ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 486, quinto
 comma, del codice di procedura penale, promossi con  n.  4  ordinanze
 emesse  il  21 giugno, il 23 giugno, il 14 giugno 1995 e il 31 maggio
 1995 dal Tribunale di Sassari, rispettivamente iscritte ai  nn.  795,
 796,  817  e  850  del  registro  ordinanze  1995  e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48,  49  e  51,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1995;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26  marzo 1996 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di  Solinas
 Giuseppe,  nonche'  nel  corso di altri giudizi - alcuni dei quali in
 prosecuzione  sotto  il  vigore  delle  norme  anteriori,  ai   sensi
 dell'art.  245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - tutti
 pendenti  davanti al Tribunale di Sassari, il Presidente della Camera
 penale sarda, con nota del  30  maggio  1995,  informava  l'autorita'
 giudiziaria  circa  l'astensione a tempo indeterminato degli avvocati
 dalle udienze penali;
     che  rilevata  la  tempestivita'   della   comunicazione   e   la
 legittimita'    dell'impedimento    dei    difensori,    alla    luce
 dell'orientamento  della  Corte  di  cassazione,  secondo  cui   tale
 impedimento  e' riconducibile al fenomeno dell'astensione di avvocati
 e procuratori dalle udienze, il Tribunale di  Sassari  ha  sollevato,
 per  lesione  degli  artt.  2,  10  (in  riferimento all'art. 6 della
 convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
 liberta'  fondamentali,  ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848),
 24, 101, 102 e 134  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  486, quinto comma, del codice di procedura
 penale;
     che  in  conseguenza  di  detto  impedimento,  quantunque  sinora
 ritenuto   legittimo,   l'azione  penale  sarebbe  paralizzata  e  la
 giustizia  non  piu'  amministrata,  in  spregio   delle   previsioni
 costituzionali di cui agli artt. 101 e 102;
     che  la  disposizione  denunciata  violerebbe,  in riferimento al
 dettato dell'art. 6 della citata convenzione, anche  l'art.  2  della
 Costituzione, ove si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili
 dell'uomo,  fra  i  quali  vi  e', certo, l'esame della res litigiosa
 entro termini ragionevoli.
   Considerato  che  il Tribunale di Sassari ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma,  del  codice
 di   procedura  penale,  per  contrasto  con  gli  artt.  2,  10  (in
 riferimento  all'art.  6  della  convenzione  europea   dei   diritti
 dell'uomo),  24,  101, 102 e 134 della Costituzione, perche' l'azione
 penale sarebbe paralizzata e la giustizia non  piu'  amministrata  in
 conseguenza  dell'astensione  a  tempo indeterminato degli avvocati e
 procuratori da ogni attivita';
     che  i  giudizi  vanno  riuniti  e  congiuntamente  trattati  per
 l'identita' della materia;
     che  con  la  sentenza n. 171 del 1996 questa Corte ha dichiarato
 non fondata identica questione di  costituzionalita',  giacche'  essa
 muove dall'erroneo presupposto che la liberta' dei professionisti non
 incontri  limite  alcuno,  mentre  e' vero il contrario non essendosi
 ancora formato un diritto vivente, come testimoniano alcune  pronunce
 della  Corte di cassazione, le quali rigettano la richiesta di rinvio
 per legittimo impedimento e dispongono doversi proseguire oltre;
     che con la citata sentenza n. 171 questa Corte ha  affermato  che
 spetta  al  giudice  il  potere  di bilanciare i valori in conflitto,
 facendo cosi' recedere la "liberta' sindacale" di  fronte  ai  valori
 costituzionali primari;
     che  allo scopo di evitare l'insorgere di difficolta' applicative
 e' stata accolta,  in  quella  sede,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze,
 con  la  conseguente  declaratoria  di  illegittimita' costituzionale
 dell'art. 2, commi primo e quinto, della legge 12 giugno 1990, n. 146
 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici
 essenziali   e   sulla   salvaguardia   dei   diritti  della  persona
 costituzionalmente  tutelati.  Istituzione   della   commissione   di
 garanzia  dell'attuazione  della  legge),  nella  parte  in  cui  non
 statuisce,  nel  caso   dell'astensione   collettiva   dall'attivita'
 giudiziaria  degli  avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un
 congruo   preavviso   e   di   un   ragionevole   limite    temporale
 dell'astensione  e  non  prevede,  altresi',  gli  strumenti idonei a
 individuare  e  assicurare  le  prestazioni  essenziali,  nonche'  le
 procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza;
     che,   pertanto,   la   questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.