ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  270,  primo
 comma,  del  codice  penale  militare di pace, promosso con ordinanza
 emessa il 19 gennaio 1996 dal Giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso il Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico
 di  V.F., iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1996
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  15,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  29 maggio 1996 il giudice
 relatore Mauro Ferri.
   Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale militare di  Bari  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    270,  primo  comma,  del codice penale militare di pace,
 nella parte in cui non ammette la costituzione di  parte  civile  nel
 processo penale militare.
   Considerato  che, con sentenza n. 60 del 1996, questa Corte ha gia'
 esaminato    questione    identica    dichiarando    l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare
 di pace;
   Che    pertanto   la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.