ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 4 ordinanze emesse il 21 giugno, il 23 giugno, il 14 giugno 1995 e il 31 maggio 1995 dal Tribunale di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 795, 796, 817 e 850 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48, 49 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Solinas Giuseppe, nonche' nel corso di altri giudizi - alcuni dei quali in prosecuzione sotto il vigore delle norme anteriori, ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - tutti pendenti davanti al Tribunale di Sassari, il Presidente della Camera penale sarda, con nota del 30 maggio 1995, informava l'autorita' giudiziaria circa l'astensione a tempo indeterminato degli avvocati dalle udienze penali; che rilevata la tempestivita' della comunicazione e la legittimita' dell'impedimento dei difensori, alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui tale impedimento e' riconducibile al fenomeno dell'astensione di avvocati e procuratori dalle udienze, il Tribunale di Sassari ha sollevato, per lesione degli artt. 2, 10 (in riferimento all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale; che in conseguenza di detto impedimento, quantunque sinora ritenuto legittimo, l'azione penale sarebbe paralizzata e la giustizia non piu' amministrata, in spregio delle previsioni costituzionali di cui agli artt. 101 e 102; che la disposizione denunciata violerebbe, in riferimento al dettato dell'art. 6 della citata convenzione, anche l'art. 2 della Costituzione, ove si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali vi e', certo, l'esame della res litigiosa entro termini ragionevoli. Considerato che il Tribunale di Sassari ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 2, 10 (in riferimento all'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, perche' l'azione penale sarebbe paralizzata e la giustizia non piu' amministrata in conseguenza dell'astensione a tempo indeterminato degli avvocati e procuratori da ogni attivita'; che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente trattati per l'identita' della materia; che con la sentenza n. 171 del 1996 questa Corte ha dichiarato non fondata identica questione di costituzionalita', giacche' essa muove dall'erroneo presupposto che la liberta' dei professionisti non incontri limite alcuno, mentre e' vero il contrario non essendosi ancora formato un diritto vivente, come testimoniano alcune pronunce della Corte di cassazione, le quali rigettano la richiesta di rinvio per legittimo impedimento e dispongono doversi proseguire oltre; che con la citata sentenza n. 171 questa Corte ha affermato che spetta al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, facendo cosi' recedere la "liberta' sindacale" di fronte ai valori costituzionali primari; che allo scopo di evitare l'insorgere di difficolta' applicative e' stata accolta, in quella sede, la questione di legittimita' costituzionale attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, con la conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresi', gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.