ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
   nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 309, 310 e
 311 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse  il
 19  giugno  1995 (n. 2 ordinanze), l'11 maggio 1995 (n. 2 ordinanze),
 il 20 giugno 1995, il 19 settembre 1995, il  19  giugno  1995  (n.  2
 ordinanze),  il  27  giugno 1995 (n. 2 ordinanze) e il 31 luglio 1995
 dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai nn. 141, 142,
 143, 144, 145, 146, 209, 214, 215, 216 e 217 del  registro  ordinanze
 1996  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e
 11, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  29 maggio 1996 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi  in
 sede   di  riesame,  appello  o  giudizio  di  rinvio  a  seguito  di
 annullamento della Corte di cassazione in tema  di  misure  cautelari
 personali,  ha  sollevato  con  varie  ordinanze, in riferimento agli
 artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo  comma,  97  e  111,  secondo
 comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 degli artt.  309, 310 e 311 del codice  di  procedura  penale,  nella
 parte  in cui precludono al giudice della impugnazione di valutare la
 sussistenza del requisito  dei  gravi  indizi  di  colpevolezza  dopo
 l'emissione del decreto che dispone il giudizio;
     che  nei  giudizi  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
   Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  71  del  1996,
 successiva   alle   ordinanze   di    rimessione,    ha    dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  degli artt. 309 e 310 del codice di
 procedura penale proprio nella parte in cui  non  prevedono,  secondo
 l'interpretazione   costantemente   data   dalla   giurisprudenza  di
 legittimita', la possibilita' di valutare la  sussistenza  dei  gravi
 indizi  di  colpevolezza  nell'ipotesi  in  cui  sia  stato emesso il
 decreto che dispone il giudizio a norma dell'art.   429 dello  stesso
 codice;
     che il richiamo all'art. 311 cod.proc.pen. non presenta autonomia
 alcuna  rispetto  alle  restanti  censure,  essendo stato operato dal
 giudice a quo soltanto perche' talune delle ordinanze  di  rimessione
 sono state emesse dal tribunale del riesame quale giudice di rinvio a
 seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione;
     che,   pertanto,   essendo   state  le  disposizioni  oggetto  di
 impugnativa  espunte  dall'ordinamento  nella  parte  auspicata   dal
 Tribunale   rimettente,  le  questioni  ora  proposte  devono  essere
 dichiarate manifestamente inammissibili;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.