ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma,  e  dell'art. 37, primo comma, del codice di procedura penale,
 promossi con ordinanze emesse il 24 novembre 1995  dal  Tribunale  di
 Torino,  il  23 ottobre 1995 dal Tribunale di Palermo, il 12 dicembre
 1995 dal Tribunale di Udine, il 4 dicembre 1995 dalla Corte  d'assise
 d'appello  di  Torino,  il  20 novembre 1995 dalla Corte d'appello di
 Ancona, l'11 dicembre 1995 dal Tribunale di Avellino, il 19  dicembre
 1995  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  il  13 dicembre 1995 dal
 Tribunale di Oristano, il 28 novembre 1995 dal Tribunale di  Potenza,
 il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'assise di La Spezia, il 15 dicembre
 1995  dal  Tribunale  di S. Maria Capua Vetere, il 3 gennaio 1996 dal
 Tribunale di Genova, il 23 novembre 1995 dal Tribunale di Catania, il
 22 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Milano, il 22 novembre 1995
 dal Tribunale di Milano, il 19 dicembre  1995  dal  Tribunale  per  i
 minorenni  di Salerno, il 5 ottobre 1995 dal Tribunale di Catania, il
 3 gennaio 1996  dal  Tribunale  di  Bari,  il  26  ottobre  1995  dal
 Tribunale di Verona, il 15 gennaio 1996 dal Tribunale di Lecco, il 17
 gennaio 1996 dal Tribunale di Lucca, il 18 gennaio 1996 dal Tribunale
 di  Salerno, il 22 gennaio 1996 dal Tribunale di Foggia, il 9 gennaio
 1996 dalla  Corte  d'assise  di  Salerno,  il  15  gennaio  1996  dal
 Tribunale  di  Genova, il 6 novembre 1995 dal Tribunale di Modena, il
 23 gennaio 1996 dal Tribunale  di  Siena,  il  19  gennaio  1996  dal
 Tribunale di Livorno, il 29 novembre 1995 dal Tribunale di Napoli, il
 13  dicembre  1995  dalla  Corte  d'assise  di  Reggio Calabria, l'11
 dicembre 1995 dal Tribunale di Enna, il  13,  il  18,  il  6,  il  13
 dicembre  e  il 23 ottobre 1995 dalla Corte d'appello di Milano, il 2
 febbraio 1996 dal Tribunale  di  Foggia,  il  22  novembre  1995  dal
 Tribunale  di Avellino, il 6 dicembre 1995 e il 22 gennaio 1996 dalla
 Corte d'appello di Milano, il 16 febbraio e il 15  gennaio  1996  dal
 Tribunale  di  Livorno,  il  7 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di
 Reggio Calabria, il 22 gennaio e  il  17  gennaio  1996  dalla  Corte
 d'appello  di  Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 121, 122, 124,
 129, 130, 151, 152, 155, 158, 163, 164, 175, 180, 185, 186, 196, 199,
 233, 248, 257, 262, 274, 278, 282, 285, 288, 298, 299, 312, 317, 318,
 323, 324, 325, 326, 327, 336, 339, 340, 341, 354, 355, 357, 359 e 360
 del registro ordinanze 1996 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica, prima serie speciale, nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
 15, 16 e 17 dell'anno 1996.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12 giugno 1996 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 24  novembre
 1995  (r.o. 121 del 1996); il Tribunale di Palermo, con ordinanza del
 23 ottobre 1995 (r.o. 122 del  1996);  il  Tribunale  di  Udine,  con
 ordinanza del 12 dicembre 1995 (r.o. 124 del 1996); la Corte d'assise
 d'appello  di Torino, con ordinanza del 4 dicembre 1995 (r.o. 129 del
 1996); la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza  del  20  novembre
 1995 (r.o. 130 del 1996); il Tribunale di Avellino, con ordinanze del
 22  novembre  e  dell'11  dicembre 1995 (r.o. 339 e 151 del 1996); il
 Tribunale di Reggio Calabria, con  ordinanza  del  19  dicembre  1995
 (r.o.  152  del 1996); il Tribunale di Oristano, con ordinanza del 13
 dicembre 1995 (r.o. 155 del  1996);  il  Tribunale  di  Potenza,  con
 ordinanza del 28 novembre 1995 (r.o. 158 del 1996); la Corte d'assise
 di La Spezia, con ordinanza del 13 dicembre 1995 (r.o. 163 del 1996);
 il  Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza del 15 dicembre
 1995 (r.o. 164 del 1996); il Tribunale di Genova, con ordinanze del 3
 e 15 gennaio 1996 (r.o. 175 e 285 del 1996); il Tribunale di Catania,
 con ordinanze del 5 ottobre e del 23 novembre 1995 (r.o.  199  e  180
 del  1996);  la  Corte  d'appello  di  Milano,  con  ordinanze del 23
 ottobre, 22 novembre, 6 dicembre (n. 2 ordinanze), 13 dicembre (n.  2
 ordinanze)  e  18  dicembre  1995 e del 17 gennaio e 22 gennaio (n. 2
 ordinanze) 1996 (r.o. 327, 185, 325, 340, 323, 326, 324, 360,  341  e
 359  del 1996); il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 novembre
 1995 (r.o. 186 del 1996); il Tribunale per i  minorenni  di  Salerno,
 con  ordinanza del 19 dicembre 1995 (r.o. 196 del 1996); il Tribunale
 di Bari, con ordinanza del 3 gennaio 1996 (r.o.  233  del  1996);  il
 Tribunale  di Verona, con ordinanza del 26 ottobre 1995 (r.o. 248 del
 1996); il Tribunale di Lecco, con ordinanza del 15 gennaio 1996 (r.o.
