ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio promosso con ricorso della regione Siciliana notificato
 il 19 agosto 1995, depositato in cancelleria il  28  successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito del decreto del Ministro
 delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12  maggio
 1995,  recante:  "Modalita'  di  attuazione degli artt. 16, comma 17,
 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  16,  comma   2,   del
 decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
 modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,  in  materia  di
 riserva  all'erario,  dal 1 gennaio 1994, del gettito derivante dagli
 interventi in materia di entrate di cui  alle  predette  disposizioni
 legislative", iscritto al n. 30 del registro conflitti 1995;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice  relatore
 Cesare Mirabelli;
   Uditi gli avvocati Francesco Torre e Giovanni Lo Bue per la regione
 Siciliana e l'avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Con ricorso ritualmente notificato, depositato in cancelleria
 il 28 agosto 1995, la regione  Siciliana  ha  proposto  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  dello  Stato,  in  relazione al decreto
 emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
 tesoro, il 12 maggio 1995 (Modalita' di attuazione degli articoli 16,
 comma  17,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 16, comma 2, del
 decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1994, n. 133, in materia di
 riserva all'erario, dal 1 gennaio 1994, del gettito  derivante  dagli
 interventi  in  materia  di entrate di cui alle predette disposizioni
 legislative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
 144, serie generale, del 22 giugno 1995. La regione ritiene che  tale
 decreto  violi  le  attribuzioni  regionali  in  materia finanziaria,
 previste dall'art.   36 dello statuto (approvato  con  regio  decreto
 legislativo   15   maggio   1946,   n.   455,   convertito  in  legge
 costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2)  e  dalle  relative  norme  di
 attuazione (art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).
   La  regione  ricorrente  ha  chiesto,  quindi,  l'annullamento  del
 decreto nella parte in cui  esso  sottrae  alla  regione,  anche  con
 effetto  retroattivo,  incrementi  di imposta arbitrariamente inclusi
 tra le nuove entrate riservate all'erario  dall'art.  16,  comma  17,
 della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 16, comma 1, del
 decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.
   Il  decreto  ministeriale  denunciato  definisce  le  modalita'  di
 determinazione e di attribuzione degli incrementi di imposta (per gli
 anni 1994, 1995, 1996 e seguenti), che derivano dalle disposizioni in
 materia di entrata stabilite con gli interventi correttivi di finanza
 pubblica previsti, appunto,  dalla  legge  n.  537  del  1993  e  dal
 decreto-legge  n.  557  del  1993,  i  quali  riservano all'erario le
 entrate aggiuntive per concorrere  alla  copertura  degli  oneri  del
 debito  pubblico  e  per il riequilibrio del bilancio dello Stato, in
 conformita' agli impegni assunti in sede comunitaria.
   Lo stesso decreto  prevede,  inoltre,  che,  sulla  base  dei  dati
 definitivi,  sia  effettuato il conguaglio delle somme corrisposte in
 sede di previsione (art. 10).
   La regione ricorrente non contesta  la  riserva  allo  Stato  degli
 incrementi  di  imposta  derivanti  dagli  interventi  correttivi  di
 finanza pubblica disposti con  i  provvedimenti  legislativi  che  il
 decreto   ministeriale   impugnato   intende   attuare,   ma  ritiene
 discutibile la determinazione presuntiva delle variazioni del gettito
 dei tributi considerati  ed  irragionevole  il  calcolo  delle  nuove
 entrate riscosse nel territorio della regione.
   Il  correttivo  al sistema di attribuzione delle entrate effettuato
 in base ai dati previsionali, introdotto dall'art. 10, comma 2, sulla
 scorta dei dati definitivi, renderebbe  non  tempestivo  il  previsto
 conguaglio  e  ritardato  il  riconoscimento  di  eventuali spettanze
 regionali.
   2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o
 rigettato nel merito.
   L'Avvocatura  sottolinea  che  il  decreto  impugnato risponde alla
 necessita' di far affluire direttamente all'erario gli incrementi  di
 imposte   riscosse   nella   regione  Siciliana,  incrementi  che  si
 verificano  per  effetto  degli  interventi  correttivi  di   finanza
 pubblica   stabiliti   con  la  legge  n.  537  del  1993  e  con  il
 decreto-legge n. 557 del 1993.  La determinazione della previsione di
 maggior gettito, spettante allo Stato, e' stata stabilita dal decreto
 impugnato sulla base del raffronto con la  previsione  di  competenza
 dei  capitoli di bilancio dello Stato cui quelle entrate affluiscono,
 in modo da ottenere  per  ciascun  capitolo  l'incidenza  percentuale
 prodotta dagli incrementi provocati dalle nuove leggi. Le percentuali
 cosi'  ottenute  sono state poi applicate alle previsioni di bilancio
 della regione Siciliana, per ottenere il prevedibile incremento delle
 imposte riscosse nella regione, da attribuire allo Stato.
