IL GIUDICE ISTRUTTORE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da:
Eventi
Comunicazione s.r.l., attrice, (avv. R. Calderone), contro Vibicom
s.r.l., convenuta, (avv. F. Aspesi).
Letti gli atti ed i documenti di causa.
F a t t o
Con atto notificato in data 31 gennaio 1997, la Eventi
Comunicazione s.r.l. conveniva in giudizio la Vibicom s.r.l. per
sentirla dichiarare responsabile dell'inadempimento contrattuale e
condannare al risarcimento del danno subito.
Si costituiva la convenuta, la quale concludeva, nel merito, per il
rigetto delle domande, e chiedeva al g.i. il differimento della prima
udienza onde poter citare in giudizio la Gruppo Interscambi s.r.l.,
concludendo, per la condanna di quest'ultima al risarcimento del
danno per L. 240.000.000 o, in via riconvenzionale ed alternativa,
per la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per L.
120.000.000.
All'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. in data 17
aprile 1997, proseguita in data 30 aprile 1997, il procuratore della
convenuta, sul presupposto della tempestivita' della propria
costituzione in giudizio, insisteva sull'istanza di chiamata in causa
del terzo e sulla domanda riconvenzionale; il difensore dell'attrice
si rimetteva. Il giudice istruttore riservava la decisione.
D i r i t t o
Questo giudice istruttore solleva d'ufficio la questione di
decadenza della convenuta dalla facolta' di chiamare in causa un
terzo e di proporre domanda riconvenzionale, ex art. 167 c.p.c.
Infatti questo giudice ritiene che le decadenze citate siano
rilevabili d'ufficio e non solamente previa eccezione di parte e che
le stesse non siano sanabili, salvo il caso di remissione in termini,
ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c.
Sia pure con molteplici temperamenti, le recenti leggi processuali
hanno disciplinato il rito prevedendo diverse decadenze e preclusioni
finalizzate ad una predeterminata scansione delle fasi processuali;
le stesse, infatti, sono poste in ragione di un interesse pubblico al
sollecito e corretto svolgimento del processo, estraneo alla volonta'
delle parti.
Ma un sistema processuale siffatto non puo' funzionare se non si
affida al giudice, indipendentemente dalla volonta' delle parti, il
potere di garantire l'osservanza delle attivita' e dei termini
processuali, cui sono collegate le decadenze e le preclusioni.
In altri termini (come ha osservato autorevole dottrina) le parti
possono decidere "se" dare inizio o porre temine alla controversia,
ma non possono influire sul come il processo sia destinato a
svolgersi (la Suprema Corte ha piu' volte ribadito il principio della
rilevabilita' d'ufficio delle decadenze previste dall'art. 416
c.p.c.: Cass. s.u., 4 dicembre 1981, n. 6423; Cass. 21 aprile 1988,
n. 3111; Cass., 7 febbraio 1992, n. 1335).
Cio' premesso, questo giudice solleva d'ufficio la questione di
costituzionalita' degli artt. 166, 167 secondo e terzo comma, 171
secondo comma, e 269 secondo comma, c.p.c.
In particolare l'art. 166 c.p.c. stabilisce che il convenuto deve
costituirsi non oltre venti giorni prima dell'udienza indicata
nell'atto di citazione "ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza
fissata a norma dell'art. 168 bis quinto comma".
L'art. 167 c.p.c. dispone che il convenuto "a pena di decadenza
deve proporre le eventuali domande riconvenzionali" e (al capoverso
successivo) che "se intende chiamare un terzo in causa deve farne
dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art.
269 c.p.c.".
Il capoverso di quest'ultima norma a sua volta dispone che "il
convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di
decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e
contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della
prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel
rispetto dei termini dell'art. 163-bis".
L'art. 171 capoverso c.p.c., infine, stabilisce che "se una delle
parti si e' costituita nel termine rispettivamente a lei assegnato,
l'altra parte puo' costituirsi successivamente fino alla prima
udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui
all'art. 167 c.p.c.".
