ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, il 24 e il 26 ottobre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 27 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, il 28 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, il 19 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Palermo, il 28 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 1 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Genova, il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Palermo, il 15 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari, il 21 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 9 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, il 16 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Genova, il 23 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 884, 930 e 931 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 6, 22, 127, 159, 184, 219, 231, 232, 244, 313, 342 e 353 del registro ordinanze 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 53 dell'anno 1995 e nn. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 dell'anno 1996. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Mauro Ferri. Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 27 ottobre 1995, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinche' modificasse l'imputazione, in riferimento agli artt. 25, 76, 77 e 101 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione; che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 9 febbraio 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, con ordinanza del 20 ottobre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 28 novembre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 19 dicembre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari, con ordinanza del 15 dicembre 1995, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanze del 24 ottobre 1995, del 26 ottobre 1995, del 21 novembre 1995, del 28 novembre 1995 e del 23 gennaio 1996, la Corte d'appello di Palermo, con due ordinanze del 13 dicembre 1995, la Corte d'appello di Genova, con ordinanze del 1 dicembre 1995 e del 16 gennaio 1996, hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici remittenti negli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi promossi dalla Corte d'appello di Napoli e dalla Corte d'appello di Palermo, concludendo per l'infondatezza della questione. Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente; che la norma impugnata e' gia' stata sottoposta all'esame di questa Corte; che, in particolare, con l'ordinanza n. 24 del 1996 e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare alla successiva udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409, quinto comma, del medesimo codice, di formulare l'imputazione; che nella predetta ordinanza la Corte ha affermato che il giudice dell'udienza preliminare non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensi' a valutare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero e che cio' non costituisce pertanto attivita' di "giudizio", inteso come attivita' finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda; che, quindi, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, e' manifestamente infondata; che, con la sentenza n. 131 del 1996, questa Corte ha ribadito per quanto qui interessa che la previsione dell'incompatibilita' del giudice e' finalizzata ad evitare che possa essere o apparire pregiudicata l'attivita' di "giudizio", non anche altre attivita' processuali anteriori o propedeutiche al giudizio; che alla luce della giurisprudenza richiamata anche tutte le altre questioni sollevate sono manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.