   L'Avvocatura prende  atto  che  la  regione,  senza  contestare  la
 legittimita'  delle  leggi  che  riservano  allo  Stato il gettito di
 questi interventi straordinari in materia  finanziaria,  ritiene  che
 siano  discutibili  solo i criteri di determinazione quantitativa del
 gettito  stesso.    L'Avvocatura  sostiene  che  la  valutazione  del
 gettito, determinata in  sede  di  previsione,  sia  sufficientemente
 precisa.  Eventuali  errori,  sempre  possibili  trattandosi  di  una
 previsione, sarebbero corretti in  sede  di  conguaglio,  che  potra'
 portare tanto ad un dare quanto ad un avere da parte della regione.
   L'Avvocatura  sottolinea  che i dubbi avanzati sulla determinazione
 del gettito derivante dalle misure urgenti di  finanza  pubblica,  se
 portassero  all'annullamento  del decreto, avrebbero l'effetto di far
 acquisire alla regione le entrate che la legge riserva allo Stato.
                        Considerato in diritto
   1. - La regione Siciliana, denunciandolo come invasivo  di  proprie
 attribuzioni in materia finanziaria (art. 36 dello statuto ed art.  2
 delle  norme  di  attuazione  emanate  con  d.P.R. 26 luglio 1965, n.
 1074), chiede l'annullamento del decreto emanato il  12  maggio  1995
 dal  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
 che, ricorrendo ad un criterio di valutazione  presuntiva,  determina
 il  maggior  gettito  delle  entrate, riservate allo Stato, derivanti
 dalle misure urgenti di risanamento della finanza  pubblica  disposte
 con  la  legge  24  dicembre  1993,  n. 537 e con il decreto-legge 30
 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge  26
 febbraio 1994, n. 133.
   Il  calcolo viene effettuato per quantita' globali, determinando le
 incidenze percentuali di  incremento,  previste  per  i  capitoli  di
 entrata  del  bilancio dello Stato che vengono in considerazione, per
 effetto delle disposizioni legislative da  attuare.  Applicando  tali
 percentuali di incremento alle previsioni triennali di bilancio della
 regione  Siciliana,  si determina presuntivamente il maggior gettito,
 riservato all'erario,  delle  imposte  riscosse  nella  regione  come
 effetto delle medesime disposizioni legislative.
   2. - Il ricorso non e' fondato.
   Non e' posta in discussione l'attribuzione allo Stato delle entrate
 tributarie   conseguenti   agli   interventi  correttivi  di  finanza
 pubblica, disposti con provvedimenti  legislativi  che  destinano  le
 nuove  entrate  alla copertura degli oneri per il servizio del debito
 pubblico ed all'attuazione degli impegni di riequilibrio del bilancio
 dello Stato assunti in sede comunitaria (art.  16,  comma  17,  della
 legge n. 537 del 1993; art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 557 del
 1993).
   Difatti   le  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
 Siciliana in materia finanziaria, pur stabilendo  che  spettano  alla
 regione  tutte  le  entrate  erariali  riscosse  nell'ambito  del suo
 territorio, prevedono che a tale  regola  si  deroghi  per  le  nuove
 entrate  tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi,
 alla copertura di oneri diretti a  soddisfare  particolari  finalita'
 contingenti  o  continuative  dello  Stato,  specificate  dalle leggi
 medesime (art.  2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).
   Posta la legittimita' della destinazione  allo  Stato  del  maggior
 gettito  di  imposta  che  deriva  dagli  interventi  legislativi  in
 questione, certamente  la  determinazione  quantitativa  del  gettito
 stesso,   calcolato   proiettando   su  base  regionale  l'incremento
 percentuale delle entrate previsto su base  nazionale,  non  lede  le
 attribuzioni regionali.
   Il   criterio,  necessariamente  presuntivo,  seguito  dal  decreto
 denunciato per la stima preventiva e provvisoria dell'incremento  nel
 gettito  delle  imposte  riservate  allo  Stato,  si  basa  su  di un
 ragionevole  calcolo,  la  cui  attendibilita'  non  e'  oggetto   di
 specifica  e  argomentata  contestazione.  Ne'  mancano i correttivi,
 giacche' lo stesso decreto prevede che, acquisiti i dati  definitivi,
 si  provveda  al  conguaglio  delle  somme di spettanza dello Stato o
 della regione.