Dal combinato disposto delle predette disposizioni emerge:
che il termine ultimo, entro il quale il convenuto deve formulare
la dichiarazione di volere chiamare in causa un terzo e proporre
domande riconvenzionali, e' quello di venti giorni prima della
udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione;
che, se vi e' stato differimento della prima udienza ai sensi
dell'art. 168-bis c.p.c. quinto comma, tale termine deve essere
computato con riferimento alla nuova udienza;
che, invece, nell'ipotesi di cui all'art. 168-bis, quarto comma
c.p.c., resta fermo il computo del termine della decadenza con
riguardo alla udienza di prima comparizione indicata nell'atto di
citazione. Rilevanza della questione
La rilevanza della questione consegue all'impossibilita' di
ammettere la parte convenuta a chiamare il terzo in causa nonche'
all'impossibilita' di esaminare nel merito la domanda riconvenzionale
proposta nei confronti dell'attore se, previamente, non viene
delibata la questione di costituzionalita' delle norme sopra
menzionate, dipendendo dalla stessa la necessita' o meno di
dichiarare la decadenza della convenuta da potere di chiamare in
causa un terzo e di proporre domande riconvenzionali.
Infatti, nella fattispecie concreta, l'attrice ha indicato quale
data di prima comparizione il 15 aprile 1997 e la convenuta si e'
costituita in data 27 marzo 1997.
Il giudice istruttore aveva rinviato la prima udienza ex art. 82,
primo comma, disp. att. c.p.c. - sul cui contenuto e' stato modellato
anche l'art. 168, quarto comma, c.p.c. - con il seguente
provvedimento: "Visto l'art. 82, primo comma disp. att. c.p.c.,
l'udienza di prima comparizione delle parti e' rinviata d'ufficio al
17 aprile 1997, ore 10,45. Si comunichi. il giudice istruttore".
Ne consegue che, qualora il termine ultimo di costituzione della
convenuta venga calcolato con riferimento all'udienza indicata
nell'atto di citazione, la costituzione della convenuta deve essere
dichiarata tardiva. Qualora invece si ponga come termine di
riferimento la data effettiva dell'udienza, e cioe' quella indicata
dal giudice a seguito del provvedimento di differimento d'ufficio,
l'atto di costituzione in questione risulterebbe essere tempestivo,
in quanto anteriore di oltre venti giorni a tale ultima data. Non
manifesta infondatezza
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 166, 167,
secondo e terzo comma, 171 secondo comma, e 269 secondo comma c.p.c.
nella parte in cui prevedono che la decadenza dai poteri di cui
all'art. 167 c.p.c., in caso di differimento d'ufficio della prima
udienza ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., deve
essere valutata come non manifestamente infondata con riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
A) Contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione discende da una non
giustificata disparita' di trattamento tra situazioni identiche
relative alla posizione del convenuto.
Tale disparita' di trattamento non pare giustificata in alcun modo,
dal momento che la situazione sottesa al rinvio ex art. 168-bis,
quarto comma, c.p.c. (ovvero ex art. 82, primo comma disp. att.
c.p.c.) e quella in cui opera il rinvio ex art. 168-bis, quinto
comma, c.p.c. appaiono del tutto assimilabili e riconducibili alla
medesima ratio.
Entrambe le fattispecie, infatti, sono dirette a soddisfare
esigenze organizzative.
In particolare il differimento di cui al quarto comma dell'art.
168-bis c.p.c. consegue ad esigenze di natura organizzativa che
coinvolgono l'ufficio giudiziario nel suo complesso (necessita' che
tutte le udienze di prima comparizione si tengano per ciascun giudice
contestualmente e a cadenza periodica).
Il rinvio previsto dal quinto comma, invece, dipende da esigenze
organizzative specifiche del singolo giudice designato, il quale, in
ragione di una piu' razionale gestione del proprio carico di lavoro,
decida appunto di differire la prima udienza di comparazione.
Pertanto entrambe le fattispecie riflettono un interesse omogeneo,
consistente nella migliore organizzazione dell'ufficio e quindi, in
ultima analisi, del lavoro del giudice.
Giova evidenziare che il sistema di fissazione della prima udienza
e' disciplinato dagli artt. 69-bis, 80 ed 82 delle disposizioni di
attuazione del c.p.c.
In base a tali disposizioni (che trovano la loro ragion d'essere
nel sistema della citazione ad udienza fissa quale elemento
caratterizzante il nostro ordinamento processuale civilistico)
all'inizio di ogni anno giudiziario viene stabilito il calendario
delle prime udienze di comparazione con riferimento a ciascun giudice
istruttore. Successivamente alla iscrizione della causa a ruolo il
presidente del tribunale designa il giudice istruttore della causa.
