti  di liquidazione in questione e l'estraneita' dell'atto
 di citazione alle funzioni e ai poteri della Corte dei  conti,  quali
 stabiliti  dalla Costituzione (articoli 100 e 103), afferma di essere
 stato leso nei poteri costituzionali  che  gli  competono  in  quanto
 giudice  nonche'  nel  suo  status  di  indipendenza  garantito dalla
 Costituzione (articoli 101, 102, 104 e 108) a chi  esercita  funzioni
 giurisdizionali;
   Considerato  che in sede di controllo di ammissibilita' del ricorso
 per conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,  a  norma
 dell'art.    37,  terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla
 Corte costituzionale e' demandata esclusivamente la  valutazione,  in
 camera  di  consiglio  e  senza contraddittorio, circa l'esistenza di
 materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza
 - valutazione preliminare e interlocutoria che  non  pregiudica  ogni
 successiva decisione anche in punto di ammissibilita';
     che,  nel caso in esame, ricorrono i requisiti previsti dall'art.
 37 della suddetta legge ai fini della  configurabilita'  del  ricorso
 per conflitto costituzionale di attribuzione, poiche':
      a)  sotto  il  profilo  soggettivo,  tanto il giudice ricorrente
 quanto la Corte dei conti (nella specie, la  sezione  giurisdizionale
 per la Lombardia e il procuratore regionale di questa), nei confronti
 della  quale  si  assume  insorto  il  conflitto,  sono  abilitati  a
 esercitare  funzioni  proprie,   loro   spettanti   a   norma   della
 Costituzione    e,   in   quanto   organi   giurisdizionali,   devono
 considerarsi, secondo la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  "organi
 competenti  a  dichiarare  definitivamente la volonta' dei poteri cui
 appartengono", e
      b) sotto il profilo  oggettivo,  e'  lamentata  in  concreto  la
 lesione  della  sfera  di attribuzioni e dello status di indipendenza
 propri dell'Autorita' giudiziaria,  quali  delineati  dagli  articoli
 della     Costituzione     invocati,     relativi    all'"Ordinamento
 giurisdizionale";
     che pertanto,  nella  presente  sede  meramente  delibatoria,  il
 ricorso,  anche  in  ragione  della peculiarita' della fattispecie da
 trattare in contraddittorio, deve dichiararsi ammissibile,  salva  ed
 impregiudicata   ogni   pronuncia   definitiva   anche   in  tema  di
 ammissibilita' del medesimo.