LA CORTE DI ASSISE Ha pronunciato al seguente ordinanza sentita l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputata Sirianni Rosaria di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al dibattimento il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale della liberta'. Sentito il p.m.; rilevato in fatto che sia il Presidente che il giudice a latere di questa corte hanno fatto parte del tribunale della liberta' che, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha emesso ordinanza confermativa del titolo custodiale adottato nei confronti della Sirianni (v. ordinanza emessa in data 1 marzo 1995 all'uopo prodotta dalla difesa); che in tale veste detti componenti del collegio hanno compiuto una valutazione di merito, sia pure in via incidentale. Considerato che le motivazioni poste a base della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale portano a ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata dal difensore con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perche' anche in questo caso "devono riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 c.p.p. mira ad impedire e cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputata sia, o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento"; che la questione di illegittimita' prospettata dal difensore e' rilevante ai fini del giudizio in quanto, ove fosse fondata, comproverebbe l'obbligo di astensione e costituirebbe motivo di ricusazione;