ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
   nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
 il 20 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso  il
 Tribunale  militare di Torino, il 24 e il 26 ottobre 1995 dalla Corte
 d'appello di Napoli, il 27 ottobre 1995 dal giudice per  le  indagini
 preliminari  presso il Tribunale di Verbania, il 28 novembre 1995 dal
 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento,
 il 19 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Belluno, il 13 dicembre 1995 dalla  Corte  d'appello  di
 Palermo,  il  28  novembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 1
 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Genova, il  13  dicembre  1995
 dalla Corte d'appello di Palermo, il 15 dicembre 1995 dal giudice per
 le  indagini  preliminari presso il Tribunale militare di Bari, il 21
 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 9 febbraio 1996 dal
 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale  di  Belluno,
 il  16  gennaio  1996  dalla Corte d'appello di Genova, il 23 gennaio
 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn.
 884, 930 e 931 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 6, 22, 127, 159,
 184, 219, 231, 232, 244, 313, 342 e 353 del registro ordinanze  1996,
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, prima serie
 speciale, n. 53 dell'anno 1995 e nn. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15  e
 17 dell'anno 1996.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  12  giugno  1996  il  giudice
 relatore Mauro Ferri.
   Ritenuto  che  il  giudice  per  le  indagini preliminari presso il
 Tribunale  di  Verbania,  con  ordinanza  del  27  ottobre  1995,  ha
 sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del
 codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui   non   prevede
 l'incompatibilita'  a partecipare all'udienza preliminare del giudice
 per le indagini preliminari che abbia disposto la restituzione  degli
 atti  al  pubblico  ministero affinche' modificasse l'imputazione, in
 riferimento agli artt. 25, 76, 77 e 101 della Costituzione;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per la infondatezza della questione;
     che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
 Belluno, con ordinanza del 9 febbraio 1996, ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, del codice
 di   procedura   penale,   nella   parte   in   cui    non    prevede
 l'incompatibilita'  a partecipare all'udienza preliminare del giudice
 per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico  ministero
 di  formulare l'imputazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
 Costituzione;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
     che il giudice per le indagini preliminari  presso  il  Tribunale
 militare di Torino, con ordinanza del 20 ottobre 1995, il giudice per
 le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Benevento,  con
 ordinanza  del  28  novembre  1995,  il  giudice  per   le   indagini
 preliminari  presso  il  Tribunale  di  Belluno, con ordinanza del 19
 dicembre 1995, il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  militare  di  Bari, con ordinanza del 15 dicembre 1995, la
 Corte d'appello di Napoli, con ordinanze del 24 ottobre 1995, del  26
 ottobre  1995,  del  21  novembre 1995, del 28 novembre 1995 e del 23
 gennaio 1996, la Corte d'appello di Palermo, con due ordinanze del 13
 dicembre 1995, la Corte d'appello di  Genova,  con  ordinanze  del  1
 dicembre  1995  e  del  16 gennaio 1996, hanno sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  del  codice
 di    procedura    penale,   nella   parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del  giudice
 per  le  indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare
 personale nei confronti  dell'imputato,  in  riferimento  a  numerosi
 parametri   costituzionali,   variamente   individuati   dai  giudici
 remittenti negli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, nei
 giudizi promossi dalla  Corte  d'appello  di  Napoli  e  dalla  Corte
 d'appello di Palermo, concludendo per l'infondatezza della questione.
   Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
 e  che  pertanto  i  relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
 congiuntamente;
     che la norma impugnata e'  gia'  stata  sottoposta  all'esame  di
 questa Corte;
     che,  in  particolare,  con  l'ordinanza  n. 24 del 1996 e' stata
 dichiarata la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34, secondo comma, del codice di procedura
 penale,  nella  parte  in  cui  non  prevede   l'incompatibilita'   a
 partecipare  alla  successiva  udienza preliminare del giudice per le
 indagini preliminari che abbia ordinato  al  pubblico  ministero,  ai
 sensi  dell'art. 409, quinto comma, del medesimo codice, di formulare
 l'imputazione;
     che nella predetta ordinanza la Corte ha affermato che il giudice
 dell'udienza preliminare non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul
 merito dell'accusa, bensi' a valutare la legittimita'  della  domanda
 di   giudizio  formulata  dal  pubblico  ministero  e  che  cio'  non
 costituisce  pertanto  attivita' di "giudizio", inteso come attivita'
 finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda;
     che,  quindi,  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    34,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura penale,
 sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
 di Belluno, e' manifestamente infondata;
     che, con la sentenza n. 131 del 1996, questa  Corte  ha  ribadito
 per  quanto qui interessa che la previsione dell'incompatibilita' del
 giudice e'  finalizzata  ad  evitare  che  possa  essere  o  apparire
 pregiudicata  l'attivita'  di  "giudizio",  non anche altre attivita'
 processuali anteriori o propedeutiche al giudizio;
     che alla luce della  giurisprudenza  richiamata  anche  tutte  le
 altre questioni sollevate sono manifestamente infondate.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.