ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  secondo
 comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validita' delle graduatorie
 dei  concorsi  per  titoli  ed  esami  e  disposizioni  in materia di
 reclutamento del personale direttivo delle scuole di  ogni  ordine  e
 grado,  compresi  gli istituti educativi), promossi con tre ordinanze
 emesse il 31 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale  del
 Lazio  rispettivamente  iscritte  ai  nn. 710, 711 e 712 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12 giugno 1996 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Nel corso di altrettanti giudizi promossi da tre  insegnanti,
 le  quali  chiedevano l'annullamento dei provvedimenti che le avevano
 escluse, per non avere prestato servizio di ruolo  da  almeno  cinque
 anni  nella  scuola  elementare,  dal  concorso  a posti di direttore
 didattico, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione
 12 aprile 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  con
 separate  ordinanze  emesse il 31 ottobre 1994 e pervenute alla Corte
 il 27 settembre 1995 (reg. ord. nn. 710, 711  e  712  del  1995),  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 97 della Costituzione,
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo  comma,
 della  legge  5  gennaio 1994, n. 24 (Validita' delle graduatorie dei
 concorsi  per  titoli  ed  esami  e  disposizioni   in   materia   di
 reclutamento  del  personale  direttivo delle scuole di ogni ordine e
 grado, compresi gli istituti educativi). L'art.  3  di  questa  legge
 prevede,  al  primo comma, che possono partecipare ai concorsi per il
 reclutamento del personale direttivo della  scuola  elementare  anche
 gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti
 prescrittidalle   norme  vigenti;  al  secondo  comma,  sottoposto  a
 verifica di legittimita' costituzionale,  stabilisce  che  la  stessa
 disciplina  si  applica  anche  ai  candidati  ammessi con riserva al
 concorso indetto con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione
 23  marzo  1992,  ma  non  estende  l'applicazione di tale disciplina
 all'analogo e precedente concorso indetto con decreto ministeriale 12
 aprile 1990.
   Il  Tribunale  amministrativo   ritiene   che   questa   omissione,
 considerata  frutto  di  un errore e non di una deliberata scelta del
 legislatore, sia irragionevole ed in  contrasto  con  i  principi  di
 eguaglianza  e di imparzialita' della pubblica amministrazione (artt.
 3 e 97 della Costituzione).  Gli  insegnanti  della  scuola  materna,
 difatti,  hanno  potuto  partecipare  al  concorso che immediatamente
 precede e sono ammessi a quelli che seguono il  concorso  considerato
 (in base all'art.  9, primo comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357,
 prima,  ed  alla  disposizione  denunciata, poi), mentre resterebbero
 illogicamente  esclusi,  senza  alcuna  giustificazione,   solo   dal
 concorso intermedio.
   Il  giudice  rimettente  ha presente che le norme di sanatoria sono
 speciali e per esse rientra nella  discrezionalita'  del  legislatore
 fissare  i requisiti di applicazione e diversificare le posizioni dei
 soggetti nel tempo. Ma ritiene che, una volta presa in considerazione
 la situazione di chi, ammesso con riserva in precedenti concorsi,  ha
 superato   le   relative  prove,  non  trovi  alcuna  giustificazione
 l'esclusione dalla sanatoria dei soli candidati di un altro concorso,
 anch'esso precedente, che si trovano nella stessa situazione.
   2. - L'ordinanza di rimessione e' stata pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  44,  prima  serie  speciale, del 25
 ottobre 1995;  le  parti  private  dei  giudizi  principali  si  sono
 congiuntamente  costituite,  depositando  presso la cancelleria della
 Corte le loro deduzioni il 7 giugno 1996.
                        Considerato in diritto
   1. -  Il dubbio di legittimita'  costituzionale  investe  l'art.  3
 della legge 5 gennaio 1994, n. 24, che, stabilendo al primo comma che
 gli   insegnanti  della  scuola  materna,  in  possesso  degli  altri
 requisiti prescritti dalle  norme  vigenti,  possono  partecipare  ai
 concorsi  per  il  reclutamento  del personale direttivo della scuola
 elementare, al secondo  comma  prevede  che  questa  disposizione  si
 applichi  anche  ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto
 con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992.  Il
 Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio ritiene che la mancata
 applicazione  della  medesima   disposizione   anche   ai   candidati
 egualmente  ammessi  con  riserva al precedente concorso, indetto con
 decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990,  possa
 violare  i  principi  di eguaglianza e di ragionevolezza ed essere in
 contrasto con l'imparzialita' della pubblica amministrazione (artt. 3
 e 97 della Costituzione).
   2. - Le questioni, identiche per oggetto e  per  profili  proposti,
 vanno riunite per essere decise con unica sentenza.
   3.  - Le parti private del giudizio principale hanno congiuntamente
 depositato atto di costituzione e deduzioni, ma oltre il  termine  di
 venti giorni previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
 dall'art.  3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale 16 marzo 1956. La loro costituzione  in  giudizio  e',
 dunque, tardiva e deve essere pertanto dichiarata irricevibile.
   4. - Nel merito la questione e' fondata.
