IL VICE PRETORE
   Rilevato che:
     a)  il d.m. 8 gennaio 1996 n. 8 e' l'ultimo di una lunga serie di
 provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben  due  anni  circa,
 con  contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere convertiti
 in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si
 e' protratta siffatta disciplina normativa in materia  di  riutilizzo
 dei  residui  e  di  smaltimento dei rifiuti, si pone in contrasto in
 materia eclatante con il requisito dell'urgenza  richiesta  dall'art.
 77   della   Costituzione   quale   presupposto  imprescindibile  per
 l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza
 di legge; ne' e' dato ravvisare piu' alcun  carattere  provvisorio  e
 siffatto  modo  di  legiferare, poiche' lo stucchevole reiterarsi dei
 decreti-legge  sulla   materia   appare   destinato   a   sostituirsi
 surrettiziamente  alla  legge ordinaria, con cio' violandosi altresi'
 il primo comma dell'art.  77 della Costituzione;
     b)  le  sostanze   oggetto   del   presente   procedimento   sono
 suscettibili   di   essere  qualificate  come  residui  destinati  al
 riutilizzo e quindi soggette alla disciplina  differenziata  prevista
 dal d.-l. n. 8/1996, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 12,
 quarto  comma,  che  introduce  una  causa  di  non  punibilita'  per
 chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso  un  fatto  previsto
 come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modifiche
 ed   integrazioni   nell'esercizio   di  attivita'  qualificate  come
 operazioni  di  raccolta  e  trasporto,  stoccaggio   trattamento   o
 pretrattamento,  recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi
 previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro
 dell'Ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;
     c)  orbene,  gran  parte  delle  disposizioni  di  detto  decreto
 ministeriale e' stata dichiarata incostituzionale con sentenza del 30
 ottobre  1990  n. 512 sotto il profilo della illegittima interferenza
 con competenze  costituzionalmente  garantite  alle  regioni  e  alle
 province  autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la
 dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo
 a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;
     d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del d.m.  26
 gennaio  1990  e' stato recepito e, per cosi' dire, "legificato", col
 d.-l. n. 8/1996, all'art. 12, quarto comma, sicche'  deve  ritenersi,
 senza   possibilita'   di   interpretazione,  che  la  causa  di  non
 punibilita' e'  subordinata  all'osservanza  delle  disposizioni  del
 decreto ministeriale, ivi comprese quelle gia' dichiarate illegittime
 con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale;
     e)  ne  consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte
 degli imputati che intendano avvalersi  della  speciale  scriminante,
 una  condotta  di  fatto  inesigibile perche' inattuabile: e' logico,
 difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte
 diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale
 annullato dalla Corte costituzionale nelle more del  vuoto  normativo
 venutosi  a  creare  prima  del  recepimento  di  dette  disposizioni
 nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in  ogni
 caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicche'
 appare   del   tutto   irragionevole  esigere,  ora  per  allora,  un
 comportamento cui l'imputato non era tenuto e  che,  dunque,  non  ha
 attuato   in   perfetta   buona   fede,   quantomeno  precedentemente
 all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata  col
 d.-l. n. 8/1996;
     f)  cio'  si traduce in una sostanziale violazione del diritto di
 difesa dell'imputato, non posto in grado  di  dimostrare  l'esistenza
 dell'esimente speciale e dunque di avvalersene.