ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431 e 566
 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del d.lgs. legislativo
 28 luglio 1989, n. 271  (Norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie  del  codice di procedura penale), promossi con ordinanze
 emesse il 13 novembre (n. 3 ordinanze) e il  13  dicembre  1996,  dal
 pretore  di  Roma,  sezione distaccata di Tivoli, il 29 novembre 1996
 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto ed il
 15 gennaio 1997 dal pretore di Roma, sezione  distaccata  di  Tivoli,
 rispettivamente iscritte ai nn. 10, 11, 12, 66, 74 e 184 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 5, 9, 10 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  4  giugno  1997  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto  che con sei ordinanze di identico contenuto, nel corso di
 altrettanti dibattimenti celebrati con rito direttissimo, il  pretore
 di  Roma, sezioni distaccate di Tivoli (r.o. nn. 10, 11, 12, 66 e 184
 del 1997) e di Castelnuovo di Porto (r.o. n. 74/1997),  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del
 codice  di  procedura  penale,  e  dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio
 1989, n. 271 (Norme di attuazione del codice di procedura penale), in
 riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma,  25,  primo
 comma, 27, secondo comma, della Costituzione;
     che   le   norme  censurate  violerebbero  i  suddetti  princi'pi
 costituzionali nella parte in cui non prescrivono  che  la  relazione
 dell'ufficiale  o  dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le
 dichiarazioni dell'imputato vengano assunte in sede di convalida  nel
 rispetto  delle  forme  dettate  per  la  testimonianza e per l'esame
 dell'imputato nel  dibattimento,  nonche'  nella  parte  in  cui  non
 prevedono   l'inserimento   di   tali   atti  nel  fascicolo  per  il
 dibattimento;
     che, ad avviso dei rimettenti, il principio affermato dalla Corte
 costituzionale nelle numerose decisioni in tema  di  incompatibilita'
 ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui una valutazione di contenuto
 sulla   probabile  fondatezza  dell'accusa  anticipa  il  giudizio  -
 combinato con quanto affermato dalla stessa Corte  (sentenza  n.  177
 del  1996) in riferimento al giudizio direttissimo avanti al pretore,
 allorche' ha escluso che la decisione sulla convalida dell'arresto  e
 sulla  misura  cautelare  determini  l'incompatibilita'  del  giudice
 chiamato a  celebrare  il  dibattimento  con  il  rito  direttissimo,
 dovrebbe  comportare che l'acquisizione degli elementi di valutazione
 nella fase della convalida avvenga nel rispetto delle forme e con  le
 garanzie  proprie  della fase del giudizio: in particolare per quanto
 concerne i qualificanti  momenti  della  cosiddetta  relazione  orale
 dell'ufficiale  o  agente  di  polizia giudiziaria procedente e della
 dichiarazione dell'arrestato che,  a  norma  dell'articolo  566  cod.
 proc. pen., viene (sentito) ai fini della convalida;
     che infatti, secondo i giudici a quibus, solamente rispettando le
 forme  previste  per  il  dibattimento  potrebbe  essere garantita la
 compatibilita'  di  tali  momenti  con  i  parametri   costituzionali
 rappresentati dagli articoli 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e
 27,  secondo  comma, della Costituzione, cosi' salvaguardandosi anche
 l'aspetto della loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio;
     che i rimettenti, avendo premesso  di  aver  gia'  provveduto  al
 giudizio  di  convalida  e  alla applicazione delle misure cautelari,
 motivano sulla rilevanza osservando che i giudizi  -  nel  corso  dei
 quali  la  questione  viene sollevata - si trovano proprio nella fase
 dibattimentale  conseguente  alla  convalida  (...),   dove   trovano
 applicazione le norme censurate;
     che  e'  intervenuto nei vari giudizi il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la
 questione sia dichiarata manifestamente infondata;
     che,  in  particolare,  l'Avvocatura  rileva che non si comprende
 perche' nella fase della convalida le dichiarazioni  dell'imputato  o
 la  relazione  orale  degli  agenti di polizia giudiziaria dovrebbero
 essere assunte con formalita' tali da consentirne la acquisizione  al
 fascicolo  del  dibattimento,  visto  che  la  fase  della  convalida
 dell'arresto, ancorche'  immediatamente  precedente  al  giudizio  di
 merito,  resta  pur  sempre  fase  distinta,  e  non indirizzata alla
 formazione della prova;
   Considerato che in relazione all'identico  tenore  delle  ordinanze
 deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
     che,  come  emerge dalle ordinanze di rimessione, la questione e'
 stata sollevata quando il  rimettente  aveva  gia'  provveduto  sulla
 convalida  dell'arresto  e  sulla  richiesta  di misura cautelare, ed
 aveva gia' avuto inizio il dibattimento;
     che  di  conseguenza  la questione, essendo volta a modificare le
 modalita' di assunzione degli atti raccolti  durante  la  fase  della
 convalida  dell'arresto,  rispetto  alla  quale  il  giudice a quo ha
 oramai esaurito la sua cognizione, difetta di rilevanza in  relazione
 al  giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' in limine, e'
 stata sollevata (v., ex plurimis, ordinanze n. 148 del  1997,  n.  49
 del 1996 e n. 432 del 1991);
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.