IL PRETORE Esaminati gli atti del processo n. 4006/96 R.G.A.C. vertente tra Canfailla Francesco, elettivamente domiciliato in Palagonia, via Palermo 97, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco e Giovanni Iudica, giusta procura a margine dell'atto di citazione; contro Barresi Mazzone Roberta, elettivamente domiciliata in Caltagirone, viale Milazzo 198, presso lo studio dell'avv. Giacomo Graziano, rappresentata e difesa dall'avv. Federico De Geronimo; Catena Maria, residente in Catania viale Vittorio Veneto, 144 - contumace; sciolta la riserva che precede; Rilevata la contumacia della convenuta Catena Maria; Vista la Legge 11 marzo 1953 n. 87, ed in particolare l'art. 23; Ritenuto di dovere, d'ufficio, sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 171 c.p.c., nella quale si ravvisa la violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; Ritenuto che la questione appaia rilevante e non manifestamente infondata per i motivi di seguito spiegati; Osserva in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza Nel giudizio che ne occupa si e' verificato che: l'attore, pur avendo regolarmente provveduto a notificare alle controparti l'atto di citazione, non si e' costituito nel termine assegnatogli dall'art. 165 c.p.c. Egli si e' costituito tardivamente, depositando in Cancelleria il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto di citazione, la procura, e i documenti offerti in comunicazione, soltanto in data 15 gennaio 1996, allorquando le notificazioni alle convenute erano state gia' effettuate, rispettivamente, il 6 dicembre 1995 a Barresi Mazzone Roberta, ed il 30 novembre 1995 a Catena Maria. La convenuta Barresi Mazzone Roberta, si e' tempestivamente costituita, nel termine assegnatole dall'art. 166 c.p.c., in data 14 febbraio 1996, per l'udienza di prima comparizione fissata per il 6 marzo 1996, depositando in Cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta, la copia della citazione notificata e la procura. La convenuta Catena Maria, pur ritualmente citata, non e' comparsa ne' si e' costituita. Pertanto deve essere dichiarata contumace. Sicche', la costituzione tardiva dell'attore, il quale, stante il vigente tenore letterale dell'art. 171 c.p.c., non ha subito alcun effetto pregiudizievole nella sfera delle sue facolta' processuali, si e' resa possibile a seguito della tempestiva costituzione della convenuta Barresi (art. 171, secondo comma, c.p.c.). La questione e' rilevante perche', in primo luogo, la tardiva costituzione attorea non ha consentito alle convenute di impostare adeguatamente le proprie difese, posto che, l'effettiva conoscenza dei documenti offerti in comunicazione dall'attore si e' verificata solo a seguito della costituzione di quest'ultimo. E' in quel momento che tali documenti sono stati materialmente depositati in Cancelleria, con il relativo fascicolo, per essere effettivamente visionati da controparte. Prima di allora, parte convenuta, ne ha semplicemente avuto sentore mediante la conoscenza dell'atto di citazione notificatole. Cio' non basta, ovviamente, ad articolare una compiuta, efficace e puntuale difesa. Tanto piu' che parte convenuta - questa si| - e' soggetta ad un rigido sistema di preclusioni e decadenze. Il secondo comma dell'art. 171 c.p.c., infatti, testualmente dispone: "Se una delle parti si e' costituita entro il termine a lei rispettivamente assegnato, l'altra parte puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restando ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167". In particolare, a norma dell'art. 167 c.p.c., il convenuto, a pena di decadenza deve aver proposto le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Come e' noto, tra le eccezioni rilevabili d'ufficio figura anche l'eccezione di nullita' per difetto di un requisito di forma - contenuto posto nell'interesse esclusivo della parte e che non abbia determinato l'assenza della parte al processo (art. 157, secondo comma c.p.c.). Segnatamente, la tardiva costituzione dell'attore rappresenta, per alcuni, proprio un'ipotesi di nullita' ex art. 156, secondo comma c.p.c., come tale rilevabile su istanza di parte a norma dell'art. 157, secondo comma c.p.c. La tempestiva costituzione dell'attore, infatti, e' o puo' essere indispensabile per consentire al convenuto di esercitare correttamente i suddetti poteri difensivi, indicati nel citato art. 167 