LA CORTE DI ASSISE
   Ha  pronunciato  al seguente ordinanza sentita l'eccezione proposta
 dalla  difesa  dell'imputata  Sirianni  Rosaria   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. in relazione agli
 artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui  non  prevede  che  non  possa
 partecipare  al  dibattimento  il  giudice  che abbia fatto parte del
 collegio del tribunale della liberta'.
   Sentito il p.m.;
     rilevato in fatto che sia il Presidente che il giudice  a  latere
 di  questa  corte hanno fatto parte del tribunale della liberta' che,
 ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha emesso ordinanza  confermativa  del
 titolo custodiale adottato nei confronti della Sirianni (v. ordinanza
 emessa in data 1 marzo 1995 all'uopo prodotta dalla difesa);
     che  in  tale  veste detti componenti del collegio hanno compiuto
 una valutazione di merito, sia pure in via incidentale.
   Considerato che le motivazioni poste a base della sentenza  n.  432
 del   1995   della   Corte  costituzionale  portano  a  ritenere  non
 manifestamente infondata la questione  sollevata  dal  difensore  con
 riferimento  agli  artt.  3  e 24 Cost., perche' anche in questo caso
 "devono riconoscersi sussistenti i medesimi  effetti  che  l'art.  34
 c.p.p.  mira  ad impedire e cioe' che la valutazione conclusiva sulla
 responsabilita' dell'imputata  sia,  o  possa  apparire  condizionata
 dalla  cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale
 tendenza a mantenere un giudizio gia'  espresso  o  un  atteggiamento
 gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento";
     che  la  questione di illegittimita' prospettata dal difensore e'
 rilevante  ai  fini  del  giudizio  in  quanto,  ove  fosse  fondata,
 comproverebbe  l'obbligo  di  astensione  e  costituirebbe  motivo di
 ricusazione;