Avvocatura generale dello stato Corte costituzionale ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa del Consiglio regionale dell'Umbria 3 giugno 1996 recante "Prime norme di urbanistica commerciale", per contrasto con l'art. 127, 3 e 4 comma, della Costituzione. Il 30 aprile 1996 il Governo ha rinviato a nuovo esame la delibera legislativa del Consiglio regionale dell'Umbria 1 aprile 1996 "Prime norme di urbanistica commerciale" formulando i seguenti rilievi: 1) norme contenute in articolo 2, commi 5 e 6, disciplinando determinate varianti a strumenti urbanistici generali prevedendo che esse siano concordate con comuni contermini in sede di conferenza di servizi e disponendo che in caso di disaccordo relative determinazioni possono essere assunte da regione, violano autonomia comunale garantita da articolo 128 Costituzione in quanto prevede esercizio da parte Regione di competenze proprie di comuni violando altresi' articolo 117 Costituzione; 2) disposizione contenuta in articolo 9, secondo comma, secondo cui modifiche a destinazioni di uso a fini commerciali "in assenza di opere" sono sempre soggette at autorizzazione sindaco, contrasta con principio sancito in articolo 25, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, come ribadito da Corte Costituzionale in sentenza n. 73 del 1991, subordina rilascio autorizzazione in caso in esame a preventive valutazioni d'ordine urbanistico in sede di pianificazione comunale e cio' anche su base di appositi "criteri" dati da regione. Con delibera 3 giugno 1996 il Consiglio regionale ha riapprovato la legge apportando al testo due modifiche delle disposizioni oggetto del rinvio e precisamente: a) quanto all'art. 2, ha modificato la partecipazione dei comuni contermini al procedimento di variante degli strumenti urbanistici (quinto comma) e ha soppresso il sesto comma; b) quanto all'art. 9, ha modificato la lettera della disposizione lasciandone pero' inalterata la previsione normativa. La legge e' stata riapprovata con 15 voti favorevoli e 7 astensioni (22 consiglieri presenti e votanti). Nella seduta del 14 giugno 1996 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la impugnazione della predetta legge in quanto riapprovata senza maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultimo, sent. 287 e 359 del 1994), una delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo, ove sia considerata come "non nuova" ai sensi dell'art. 127 Cost., deve esser riapprovata, in base al medesimo art. 127, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, non gia' a maggioranza semplice. Sempre alla stregua dei principi affermati dalla Corte, la delibera legislativa impugnata col presente ricorso non puo' essere considerata nuova essendosi limitata a modificare, anche in modo soltanto marginale, le disposizioni investite dal rinvio governativo. Ne deriva la violazione del tassativo disposto dell'art. 127 della Costituzione.