c.p.c., dopo aver visionato il fascicolo dell'attore in cancelleria. Nel caso che ne occupa, la convenuta costituita non ha sollevato tale eccezione in senso proprio con riferimento alla tardiva costituzione attorea. Ne' lo ha fatto l'altra convenuta che, come gia' detto, e' rimasta contumace. E ove ancora le parti convenute intendessero sollevare tale eccezione nel termine di cui all'art. 180, secondo comma c.p.c., non verrebbero meno le altre decadenze e preclusioni in cui sono ormai incorse. Questo argomento, valevole principalmente per la convenuta contumace, gia' basterebbe per affermare la rilevanza della questione sollevata. Vi e' poi l'ulteriore decadenza prevista dal combinato disposto degli artt. 167 terzo comma e 269, secondo comma c.p.c., riguardante l'eventuale chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto. Tali decadenze - e' bene sottolinearlo - riguardano soltanto il convenuto. Ne' vale obiettare, come e' stato pur autorevolmente sostenuto, che in realta', sotto ogni altro profilo, l'equilibrio tra le due parti e' rispettato in quanto resta sottinteso - ne' occorreva ribadirlo - che le preclusioni che riguardano le domande dell'attore sono gia' maturate. Ad avviso di questo giudice, tale interpretazione alternativa, non mette comunque al riparo la norma di cui all'art. 171 c.p.c., dalle censure di illegittimita' costituzionale che si intendono sollevare con la presente ordinanza. Non basta infatti, che l'equilibrio tra le due parti sia rispettato, soltanto in parte, con riferimento alle preclusioni che riguardano la domanda attorea. Ne' sono sufficienti, ai fini di una puntuale, articolata ed esaustiva difesa le facolta' comunque assicurate ad entrambe le parti nell'ambito di quelle attivita' integrative previste dagli artt. 183 e 184 c.p.c. Con l'inciso "ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167", inserito nell'art. 171 c.p.c., viene infatti definitivamente preclusa al convenuto la possibilita' di partecipare attivamente al processo mediante l'esercizio di quelle facolta' sopra sinteticamente richiamate. La piu' grave delle preclusioni, anche alla luce delle modifiche apportate alla novella del 'j90, riguarda la possibilita' di partecipazione attiva del convenuto oltre i limiti della domanda attorea: gli e' definitivamente preclusa la facolta' di difendersi formulando, a sua volta, quelle domande riconvenzionali, la cui esigenza di proposizione potrebbe, in ipotesi, essere sorta soltanto a seguito dell'approfondito esame della documentazione prodotta tardivamente dall'attore al momento della sua costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. Invero, per assicurare pienamente, e sotto ogni profilo, tale equilibrio e' necessario che il convenuto venga posto in condizione di difendersi correttamente ed adeguatamente sin dalla comparsa di risposta. Egli deve poter conoscere, per averli materialmente visionati nel congruo termine stabilito dal Legislatore, tutti i documenti e gli atti su cui si fonda la pretesa attorea. Tale effettiva conoscenza dei documenti offerti in comunicazione dall'attore, puo' avvenire, in concreto, soltanto al momento della costituzione di quest'ultimo, a seguito del deposito in Cancelleria del relativo fascicolo che li contiene. Nel caso di specie, la questione e' tanto piu' rilevante ove si consideri che una delle convenute, al cospetto della mancata costituzione dell'attore nel termine rispettivamente assegnatogli dall'art. 165 c.p.c., ha scelto di non costituirsi, cosi' ragionevolmente, prevedendo che il processo si avviasse verso una sicura estinzione a norma del combinato disposto di cui agli artt. 171, primo comma e 307 c.p.c. Ella e' rimasta contumace, e l'attore, pur tardivamente costituitosi, e' regolarmente presente nel processo, senza che alcun effetto pregiudizievole si sia verificato nei suoi confronti. Il suo fascicolo di parte e' presente nel fascicolo d'ufficio ed i documenti in esso versati potranno, stante il vigente tenore letterale dell'art. 171 c.p.c., essere utilizzati ai fini della decisione. A rigore la convenuta rimasta contumace, avrebbe potuto informarsi presso gli uffici della Cancelleria circa la tempestiva costituzione dell'altra convenuta che ha regolarizzato la pur tardiva costituzione attorea. Tuttavia, quand'anche si fosse attivata in tal senso - e sinceramente pare esagerato richiedere a parte