ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  297, terzo
 comma, del codice di procedura penale, come modificato  dall'art.  12
 della  legge  8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura
 penale  in  tema  di  semplificazione  dei  procedimenti,  di  misure
 cautelari e di diritto di difesa), promossi con n. 2 ordinanze emesse
 il  5  ottobre  e  il  9  ottobre  1995  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Milano nei procedimenti  penali  a
 carico  di  Sarlo  Luciano e Schettini Antonio, iscritte ai nn. 187 e
 188 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  29 maggio 1996 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto il giudice per
 le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano  ha  sollevato,
 in   riferimento   all'art.   3   della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di
 procedura penale, nel testo sostituito ad opera  dell'art.  12  della
 legge  8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale
 in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di
 diritto di  difesa),  nella  parte  in  cui,  per  l'ipotesi  di  una
 pluralita' di ordinanze restrittive per fatti diversi, e' prevista la
 decorrenza  del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i
 reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla  data
 di  piu'  remota  contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei
 fattidi successiva contestazione non risultasse dagli atti  all'epoca
 del  primo  provvedimento;  ovvero,  in subordine, nella parte in cui
 viene esclusa la rilevanza, a fini di diversificazione dei termini di
 decorrenza, della verifica  positiva  di  tempestivita'  delle  nuove
 contestazioni  cautelari  anche fuori dei casi in cui sia intervenuto
 provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di  piu'
 remota contestazione;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che la questione sia dichiarata non fondata per le
 considerazioni svolte in altro atto di intervento.
   Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  89  del  1996,
 successiva  alle  ordinanze  di rimessione, ha dichiarato non fondata
 l'identica questione, osservando, fra l'altro, come non possa  "certo
 ritenersi  incoerente  allo  scopo  e,  dunque,  priva di ragione, la
 scelta di individuare alcune ipotesi che, piu' di  altre,  presentano
 elementi   di   correlazione   contenutistica  di  spessore  tale  da
 consentirne una valutazione unitaria  agli  effetti  del  trattamento
 cautelare", secondo una prospettiva volta ad "impedire che, nel corso
 delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi
 ammettano  un diverso trattamento sul piano della durata delle misure
 a seconda che  l'indagato  riesca  o  meno  a  provare  l'artificiosa
 diluizione nel tempo delle singole ordinanze";
     che,  pertanto,  non  essendo  stati  dedotti  argomenti  nuovi o
 diversi da quelli allora esaminati, la questione  ora  proposta  deve
 essere dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.