IL TRIBUNALE
   Il  Tribunale,  rilevato  che nel proc. pen. n. 592/1994 r.g. trib.
 due dei  componenti  del  collegio  dibattimentale  sono  gli  stessi
 giudici  che, con funzioni ex artt. 309 e 310 c.p.p., hanno emesso in
 data 8 novembre 1994, l'ordinanza con la quale veniva  confermata  la
 sussistenza  dei  gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato
 Franceschinelli Elio in ordine ai reati a costui ascritti;
   Preso atto  che  in  data  15  settembre  1995  risulta  depositata
 sentenza   n.  432  della  Corte  Costituzionale  con  cui  e'  stata
 dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34   comma
 secondo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede
 che  non  possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per
 le indagini preliminari che  abbia  applicato  una  misura  cautelare
 personale  nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3
 primo comma, 24 secondo comma e 25 Cost.;
   Considerato che nella succitata sentenza la Corte, pur  richiamando
 la  decisione  n.  502  del  1991  con  cui si era esaminata identica
 questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 34 secondo
 comma nella parte in cui non prevede che la previa  conoscenza  degli
 atti  delle  indagini  preliminari acquisita dal giudice in occasione
 del  riesame  ex  art.  309  c.p.p.  comporti  l'incompatibilita'   a
 partecipare  al  dibattimento,  e  la  si era risolta ritenendola non
 fondata, purtuttavia affermava che  i  nuovi  principi  enucleati  in
 seguito  dalla stessa Corte, unitamente all'intervenuto mutamento del
 quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa  conclusione,
 per  cui  la  richiamata  decisione  non appare preclusiva alla nuova
 analisi della medesima questione;
   Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo
 cui il giudice, il quale si  e'  pronunciato  sulla  sussistenza  dei
 gravi  indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura
 cautelare personale, esprime un giudizio di  merito  in  ordine  alla
 responsabilita'  dell'imputato  tale  da  rendere  o  far apparire la
 valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato, da  parte
 dello  stesso  giudice,  condizionata  dalla  cosiddetta  forza della
 prevenzione, e cioe' da  quella  naturale  tendenza  a  mantenere  un
 giudizio  gia'  espresso  o  un  atteggiamento  gia' assunto in altri
 momenti decisionali dello stesso procedimento: cio' evidentemente  in
 quanto  il  giudice  il  quale applica una misura cautelare personale
 affronta, in termini sia pur probabilistici,  questioni  inerenti  la
 responsabilita'  della  persona  nei  cui confronti e' stata avanzata
 richiesta di provvedimento cautelare;
   Ritenuto che tale principio,  fissato  per  il  giudice  che  abbia
 applicato  una  misura  cautelare personale, puo' estendersi anche al
 giudice che,  quale  componente  del  Tribunale  del  riesame,  abbia
 conosciuto  gli  stessi  atti  d'indagine  e rivalutato nel merito la
 ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo,
 vista la assoluta identita' dell'oggetto del giudizio rimesso ai  due
 organi  giudiziari,  ricognitivo  di  elementi indiziari e valutativo
 degli stessi in termini di gravita';
   Considerato che quindi tale questione, sollevabile  d'ufficio,  non
 appare   manifestamente   infondata,   essendo   possibile   che  gli
 apprezzamenti espressi dal giudice  in  qualita'  di  componente  del
 Tribunale  del  riesame  ex  artt. 309 e 310 cit. sui risultati delle
 indagini  preliminari  determinino   un'anticipazione   di   giudizio
 suscettibile di minare l'imparzialita' dello stesso giudice;
   Ed  ancora  che  la  stessa  questione appare rilevante ai fini del
 giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa
 potrebbe discendere  l'incompatibilita'  di  tutti  i  componenti  il
 Collegio  a  partecipare al giudizio, per la quale sussiste l'obbligo
 di astensione del giudice ex art. 36 primo comma lett. g) c.p.p.;
   Ritenuto pertanto che la questione va  rimessa  al  giudizio  della
 Corte  costituzionale,  con  contestuale sospensione del processo nei
 confronti del predetto imputato.