ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 669-septies  e
 669-octies del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze
 emesse  il  2  settembre  1995  dal  Pretore  di  Benevento,  sezione
 distaccata di S. Giorgio del Sannio, rispettivamente iscritte ai  nn.
 821,  822  e  823  del  registro  ordinanze  1995  e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  49,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1995;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  29  maggio  1996  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che,  con  tre  identiche  ordinanze  emesse  tutte  il 2
 settembre 1995, il Pretore di Benevento,  sezione  distaccata  di  S.
 Giorgio  del  Sannio, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24
 della Costituzione - questione di legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, nella
 parte in cui prevedono che  il  giudizio  possessorio  di  merito  si
 svolga  soltanto  in  caso  di  accoglimento  della  richiesta tutela
 interdittale;
     che il provvedimento negativo di quest'ultima  non  sarebbe  -  a
 parere del rimettente - neppure reclamabile, cosi' prospettandosi una
 violazione del diritto di difesa;
     che  -  opina  per  altro  verso  il  giudice  a quo - la diversa
 disciplina data alla fase di merito  si  porrebbe  in  contrasto  con
 l'esigenza  di  celerita'  che  deve  presiedere  all'accertamento in
 subiecta materia;
   Considerato che le tre ordinanze sono di identico  tenore  e  vanno
 quindi decise congiuntamente;
     che il giudice a quo imposta il proprio ragionamento su una serie
 di  non  esatte  premesse,  e  che  perfino alla stregua di queste le
 conclusioni cui egli perviene risultano del tutto erronee;
     che, in particolare, l'assunto circa la  non  reclamabilita'  del
 provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, su cui si fonda
 in  parte  la  prospettazione,  e'  stato smentito dalla sopravvenuta
 sentenza n. 501 del 1995 di questa Corte, come corollario  di  quanto
 affermato  nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995, ignorate
 dal rimettente;
     che inoltre quest'ultimo asserisce  essere  venuta  meno  -  come
 effetto  dell'abrogazione  degli artt. 689 e 690 cod. proc. civ. - la
 fase di merito del procedimento possessorio,  ma  solo  nel  caso  di
 provvedimento  di  rigetto;  mentre, viceversa, tale risultato appare
 estraneo alla ratio della riforma,  oltre  che  contrario  agl'indizi
 normativi  di  cui  agli  artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il
 giudizio a cognizione piena non puo' essere  escluso,  meno  che  mai
 secundum eventum litis;
     che  infine - quanto al rinvio al procedimento cautelare uniforme
 operato dall'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ. - questa  Corte
 nell'ordinanza  n. 58 del 1996 ne ha gia' rilevato la "selettivita'",
 e dunque quantomeno immotivato si  palesa  l'assunto  del  rimettente
 circa   l'applicabilita'   dell'art.   669-octies   nel  procedimento
 possessorio;
     che pertanto la questione e' manifestamente infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.