 257 del 1996); il Tribunale di Lucca, con ordinanza  del  17  gennaio
 1996  (r.o. 262 del 1996); il Tribunale di Salerno, con ordinanza del
 18 gennaio 1996 (r.o. 274 del 1996);  il  Tribunale  di  Foggia,  con
 ordinanze  del  22  gennaio e del 2 febbraio 1996 (r.o. 278 e 336 del
 1996); la Corte di assise di Salerno, con  ordinanza  del  9  gennaio
 1996 (r.o. 282 del 1996); il Tribunale di Modena, con ordinanza del 6
 novembre  1995  (r.o.  288  del  1996);  il Tribunale di Livorno, con
 ordinanze del 15 e 19 gennaio e del 16 febbraio 1996 (r.o. 355, 299 e
 354 del 1996); il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29  novembre
 1995  (r.o.  312 del 1996); la Corte d'assise di Reggio Calabria, con
 ordinanza del 13 dicembre 1995 (r.o. 317 del 1996); il  Tribunale  di
 Enna,  con  ordinanza  dell'11  dicembre 1995 (r.o. 318 del 1996); la
 Corte d'appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 7 febbraio 1996
 (r.o. 357  del  1996),  hanno  sollevato  questioni  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  secondo comma, cod. proc. pen., nella
 parte in cui non  prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio
 dibattimentale  il  giudice  che  abbia in precedenza fatto parte del
 collegio del tribunale del riesame o dell'appello  avverso  ordinanze
 in  tema  di  misure  cautelari  personali, in riferimento a numerosi
 parametri  costituzionali,   variamente   individuati   dai   giudici
 rimettenti negli artt. 3, primo comma, 24, 25, 27, 76, 77 e 101 della
 Costituzione;
     che  il  Tribunale  di  Siena,  con ordinanza del 23 gennaio 1996
 (r.o.  298  del  1996),  ha  sollevato  questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  37,  primo  comma,  cod. proc. pen., nella
 parte in cui non prevede la possibilita' di ricusare il  giudice  del
 dibattimento  che abbia concorso a pronunciare ordinanza di conferma,
 in sede  di  riesame,  di  un  provvedimento  applicativo  di  misura
 cautelare  personale,  in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24
 della Costituzione;
     che  le  ordinanze  di  rimessione sopra indicate individuano una
 lesione  dei  parametri  costituzionali  invocati  nella  sostanziale
 duplicazione di valutazioni nel merito che, in ciascuna delle ipotesi
 considerate  (riesame  e  appello  in  tema  di  provvedimenti  sulla
 liberta' personale), viene ad essere effettuata dal giudice  chiamato
 a  definire  il  giudizio  in  sede  dibattimentale, allorche' si sia
 espresso,  in  una  fase  anteriore  del  processo,  sugli   elementi
 sostanziali che condizionano l'applicabilita' di una misura cautelare
 personale;
     che,  inoltre, le ordinanze di rinvio sottolineano l'analogia tra
 le situazioni rispettivamente  dedotte  e  verificatesi  nei  singoli
 processi  e  quella oggetto della sentenza di questa Corte n. 432 del
 1995, che ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
 34,   secondo   comma,   cod.  proc.  pen.,  in  quanto  non  prevede
 l'incompatibilita' alla funzione  di  giudizio  del  giudice  per  le
 indagini   preliminari  che  abbia  applicato  una  misura  cautelare
 personale;
     che, relativamente alla  questione  sollevata  dal  Tribunale  di
 Siena  (r.o. 298 del 1996), le suddette argomentazioni si indirizzano
 verso la norma che stabilisce i casi di ricusazione del giudice;
   Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
 e che pertanto i relativi giudizi possono  essere  riuniti  e  decisi
 congiuntamente;
     che  l'art.  34,  secondo  comma,  cod.  proc. pen. e' gia' stato
 sottoposto all'esame di questa Corte, sotto i profili e in  relazione
 ai parametri indicati;
     che  con  la  sentenza  n.  131  del  1996  e'  stata  dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale di detta norma, nella  parte  in  cui
 non   prevede   l'incompatibilita'   alla   funzione   di   giudizio,
 dibattimentale e abbreviato, del  giudice  che  come  componente  del
 tribunale  del riesame (art. 309 cod. proc.  pen.) si sia pronunciato
 sull'ordinanza  che  dispone  una  misura  cautelare  personale   nei
 confronti  dell'indagato  o dell'imputato, ovvero che come componente
 del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine
 a una  misura  cautelare  personale  nei  confronti  dell'indagato  o
 dell'imputato  (art.  310  cod.  proc.  pen.)  si  sia pronunciato su
 aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;
     che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa
 dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi  prospettati  dai
 giudici  rimettenti,  le  relative questioni devono essere dichiarate
 manifestamente inammissibili;
     che il rilievo che precede vale anche per la questione  sollevata
 dal  Tribunale di Siena nei confronti dell'art. 37, primo comma, cod.
 proc. pen., dato che la censura lamenta la mancata previsione  di  un
 caso  di  ricusazione  che,  stante  il  richiamo  della disposizione
 impugnata all'art. 36, primo comma,  lettera  g)  e  percio'  tramite
 questo  all'art.  34  del  codice, rimanda al presupposto sostanziale
 della  ricusazione,  costituito  appunto   dalla   previsione   sulla
 incompatibilita'   del   giudice,   oggetto   della   statuizione  di
 incostituzionalita' n.  131 del 1996 sopra ricordata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.