IL TRIBUNALE
   Rilevato  che  nel  proc.  pen.  n. 518/1994 tutti i componenti del
 collegio dibattimentale sono gli stessi giudici che, con funzioni  ex
 art.  309 c.p.p., hanno emesso in data 16 giugno 1994 l'ordinanza con
 la quale  veniva  confermata  la  sussistenza  dei  gravi  indizi  di
 colpevolezza  a  carico  dell'imputato Iammarino Giacomo in ordine ai
 reati a costui ascritti;
   Preso atto  che  in  data  15  settembre  1995  risulta  depositata
 sentenza   n.  432  della  Corte  costituzionale  con  cui  e'  stata
 dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma
 secondo,  del  codice  di  procedura  penale  nella  parte in cui non
 prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il
 giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare personale nei confronti dell'imputato,  per  contrasto  con
 gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;
   Considerato  che nella succitata sentenza la Corte, pur richiamando
 la decisione n. 502 del  1991  con  cui  si  era  esaminata  identica
 questione  di legittimita' costituzionale del medesimo art. 34, comma
 secondo, nella parte in cui non  prevede  che  la  previa  conoscenza
 degli  atti  delle  indagini  preliminari  acquisita  dal  giudice in
 occasione del riesame ex art. 309 c.p.p. comporti  l'incompatibilita'
 a  partecipare  al  dibattimento  e la si era risolta ritenendola non
 fondata, purtuttavia affermava che  i  nuovi  principi  enucleati  in
 seguito  dalla stessa Corte, unitamente all'intervenuto mutamento del
 quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa  conclusione,
 per  cui  la  richiamata  decisione  non appare preclusiva alla nuova
 analisi della medesima questione;
   Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo
 cui il giudice, il quale si  e'  pronunciato  sulla  sussistenza  dei
 gravi  indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura
 cautelare personale, esprime un giudizio di  merito  in  ordine  alla
 responsabilita'  dell'imputato  tale  da  rendere  o  far apparire la
 valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato, da  parte
 dello  stesso  giudice,  condizionata  dalla  cosiddetta  forza della
 prevenzione, e cioe' da  quella  naturale  tendenza  a  mantenere  un
 giudizio  gia'  espresso  o  un  atteggiamento  gia' assunto in altri
 momenti decisionali dello stesso procedimento: cio' evidentemente  in
 quanto  il  giudice  il  quale applica una misura cautelare personale
 affronta, in termini sia pur probabilistici,  questioni  inerenti  la
 responsabilita'  della  persona  nei  cui confronti e' stata avanzata
 richiesta di provvedimento cautelare;
   Ritenuto che tale principio,  fissato  per  il  giudice  che  abbia
 applicato  una  misura  cautelare personale, puo' estendersi anche al
 giudice che,  quale  componente  del  tribunale  del  riesame,  abbia
 conosciuto  gli  stessi  atti  d'indagine  e rivalutato nel merito la
 ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo,
 vista la assoluta identita' dell'oggetto del giudizio rimesso ai  due
 organi  giudiziari  ricognitivo  di  elementi  indiziari e valutativo
 degli stessi in termini di gravita';
   Considerato che quindi tale questione, sollevabile  d'ufficio,  non
 appare   manifestamente   infondata,   essendo   possibile   che  gli
 apprezzamenti espressi dal giudice  in  qualita'  di  componente  del
 tribunale  del  riesame ex art. 309 cit. sui risultati delle indagini
 preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile  di
 minare l'imparzialita' dello stesso giudice;
   Ed  ancora  che  la  stessa  questione appare rilevante ai fini del
 giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa
 potrebbe discendere  l'incompatibilita'  di  tutti  i  componenti  il
 Collegio a partecipare al giudizio, per la quale sussite l'obbligo di
 astensione del giudice ex art. 36, comma primo, lett. g c.p.p.;
   Ritenuto  pertanto  che  la  questione va rimessa al giudizio della
 Corte costituzionale, con contestuale sospensione  del  processo  nei
 confronti  del  predetto  imputato  e  di  ogni  altro coimputato nel
 medesimo procedimento  n.  518/1994  essendo  il  mantenimento  della
 riunione  fra  essi  assolutamente  necessaria per l'accertamento dei
 fatti.