ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 30 settembre 1995 dal giudice per le indagini  preliminari  presso
 il  Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Vizzotto
 Mario, iscritta al n. 865 del registro ordinanze  1995  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  51,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1995;
   Udito nella camera di consiglio  del  26  giugno  1996  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto  che  il  giudice  per  le  indagini preliminari presso il
 Tribunale di  Firenze,  con  ordinanza  del  30  settembre  1995,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34,
 secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare  del
 giudice  per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto
 una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta
 alle  indagini,  in  riferimento  all'art.  24  della   Costituzione,
 reputando  sussistente,  in tale ipotesi, un pregiudizio al principio
 di imparzialita' del giudice e richiamando, al riguardo, la  sentenza
 n.  432  del  1995  di  questa  Corte,  che, in detta prospettiva, ha
 equiparato la valutazione effettuata in sede cautelare a  quella  del
 giudizio di merito;
   Considerato  che  questa  Corte,  con  ordinanza  n.  232 del 1996,
 successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato  manifestamente
 infondata  identica  questione,  osservando,  in  particolare, che la
 previsione  dell'incompatibilita'  del  giudice  e'  finalizzata   ad
 evitare  che  possa  essere,  o apparire, pregiudicata l'attivita' di
 "giudizio" (da ultimo, sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato
 non e'  ravvisabile  nella  partecipazione  all'udienza  preliminare,
 giacche'  in  tale  sede  il  giudice  non  e'  chiamato  a esprimere
 valutazioni sul merito dell'accusa  ma  solo  a  verificare,  in  una
 delibazione  di  carattere processuale, la legittimita' della domanda
 di  giudizio  formulata  dal  pubblico  ministero,   cio'   che   non
 costituisce  pertanto  attivita'  di "giudizio" inteso come attivita'
 finalizzata  alla  decisione  di  merito  sull'oggetto  del  processo
 (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 64 del 1991);
     che,  non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli
 gia'  esaminati,  la  questione  sollevata   deve   pertanto   essere
 dichiarata manifestamente infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.