IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la   seguente   ordinanza   sulla   questione   di
 legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  difensore  di Masciave'
 Mauro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,
 della Costituzione,  dell'art.  34,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a
 svolgere  le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che,
 quale componente del tribunale del riesame, abbia confermato ex  art.
 309 c.p.p. l'ordinanza di custodia cautelare;
   Rilevato  che nel proc. pen. n. 7/93 a carico del predetto imputato
 due dei  componenti  del  collegio  dibattimentale  sono  gli  stessi
 giudici  che,  con  funzione di componenti del tribunale del riesame,
 hanno emesso in data 18 maggio 1992 l'ordinanza con la  quale  veniva
 confermata  la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine
 al delitto di ass. per delinquere e  truffa  ascritti  a  carico  del
 predetto;
     che  all'udienza  odierna  fissata  per la conclusione finale, il
 difensore dell'imputato, facendo riferimento alla sentenza n. 432 del
 6-15  settembre  1995  della  Corte  costituzionale,   ha   sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  nei  termini indicati in
 premessa; sentiti all'odierna udienza il P.M., la  PC.  e  gli  altri
 difensori,  considerato  che  nella  succitata sentenza la Corte, pur
 richiamando la decisione n. 502 del 1991 con  cui  si  era  esaminata
 identica  questione  di legittimita' costituzionale del medesimo art.
 34 comma 2 nella parte in cui non prevede che  la  previa  conoscenza
 degli  atti  delle  indagini  preliminari  acquisita  dal  giudice in
 occasione del riesame ex art. 309 c.p.p. comporti  l'incompatibilita'
 a  partecipare  al  dibattimento, e la si era risolta ritenendola non
 fondata, purtuttavia affermava che  i  nuovi  principi  enucleati  in
 seguito  dalla stessa Corte, unitamente all'intervenuto mutamento del
 quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa  conclusione,
 per  cui  la  richiamata  decisione non appare preclusiva all'analisi
 della questione sollevata dalla difesa;
   Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo
 cui il giudice, il quale si  e'  pronunciato  sulla  sussistenza  dei
 gravi  indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura
 cautelare personale, esprime un giudizio di  merito  in  ordine  alla
 responsabilita'  dell'imputato  tale  da  rendere  o  far apparire la
 valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato, da  parte
 dello  stesso  giudice,  condizionata  dalla  cosiddetta  forza della
 prevenzione, e cioe' da  quella  naturale  tendenza  a  mantenere  un
 giudizio  gia'  espresso  o  un  atteggiamento  gia' assunto in altri
 momenti decisionali dello stesso procedimento: cio' evidentemente  in
 quanto  il  giudice  il  quale applica una misura cautelare personale
 affronta, in termini sia pur probabilistici,  questioni  inerenti  la
 responsabilita'  della  persona  nei  cui confronti e' stata avanzata
 richiesta di provvedimento cautelare;
   Ritenuto che tale principio,  fissato  per  il  giudice  che  abbia
 applicato  una  misura  cautelare personale, puo' estendersi anche al
 giudice che,  quale  componente  del  tribunale  del  riesame,  abbia
 conosciuto  gli  stessi  atti  d'indagine  e rivalutato nel merito la
 ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo,
 vista la assoluta identita' dell'oggetto del giudizio rimesso ai  due
 organi  giudiziari,  ricognitivo  di  elementi indiziari e valutativo
 degli stessi in termini di gravita';
   Considerato che quindi la  questione  sollevata  dalla  difesa  non
 appare   manifestamente   infondata,   essendo   possibile   che  gli
 apprezzamenti espressi dal giudice  in  qualita'  di  componente  del
 tribunale  del  riesame ex art. 309 cit. sui risultati delle indagini
 preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile  di
 minare l'imparzialita' dello stesso giudice;
   Ed  ancora  che  la  stessa  questione appare rilevante ai fini del
 giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa
 potrebbe discendere  l'incompatibilita'  di  due  dei  componenti  il
 collegio  a  partecipare  al  giudizio, incompatibilita' per la quale
 sussista l'obbligo di astensione del giudice ex art. 36, primo comma,
 lettera g) c.p.p.;
   Ritenuto pertanto che la questione va  rimessa  al  giudizio  della
 Corte  costituzionale,  con  contestuale sospensione del processo nei
 confronti dell'imputato Masciave' Mauro e dei coimputati dello stesso
 proc. pen. n. 7/93, essendo il mantenimento della riunione fra  tutti
 i procedimenti assolutamente necessario per l'accertamento dei fatti.