ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di V.F., iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996. Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Mauro Ferri. Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale militare. Considerato che, con sentenza n. 60 del 1996, questa Corte ha gia' esaminato questione identica dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace; Che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.