Viene cosi' fissata d'ufficio, quale prima udienza, quella
immediatamente successiva destinata da quel giudice alle prime
udienze di comparazione. Tale data potrebbe, in ipotesi, coincidere
con quella gia' indicata dall'attore nell'atto di citazione, oppure
essere diversa, ai sensi dei menzionati articoli 168-bis, quarto
comma, c.p.c. e 82, primo comma, disp. att. c.p.c.
L'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. prevede una diversa ipotesi di
differimento dell'udienza: il giudice istruttore puo',
indipendentemente dal verificarsi della situazione sopra evidenziata,
rinviare discrezionalmente,
l'udienza di non oltre quarantacinque giorni, per le specifiche
esigenze organizzative sopra enunciate. Probabilmente nella logica
originaria del sistema si presupponeva l'esigenza che il giudice
istruttore prendesse compiuta cognizione della causa anteriormente
all'udienza di comparazione.
Per entrambe le ipotesi di differimento, l'art. 82 disp. att.
c.p.c. prevede la tempestiva comunicazione della cancelleria alle
parti della nuova data di udienza.
Al riguardo si deve tuttavia osservare che l'art. 168-bis, quinto
comma, c.p.c. stabilisce che solo al verificarsi dell'ipotesi
prevista da tale comma e' necessaria la predetta comunicazione.
Ne discende (in via interpretativa) l'abrogazione tacita, per
effetto di tale norma, dell'art. 82 disp. att. c.p.c., nella parte in
cui dispone l'obbligo di comunicazione del provvedimento di rinvio
d'ufficio anche nell'ipotesi prevista dall'art. 168-bis, quarto
comma, c.p.c.
Si tratta, infatti, di norma successiva che prevede una disciplina
incompatibile con quella previgente (e' appena il caso di rilevare
che, tuttavia, nella fattispecie concreta, benche' si verta in un
caso di rinvio ex art. 82, primo comma disp. att. c.p.c. - e quindi
riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 168-bis, quarto comma,
c.p.c. - la comunicazione alle parti della nuova data di udienza e'
stata effettuata, anche al fine di rendere edotte le parti circa
l'orario di trattazione fissato per ciascuna causa).
Con riferimento alle conseguenze derivanti dal differimento
dell'udienza, giova rilevare che la legge n. 353/1990 prevedeva, che
in ogni ipotesi di rinvio d'ufficio dell'udienza, comunque restassero
salve le decadenze ex art. 167 c.p.c.
In tale contesto si era da piu' parti lamentato uno sbilanciamento
del sistema processuale a vantaggio dell'attore.
In particolare si era ritenuto irragionevole il fatto che il
convenuto dovesse necessariamente costituirsi venti giorni prima
della data dell'udienza indicata nell'atto di citazione, e che tale
termine fosse stabilito a pena di decadenza (dalla facolta' di
chiamare in causa un terzo e di proporre eccezioni e domande
riconvenzionali) anche nel caso di rinvio d'ufficio dell'udienza.
Ed infatti il rinvio dell'udienza non avveniva necessariamente
causa cognita, ovvero dopo l'esame da parte del giudice istruttore
dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione del
convenuto. Conseguentemente non poteva condividersi l'opinione per
cui la completezza di tali atti (dalla quale discendeva il sistema di
preclusioni a carico del convenuto) avrebbe facilitato la
composizione transattiva della controversia e quindi giovato alla
sollecita definizione delle cause, giustificando in ragione di tale
interesse la compressione dei poteri del convenuto.
Invero appariva pienamente condivisibile l'opinione secondo la
quale tale compressione di risolveva in un rigore eccessivo ed
ingiustificato: sul convenuto incombeva l'onere della tempestiva
costituzione, che rimaneva del tutto inutile se ed in quanto la prima
udienza si fosse svolta a distanza di tempo da quella originariamente
indicata dall'attore. Era quest'ultimo, in sostanza, a beneficiare
maggiormente dello spostamento dell'udienza in quanto fruiva di un
tempo piu' lungo per potere predisporre le repliche alla comparsa di
costituzione del convenuto.
Sulla base di tali considerazioni il legislatore con il decreto
legislativo n. 571/1994 ha modificato l'art. 166 c.p.c., prevedendo
che la costituzione del convenuto avvenga venti giorni prima
dell'udienza indicata dall'attore, ovvero, in caso di rinvio
dell'udienza a norma dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., venti
giorni prima dell'udienza indicata dal giudice istruttore.