convenuta un tale onere di diligenza processuale - non avrebbe comunque potuto impostare adeguatamente la sua difesa ed organizzare in maniera corretta, puntuale ed efficace la sua partecipazione attiva al processo, nei termini sopra indicati. Il tempo ormai rimastole a disposizione era davvero troppo esiguo. Non era stata messa in condizione di visionare, ed attentamente esaminare, nel congruo lasso di tempo predefinito dal Legislatore la copiosa e complessa documentazione prodotta, in ritardo, dall'attore. La questione e' rilevante e non manifestamente infondata per un ulteriore profilo. La ritardata costituzione dell'attore ha fatto si' che il giudice istruttore (nella specie, il Pretore) non sia stato messo in condizione di conoscere adeguatamente la causa gia' alla prima udienza di comparizione, in modo da esercitare tutti quei poteri atti a garantire un processo agile e concentrato. Tale considerazione vale anche all'indomani del lungo e tormentato travaglio normativo che ha portato all'attuale formulazione dell'art. 180 c.p.c.: il giudice, alla prima udienza di comparizione delle parti, deve comunque verificare d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronunciare i provvedimenti previsti dall'art. 102, secondo comma, dall'art. 164, dall'art. 167 dall'art. 182 e dall'art. 291, primo comma c.p.c. Come puo' assolvere puntualmente e correttamente a tali incombenti se non conosce, per averli esaminati ed approfonditamente studiati per tempo, gli atti ed i documenti su cui si fonda la pretesa attorea? L'udienza di prima comparizione si ridurrebbe - come gia' da alcuni osservato - ad una sorta di udienza di mero rinvio, con notevole "vulnus" al principio del buon andamento dell'azione amministrativa sancito nell'art. 97 della Costituzione, di cui pure l'attivita' giurisdizionale deve tener conto nel concreto svolgersi della sua funzione. La questione non appare manifestamente infondata. Le convenute, in buona sostanza, si trovano a dover affrontare la vicenda processuale in posizione deteriore rispetto all'attore che, grazie alle prerogative offertegli dal disposto dell'art. 171 c.p.c., si e' potuto costituire tardivamente, producendo in ritardo quei documenti semplicemente indicati nell'atto di citazione e, senza, per questo, subire alcun pregiudizio sul piano probatorio. Pregiudizio che, viceversa, e' previsto, nel caso in cui la tardiva costituzione avvenga da parte del convenuto, per il quale, prima ancora delle decadenze istruttorie, scatta la preclusione a proporre domande riconvenzionali ed a chiamare in causa eventuali terzi. E giova sottolinearlo, quella possibilita' di costituirsi tardivamente senza danno, che l'attuale formulazione dell'art. 171 c.p.c. consente all'attore - e solo a questo - di fatto impedisce al giudice istruttore di esaminare per tempo, prima dell'udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c., i documenti su cui si fonda la domanda attorea. Tal che, il giudice non viene messo in condizione di esercitare oculatamente quel potere di controllo che si estrinseca nelle attivita' elencate nello stesso art. 180 c.p.c. Ritiene, pertanto, questo Pretore, che la norma di cui all'art. 171, secondo comma, c.p.c., contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede un regime di preclusioni e decadenze solo per il convenuto tardivamente costituitosi, e non anche per l'attore tardivamente costituitosi. Segnatamente, la norma offende il principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della Costituzione ed il diritto alla difesa strettamente connesso al diritto di agire e resistere in giudizio (anche nella veste di convenuto) per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, garantito dall'art. 24 della Costituzione Quella stessa norma (art. 171, secondo comma c.p.c.), nella sua attuale formulazione, ad avviso di questo giudice, lede il principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., poiche', consentendo all'attore di costituirsi fino alla prima udienza di comparizione, in caso di tempestiva costituzione del convenuto, senza che in concreto si verifichino a suo danno preclusioni o decadenze istruttorie, impedisce al giudice di conoscere adeguatamente e per tempo gli atti ed i documenti su cui si fonda la domanda, creando in tal modo intralcio agli uffici e vanificando, di fatto, la celebrazione di un processo civile agile e concentrato.