ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,
 del  codice  di  procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9
 maggio 1996 dal tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico
 di Mendico  Ettore  ed  altri,  iscritta  al  n.  1194  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il tribunale di Cassino, con ordinanza  del  9  maggio
 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e
 27,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
 cui non prevede che non possa partecipare al giudizio  dibattimentale
 il  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia in precedenza
 provveduto, in senso negativo, in ordine alla revoca o alla  modifica
 della misura cautelare personale nei confronti dell'indagato;
     che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di
 questa Corte, il giudice rimettente osserva che nelle ipotesi dedotte
 si verifica il potenziale pregiudizio dell'imparzialita' del giudice,
 lesivo   dei   parametri  invocati,  in  termini  analoghi  a  quelli
 riconosciuti nelle richiamate decisioni, in  particolare  in  ragione
 dell'apprezzamento  sulla  sussistenza  o  persistenza della gravita'
 degli indizi;
   Considerato  che  la  norma  impugnata  e'  gia'  stata  sottoposta
 all'esame di questa Corte, sotto il profilo  indicato;
     che,  in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva
 alla proposizione  della  presente  questione,  e'  stata  dichiarata
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma 2, cod. proc.
 pen., nella parte in cui non prevede che  non  possa  partecipare  al
 giudizio  dibattimentale  il  giudice per le indagini preliminari che
 abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura
 cautelare personale, ovvero che  abbia  rigettato  una  richiesta  di
 applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare
 personale  (capo  c  del  dispositivo  della citata sentenza, reso in
 applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);
     che  pertanto,  essendo  stata  la  disposizione  impugnata  gia'
 dichiarata  costituzionalmente illegittima  nei sensi prospettati dal
 giudice rimettente, la questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.