ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19 giugno 1995 (n. 2 ordinanze), l'11 maggio 1995 (n. 2 ordinanze), il 20 giugno 1995, il 19 settembre 1995, il 19 giugno 1995 (n. 2 ordinanze), il 27 giugno 1995 (n. 2 ordinanze) e il 31 luglio 1995 dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai nn. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 209, 214, 215, 216 e 217 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi in sede di riesame, appello o giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, ha sollevato con varie ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, nella parte in cui precludono al giudice della impugnazione di valutare la sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio; che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 71 del 1996, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale proprio nella parte in cui non prevedono, secondo l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di legittimita', la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice; che il richiamo all'art. 311 cod.proc.pen. non presenta autonomia alcuna rispetto alle restanti censure, essendo stato operato dal giudice a quo soltanto perche' talune delle ordinanze di rimessione sono state emesse dal tribunale del riesame quale giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione; che, pertanto, essendo state le disposizioni oggetto di impugnativa espunte dall'ordinamento nella parte auspicata dal Tribunale rimettente, le questioni ora proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.