Correlativamente e' stato abolito l'ultimo periodo del quinto comma
dell'art. 168-bis c.p.c. che prevedeva che, in caso di differimento
d'ufficio della prima udienza, restavano comunque ferme le decadenze
maturate con riferimento alla data di udienza fissata nell'atto di
citazione.
Attualmente, pertanto, in caso di esercizio da parte del giudice
istruttore del potere discrezionale di differimento della prima
udienza ex art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., il termine per la
costituzione del convenuto e per l'esercizio dei poteri connessi a
tale atto processuale deve essere individuato con riferimento alla
data della nuova udienza fissata dal giudice istruttore.
Ma proprio tali considerazioni, ed in particolare le ragioni sopra
evidenziate, che hanno indotto il legislatore a modificare il sistema
delle decadenze a carico del convenuto in caso si differimento ex
art. 168-bis, quinto comma, inducono a ritenere irragionevole il
sistema preclusivo tuttora vigente per l'ipotesi di differimento di
cui al quarto comma della medesima disposizione.
In tale caso, infatti, la norma non consente la costituzione del
convenuto con riferimento alla data effettiva dell'udienza.
L'art. 166 c.p.c., cosi' come modificato dal decreto legislativo n.
571/1994 richiama solo l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art.
168-bis, c.p.c. e non anche l'ipotesi di differimento disciplinato
dal quarto comma della stessa norma, in relazione al quale deve
tuttora ritenersi sussistente l'onere per il convenuto di costituirsi
venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione e
devono parimenti ritenersi sussistenti, con riferimento a tale
termine, le decadenze in esame.
Data l'identita' di ratio sottostante alle due ipotesi di
differimento previste dall'art. 168-bis c.p.c., appare del tutto
irragionevole che il sistema di preclusioni a carico del convenuto
sia differente a seconda che si verta nell'una piuttosto che
nell'alltra ipotesi.
Invero anche nella fattispecie di cui al quarto comma dell'art.
168-bis, c.p.c. il rinvio della prima udienza non avviene causa
cognita, bensi' prima che sia avvenuto l'esame dell'atto di citazione
e della comparsa di costituzione del convenuto. Anzi, a maggior
ragione, tale situazione si verifica nel caso di differimento di cui
al quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c. in cui il rinvio
dell'udienza avviene non in ragione della discrezionalita' del
giudice istruttore (che potrebbe fondarsi proprio su esigenze
organizzative dirette a consentire l'esame degli atti iniziali della
causa) ma a seguito dell'impossibilita' materiale del giudice di
trattare la causa, in conseguenza del fatto che alla data indicata
dall'attore egli non tiene udienza.
In conclusione appare irragionevole che la parte convenuta subisca
un grave pregiudizio, quale quello di sentirsi dichiarata decaduta da
rilevanti poteri processuali, esclusivamente in ragione del motivo
del differimento dell'udienza.
B) Contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Le considerazioni svolte da ultimo inducono questo giudice
istruttore a ritenere che il sistema previsto dagli artt. 166, 167
secondo e terzo comma, 171 secondo comma, e 269 secondo comma c.p.c.,
realizzi anche un'ingiustificata compressione del diritto di difesa
del convenuto, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione.
Preliminarmente si deve osservare che la limitazione del diritto di
difesa, in quanto diritto costituzionalmente garantito, appare
giustificata e, di conseguenza, costituzionalmente legittima, solo se
a sua volta diretta a tutelare un interesse superiore.
Nel caso di specie le esposte considerazioni inducono a ritenere
che la decadenza sancita dal combinato disposto delle norme sopra
enunciate non sia affatto giustificata.
Possono richiamarsi al riguardo le osservazioni relative alla
mancanza di un interesse superiore che giustifichi il differente e
deteriore trattamento riservato dal legislatore all'ipotesi di
differimento di cui al quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., in
relazione alle decadenze poste a carico del convenuto.
Invero la mancanza di una motivazione idonea a giustificare tale
diversa disciplina induce a ritenere che la compressione dei poteri
processuali del convenuto connessa ad una sola delle due fattispecie
si ponga in contrasto, non solo con il principio di uguaglianza ma -
trattandosi delle limitazione di una facolta' processuale diretta a
consentire la difesa del convenuto - anche con l'art. 24 della
Costituzione.