IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore di Masciave' Mauro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia confermato ex art. 309 c.p.p. l'ordinanza di custodia cautelare; Rilevato che nel proc. pen. n. 7/93 a carico del predetto imputato due dei componenti del collegio dibattimentale sono gli stessi giudici che, con funzione di componenti del tribunale del riesame, hanno emesso in data 18 maggio 1992 l'ordinanza con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di ass. per delinquere e truffa ascritti a carico del predetto; che all'udienza odierna fissata per la conclusione finale, il difensore dell'imputato, facendo riferimento alla sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 della Corte costituzionale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale nei termini indicati in premessa; sentiti all'odierna udienza il P.M., la PC. e gli altri difensori, considerato che nella succitata sentenza la Corte, pur richiamando la decisione n. 502 del 1991 con cui si era esaminata identica questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 34 comma 2 nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti delle indagini preliminari acquisita dal giudice in occasione del riesame ex art. 309 c.p.p. comporti l'incompatibilita' a partecipare al dibattimento, e la si era risolta ritenendola non fondata, purtuttavia affermava che i nuovi principi enucleati in seguito dalla stessa Corte, unitamente all'intervenuto mutamento del quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa conclusione, per cui la richiamata decisione non appare preclusiva all'analisi della questione sollevata dalla difesa; Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo cui il giudice, il quale si e' pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura cautelare personale, esprime un giudizio di merito in ordine alla responsabilita' dell'imputato tale da rendere o far apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato, da parte dello stesso giudice, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento: cio' evidentemente in quanto il giudice il quale applica una misura cautelare personale affronta, in termini sia pur probabilistici, questioni inerenti la responsabilita' della persona nei cui confronti e' stata avanzata richiesta di provvedimento cautelare; Ritenuto che tale principio, fissato per il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale, puo' estendersi anche al giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia conosciuto gli stessi atti d'indagine e rivalutato nel merito la ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo, vista la assoluta identita' dell'oggetto del giudizio rimesso ai due organi giudiziari, ricognitivo di elementi indiziari e valutativo degli stessi in termini di gravita'; Considerato che quindi la questione sollevata dalla difesa non appare manifestamente infondata, essendo possibile che gli apprezzamenti espressi dal giudice in qualita' di componente del tribunale del riesame ex art. 309 cit. sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' dello stesso giudice; Ed ancora che la stessa questione appare rilevante ai fini del giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa potrebbe discendere l'incompatibilita' di due dei componenti il collegio a partecipare al giudizio, incompatibilita' per la quale sussista l'obbligo di astensione del giudice ex art. 36, primo comma, lettera g) c.p.p.; Ritenuto pertanto che la questione va rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con contestuale sospensione del processo nei confronti dell'imputato Masciave' Mauro e dei coimputati dello stesso proc. pen. n. 7/93, essendo il mantenimento della riunione fra tutti i procedimenti assolutamente necessario per l'accertamento dei fatti.