ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1996 dal tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di Mendico Ettore ed altri, iscritta al n. 1194 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che il tribunale di Cassino, con ordinanza del 9 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza provveduto, in senso negativo, in ordine alla revoca o alla modifica della misura cautelare personale nei confronti dell'indagato; che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di questa Corte, il giudice rimettente osserva che nelle ipotesi dedotte si verifica il potenziale pregiudizio dell'imparzialita' del giudice, lesivo dei parametri invocati, in termini analoghi a quelli riconosciuti nelle richiamate decisioni, in particolare in ragione dell'apprezzamento sulla sussistenza o persistenza della gravita' degli indizi; Considerato che la norma impugnata e' gia' stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato; che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva alla proposizione della presente questione, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87); che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi prospettati dal giudice rimettente, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.