IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 1253/95 r. nr., n. 6357/95 r. gip, sulla richiesta di archiviazione depositata dal p.m. il 5 dicembre 1995. O s s e r v a La richiesta di archiviazione del p.m., per il quale la deposizione dell'indagata non sarebbe stata contraddetta da nessun altro teste, se non in insignificanti dettagli, non puo' essere accolta. L'indagata Mariotti Barbara, sentita in qualita' di teste, davanti al pretore di Venezia, nell'udienza del 22 febbraio 1994, nella controversia di lavoro promossa da Boer Maurizia, nei confronti della Eredi Boer Ferdinando s.n.c., dichiaro' che "dal 1984, mia madre (la ricorrente) lavorava anche al mattino, dalle 10 alle 12,30, alla cassa, e cio' tutti i giorni". Poiche' la causa era stata promossa dalla ricorrente, per richiedere, tra l'altro, il pagamento del lavoro straordinario che aveva asseritamente prestato, nella sua qualita' di cassiera, lavorando anche al mattino, e' evidente che la deposizione della teste era diretta a provare la domanda attrice ed e' risultata contraddetta da altre deposizioni alle quali il pretore ha dato maggior credito. Nella sentenza del 23 febbraio 1995, il pretore del lavoro rileva, infatti, che le due ore di lavoro straordinario al mattino erano prestate, secondo le dichiarazioni conformi della stessa ricorrente e di Marziana Boer, non tutti i giorni, ma solo quando il locale veniva utilizzato per spettacoli teatrali. Onde la segnalazione per falsita' della deposizione di Barbara Mariotti, che il pretore definisce in contraddizione con i dati oggettivi e le dichiarazioni della stessa ricorrente. E ritiene questo giudice che a carico di Mariotti Barbara, dovrebbe, allo stato, essere formulata l'imputazione, in ordine al reato di falsa testimonianza, per avere deposto che la madre lavorava alla cassa, anche al mattino, tutti i giorni, e non solo occasionalmente, con dichiarazione, su un punto essenziale della domanda, (la retribuzione per il lavoro straordinario), contraria alle alte risultanze del giudizio. Mariotti Barbara, pero', e' figlia della ricorrente, e, come tale, ai sensi dell'art. 247 c.p.c., prima che la Corte costituzionale ne dichiarasse l'incostituzionalita', con sentenza del 10-23 luglio 1974 n. 248, non avrebbe potuto deporre e, ove fosse stata chiamata a deporre e avesse reso falsa testimonianza, avrebbe comunque beneficato dell'esimente dell'art. 384, comma secondo c.p., nella parte in cui dispone che "la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi, per legge, non avrebbe dovuto essere assunto come testimonio": A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale e' caduto il divieto di testimoniare per il coniuge e i parenti delle parti, senza pero' che possa ritenersi estesa a costoro la facolta' di astensione. L'art. 249 c.p.c. stabilisce, infatti, che "si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli artt. 351 e 352 c.p.c. relative alla facolta' di astensione dei testimoni". Il richiamo e', ovviamente alle norme del codice di procedura penale abrogato, che prevedevano, l'art. 351, il diritto di astenersi, a tutela del segreto professionale o d'ufficio, e, l'art. 352, a tutela del segreto di Stato. Non era richiamato l'art. 350 c.p.p. abrogato, che prevedeva il diritto di astenersi dal testimoniare, per i prossimi congiunti: stabilito dalla legge il divieto di testimoniare, non v'era, ovviamente, ragione di prevedere anche la facolta' di astensione. Il richiamo dell'art. 249 c.p.c. va inteso, dunque, alle norme degli artt. 200, 201, 202, del c.p.p. vigente, che prevedono il segreto di ufficio, professionale o di Stato, e non all'art. 199 c.p.p. che prevede la facolta' di astensione dei prossimi congiunti. Pare a questo giudice che l'art. 249 c.p.c., nella parte in cui dispone che "si applicano ... le disposizioni degli artt. 351 e 352 c.p.p. ..." (ora 200, 201 e 202 c.p.p.), e non anche quella dell'art. 350 c.p.p. abrogato, (ora 199 