Avvocatura generale dello stato Corte costituzionale ricorso per il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria ex lege in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n.  12 contro la Regione Umbria, in persona del
 Presidente  della  Giunta regionale in carica per la dichiarazione di
 illegittimita'  costituzionale   della   delibera   legislativa   del
 Consiglio regionale dell'Umbria 3 giugno 1996 recante "Prime norme di
 urbanistica  commerciale", per contrasto con l'art. 127, 3 e 4 comma,
 della Costituzione.
   Il 30 aprile 1996 il Governo ha rinviato a nuovo esame la  delibera
 legislativa  del Consiglio regionale dell'Umbria 1 aprile 1996 "Prime
 norme di urbanistica commerciale" formulando i seguenti rilievi:   1)
 norme contenute in articolo 2, commi 5 e 6, disciplinando determinate
 varianti  a  strumenti urbanistici generali prevedendo che esse siano
 concordate con comuni contermini in sede di conferenza di  servizi  e
 disponendo  che in caso di disaccordo relative determinazioni possono
 essere assunte da regione, violano autonomia  comunale  garantita  da
 articolo  128  Costituzione  in  quanto  prevede  esercizio  da parte
 Regione di competenze proprie di comuni  violando  altresi'  articolo
 117  Costituzione;  2)  disposizione contenuta in articolo 9, secondo
 comma, secondo cui modifiche a destinazioni di uso a fini commerciali
 "in assenza di opere" sono sempre soggette at autorizzazione sindaco,
 contrasta con principio sancito in articolo 25, ultimo  comma,  legge
 28 febbraio 1985 n. 47, che, come ribadito da Corte Costituzionale in
 sentenza n. 73 del 1991, subordina rilascio autorizzazione in caso in
 esame  a  preventive  valutazioni  d'ordine  urbanistico  in  sede di
 pianificazione comunale e cio' anche su base  di  appositi  "criteri"
 dati da regione.
   Con delibera 3 giugno 1996 il Consiglio regionale ha riapprovato la
 legge  apportando  al  testo due modifiche delle disposizioni oggetto
 del rinvio e precisamente:
     a) quanto all'art. 2, ha modificato la partecipazione dei  comuni
 contermini  al  procedimento  di variante degli strumenti urbanistici
 (quinto comma) e ha soppresso il sesto comma;
     b) quanto all'art. 9, ha modificato la lettera della disposizione
 lasciandone pero' inalterata la previsione normativa.
   La legge e' stata riapprovata con 15 voti favorevoli e 7 astensioni
 (22 consiglieri presenti e votanti).
   Nella seduta del 14  giugno  1996  il  Consiglio  dei  Ministri  ha
 deliberato la impugnazione della predetta legge in quanto riapprovata
 senza maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
   Secondo  la  costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (da
 ultimo, sent. 287 e 359 del 1994), una delibera legislativa  adottata
 dal  Consiglio  regionale  in  sede  di  riesame  a seguito di rinvio
 governativo, ove sia considerata come "non nuova" ai sensi  dell'art.
 127  Cost.,  deve  esser riapprovata, in base al medesimo art. 127, a
 maggioranza  assoluta  dei  componenti  del  Consiglio,  non  gia'  a
 maggioranza semplice.
   Sempre alla stregua dei principi affermati dalla Corte, la delibera
 legislativa   impugnata   col   presente   ricorso  non  puo'  essere
 considerata nuova essendosi limitata  a  modificare,  anche  in  modo
 soltanto marginale, le disposizioni investite dal rinvio governativo.
   Ne  deriva la violazione del tassativo disposto dell'art. 127 della
 Costituzione.