ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 ottobre e il 9 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei procedimenti penali a carico di Sarlo Luciano e Schettini Antonio, iscritte ai nn. 187 e 188 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito ad opera dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), nella parte in cui, per l'ipotesi di una pluralita' di ordinanze restrittive per fatti diversi, e' prevista la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data di piu' remota contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei fattidi successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo provvedimento; ovvero, in subordine, nella parte in cui viene esclusa la rilevanza, a fini di diversificazione dei termini di decorrenza, della verifica positiva di tempestivita' delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di piu' remota contestazione; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento. Considerato che questa Corte, con sentenza n. 89 del 1996, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato non fondata l'identica questione, osservando, fra l'altro, come non possa "certo ritenersi incoerente allo scopo e, dunque, priva di ragione, la scelta di individuare alcune ipotesi che, piu' di altre, presentano elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento cautelare", secondo una prospettiva volta ad "impedire che, nel corso delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi ammettano un diverso trattamento sul piano della durata delle misure a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa diluizione nel tempo delle singole ordinanze"; che, pertanto, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.