c.p.p. vigente), contrasti con gli artt. 3, 24, comma secondo e 29 della Costituzione. Contrasta con l'art. 3 perche' riconosciuta la tutela, anche nell'ambito del procedimento civile, del segreto professionale e d'ufficio, e' del tutto irragionevole prevedere, invece, l'obbligo dei prossimi congiunti di deporre. La facolta' di astenersi dal deporre e' data, infatti ai ministri di confessioni religiose ed alcune categorie di professionisti, (avvocati, medici ...), perche' l'ordinamento giuridico ritiene essenziale e meritevole di tutela giuridica la riservatezza dei rapporti tra il professionista e colui che a lui si rivolge, a salvaguardia del migliore esercizio della professione ma soprattutto dei diritti personalissimi (alla salute, alla difesa, di culto) dei singoli cittadini; riconosce quindi e tutela il rapporto di fiducia che ne deriva per le parti, e lascia, entro certi limiti, la scelta al libero apprezzamento del professionista e alla sua coscienza, se tacere o divulgare quello che gli e' noto, in virtu' della sua professione o ministero. Ed e' del tutto irragionevole che non venga, invece, dato alcun rilievo ai vincoli familiari, e che si pretenda che il figlio o la madre o il coniuge, deponga e dica il vero, senza concedergli la stessa facolta' di tacere, di scegliere, cioe', in liberta' di coscienza, se divulgare le informazioni in suo possesso, anche quando tale divulgazione abbia effetti pregiudizievoli per il congiunto, e sia quindi obbligato ad una testimonianza che non potra' non avere effetti negativi nell'ambito dei rapporti di famiglia, o che, pensando di non avere altra scelta, si determini, pur di salvare quei rapporti, a testimoniare il falso. Ed e' tanto piu' irragionevole, in quanto la facolta' di astensione e' riconosciuta, invece, ai prossimi congiunti, nell'ambito del procedimento penale, laddove il legislatore accetta di sacrificare, almeno in parte, alla tutela dei vincoli familiari, le proprie pretese punitive. Per queste stesse ragioni, l'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non richiama anche l'art. 199 c.p.p. vigente, contrasta anche con l'art. 29 della Costituzione, poiche' l'obbligo di deporre sacrifica totalmente (anziche' contemperare col) al dovere giuridico di dire la verita' i rapporti personalissimi che si creano nell'ambito della famiglia e che la Costituzione si propone di salvaguardare. E contrasta pure con l'art. 24, comma secondo della Costituzione. Ai prossimi congiunti di una delle parti, che depongono nel procedimento civile, poiche' e' stato dichiarato incostituzionale il divieto di deporre, non e' piu' applicabile l'esimente dell'art. 384, comma secondo, prima parte, c.p. e non lo e' l'altra prevista dalla seconda parte del medesimo comma, proprio perche' ad essi non e' riconosciuta la facolta' di astenersi. Orbene, ritiene questo giudice che se il diritto di difesa deve essere inteso non solo come il diritto alla difesa tecnica nel procedimento, ma in senso ampio, e quindi anche come diritto a giovarsi delle norme penali piu' favorevoli che l'ordinamento abbia previsto, non puo' che contrastare con tale diritto il risultato di un incompleto coordinamento tra norme: a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, che ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 247 c.p.c. la particolare categoria di testimoni indicati in tale articolo e' venuta a trovarsi nella impossibilita' di giovarsi di una causa di non punibilita' che pure il codice penale prevedeva espressamente nei loro confronti all'art. 384, comma secondo, parte prima c.p. L'eccezione e' rilevante: ove l'art. 249 c.p.c. fosse dichiarato incostituzionale, nel senso qui auspicato, l'indagata, che non e' stata avvisata della facolta' di astenersi, non sarebbe comunque punibile, per il principio della retroattivita' della norma penale piu' favorevole, e il procedimento potrebbe essere archiviato, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal p.m.