   L'art.  3  della  legge  n.  24  del  1994, nello stabilire che gli
 insegnanti della scuola materna possono partecipare ai  concorsi  per
 il  reclutamento  del personale direttivo della scuola elementare, si
 inserisce in un contesto normativo del tutto particolare, nell'ambito
 della disciplina  del  reclutamento  del  personale  direttivo  della
 scuola.
   Il  principio  comune  dell'ordinamento  scolastico,  basato  sulla
 distinzione tra tipi e gradi di scuole,  prefigura  un  collegamento,
 secondo  tale distinzione, tra funzione docente e funzione direttiva.
 Tale principio consente, difatti, al personale docente di  concorrere
 per  le funzioni direttive in corrispondenza, nel tipo o nel grado di
 scuola, tra ruolo di appartenenza e funzione direttiva  da  ricoprire
 (art. 24 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; artt. 407 e 408 del testo
 unico   delle   disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di
 istruzione, approvato con decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.
 297).
   Anche  per  la  scuola  materna la legge 18 marzo 1968, n. 444, nel
 dettarne l'ordinamento,  prevedeva  che  la  direzione  didattica  di
 ciascun   circolo  fosse  affidata  a  direttrici,  assunte  mediante
 concorso riservato alle insegnanti  di  ruolo  delle  scuole  materne
 (art. 13). In via transitoria, fino alla costituzione dei ruoli delle
 direttrici,  la  direzione  delle  scuole  materne e' stata affidata,
 nell'ambito di ciascun circolo, al direttore didattico  della  scuola
 elementare (art. 26). Tale unificazione, prefigurata come temporanea,
 ma  che  tuttora permane (art. 103 del decreto legislativo n. 297 del
 1994), non si estendeva tuttavia alla legittimazione a partecipare ai
 concorsi per direttore didattico, ai quali  erano  ammessi  solo  gli
 insegnanti  delle scuole elementari, mentre rimanevano esclusi quelli
 delle scuole materne, comprese nella stessa  direzione  didattica,  i
 quali  pure  appartengono  al medesimo collegio dei docenti e possono
 essere  chiamati  ad  esercitare  funzioni  vicarie   del   direttore
 didattico.
   Il  d.-l.  6  novembre  1989, n. 357, nell'ambito di una piu' ampia
 disciplina dell'accesso ai ruoli direttivi, ha consentito ai  docenti
 ammessi  con  riserva ai concorsi, i quali avevano superato le prove,
 di ottenere la nomina anche se appartenenti ai ruoli di altro tipo  o
 grado di scuola, purche' in possesso degli altri requisiti prescritti
 e  del titolo per il passaggio nei ruoli della scuola cui si riferiva
 il concorso (art. 9). In tal modo anche gli insegnanti  della  scuola
 materna,  ammessi  con riserva al concorso per direttore didattico ed
 aventi titolo al passaggio di ruolo nella  scuola  elementare,  erano
 stati immessi nel ruolo per il quale avevano concorso.
   Questa opportunita', attribuita in un contesto normativo piu' ampio
 agli insegnanti della scuola materna, dapprima eccezionale, si e' poi
 affermata  per  essi  come  regola,  con il riconoscimento della loro
 legittimazione a partecipare ai concorsi per i ruoli direttivi  della
 scuola   elementare,   purche'  in  possesso  degli  altri  requisiti
 prescritti (diploma di laurea ed anzianita' di servizio).
   Ha trovato cosi' attuazione  il  principio  del  collegamento,  nel
 grado  di scuola, tra funzione docente e funzione direttiva, giacche'
 persiste  l'attribuzione  ai   direttori   didattici   della   scuola
 elementare della funzione direttiva estesa anche alle scuole materne.
 Riconosciuta  ai  docenti di queste ultime scuole la legittimazione a
 partecipare ai concorsi per direttore didattico,  il  legislatore  ha
 espressamente attribuito efficacia a tale riconoscimento anche per le
 situazioni  non  ancora definite, disponendo che la stessa disciplina
 si applichi ai candidati ammessi con riserva al concorso bandito  con
 decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, che non
 era  ancora concluso al momento dell'entrata in vigore della legge n.
 24 del 1994.
   Tra le situazioni non ancora  definite  e'  da  comprendere  quella
 presa in esame dal giudice rimettente, che riguarda candidati ammessi
 con  riserva  al  concorso bandito con decreto ministeriale 12 aprile
 1990, dalla cui graduatoria, valida per un  triennio  (art.  1  della
 legge  n.  24 del 1994), era ancora possibile attingere per la nomina
 in ruolo al momento dell'entrata in vigore  della  legge  n.  24  del
 1994.
   La  riconduzione  della  disciplina  di  settore ai principi comuni
 della legislazione scolastica, una volta affermata con estensione  ai
 rapporti  pendenti,  non puo' essere ragionevolmente limitata solo ad
 alcuni di essi, differenziando la posizione di  candidati  egualmente
 ammessi,  ai  due concorsi, con riserva e dotati dei medesimi titoli;
 candidati che, in entrambi i casi, hanno superato le prove e  possono
 essere utilmente collocati in graduatorie ancora valide per la nomina
 in  ruolo.  Cio' tanto piu' che l'esclusione non opera ne' secondo la
 disciplina successiva, ne' secondo la disciplina  che  immediatamente
 precede quella considerata.