ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  309  e  181,
 primo   comma,  del  codice  di  procedura  civile,  come  modificato
 dall'art.   4, comma 1-bis della  legge  20  dicembre  1995,  n.  534
 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto  legge 18
 ottobre 1995, n.  432, recante interventi urgenti sul processo civile
 e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n.  353,
 relativa al medesimo processo), promossi con n. 9 ordinanze emesse il
 16  novembre,  il  9  dicembre  (n.  3 ordinanze), il 10 luglio, il 9
 dicembre, il 16 novembre, il 9 dicembre ed il 16  novembre  1996  dal
 pretore  di  Monza,  rispettivamente  iscritte ai nn. 95, 96, 97, 98,
 212,  213,  214,  215  e 216 del registro ordinanze 1997 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e  18,  prima  serie
 speciale dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  2  luglio 1997 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che il pretore di Monza, con nove ordinanze  di  contenuto
 fra loro assai simile, emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti
 civili,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale, in
 riferimento agli artt. 3, secondo comma, e  24,  primo  comma,  della
 Costituzione,  dell'art.  181,  primo  comma,  cod.  proc. civ., come
 modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 cod.
 proc.  civ. nel testo risultante dal rinvio  contenuto  nel  medesimo
 art.  181;
     che  il giudice a quo dopo aver brevemente ricostruito l'iter che
 ha portato alla graduale entrata in vigore della  legge  26  novembre
 1990,  n.  353,  di  riforma del processo civile, ha osservato che la
 norma impugnata, dopo essere  stata  modificata  dall'art.  16  della
 legge  n.  353  del  1990,  e' stata nuovamente ritoccata, in sede di
 conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la  reintroduzione
 della   versione  precedentemente  vigente,  sicche'  attualmente  la
 cancellazione della  causa  dal  ruolo  puo'  avvenire  solo  ad  una
 successiva  udienza  fissata  dal giudice, della quale il cancelliere
 deve dare comunicazione alle parti costituite;
     che nelle ordinanze di rimessione il pretore ha rilevato  che  le
 norme  impugnate  si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, secondo
 comma,  e  24,  primo   comma,   della   Costituzione,   perche'   il
 dilazionamento   dei  tempi  del  processo,  rimesso  al  sostanziale
 arbitrio dei difensori, determinerebbe una lesione  dell'effettivita'
 della  tutela  giurisdizionale,  comportando  anche la sottrazione di
 risorse finanziarie  che  potrebbero  essere  utilmente  destinate  a
 migliorare la funzionalita' del servizio giustizia;
   Considerato  che  i  giudizi,  concernendo  questioni  di  identico
 contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
     che questa Corte, con le ordinanze n. 7 e n.  107  del  1997,  ha
 gia'  dichiarato  la  manifesta  infondatezza  di  altre questioni di
 legittimita' costituzionale identiche a quelle attuali, sollevate dal
 medesimo pretore di Monza e da altra autorita' giudiziaria;
     che il giudice a quo  non  adduce  nelle  presenti  ordinanze  di
 rimessione motivi nuovi o diversi di censura delle norme, limitandosi
 a  richiamare  il  contenuto delle proprie precedenti ordinanze, gia'
 oggetto delle indicate decisioni di questa Corte;
     che, pertanto, anche  le  presenti  questioni  debbono  ritenersi
 manifestamente infondate;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.