ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34  del  codice
 di  procedura  penale,  promosso con ordinanza emessa il 27 settembre
 1995 dal pretore di Padova, sezione  distaccata  di  Cittadella,  nel
 procedimento penale a carico di Marchiori Gilberto ed altri, iscritta
 al  n.  890  del  registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 53,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  26  giugno  1996  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il pretore di Padova, sezione distaccata di Cittadella
 ha  sollevato,  con  ordinanza  del 27 settembre 1995, in riferimento
 agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  del  codice
 di    procedura    penale,   nella   parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita'  a  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  del
 giudice   per   le  indagini  preliminari  che,  sulla  richiesta  di
 archiviazione formulata dal  pubblico  ministero,  abbia  ordinato  a
 quest'ultimo  di  eseguire ulteriori indagini, a norma dell'art. 554,
 secondo comma, del codice di procedura  penale  (quale  risultante  a
 seguito  della sentenza n. 445 del 1990 di questa Corte, dichiarativa
 dell'illegittimita' costituzionale della disposizione nella parte  in
 cui,  diversamente  da  quanto stabilito nell'art. 409, quarto comma,
 per i procedimenti di competenza  del  tribunale,  non  prevedeva  la
 possibilita'  per  il  giudice  per le indagini preliminari presso la
 pretura circondariale di indicare le ulteriori necessarie indagini al
 pubblico ministero, fissando il termine indispensabile  per  il  loro
 compimento);
     che,  nel sollevare la questione, il giudice rimettente muove dal
 rilievo  secondo  il  quale  l'ordinanza  che  dispone  le  ulteriori
 indagini  e'  provvedimento del tutto diverso da quello con il quale,
 sempre in sede di decisione  sulla  richiesta  di  archiviazione,  il
 giudice  per  le indagini preliminari ordina al pubblico ministero di
 formulare l'imputazione, nonostante il comune riferimento di entrambe
 le ipotesi al gia' citato art. 554,  secondo  comma,  del  codice  di
 rito;
     che,  data  questa  premessa,  il  giudice  a  quo osserva che la
 questione sollevata non e' inclusa nella statuizione  della  sentenza
 n.   502   del   1991   della   Corte   costituzionale,  dichiarativa
 dell'illegittimita'  dell'art.  34,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura    penale    quanto   alla   partecipazione   al   giudizio
 dibattimentale del giudice per  le  indagini  preliminari  che  abbia
 emesso  l'ordinanza  di  cui al citato art. 554, secondo comma, dello
 stesso  codice,  dovendosi  intendere  quest'ultimo   elemento   come
 riferito esclusivamente all'ordine di formulare l'imputazione;
     che,   mancando,   per   quanto   esposto,  una  incompatibilita'
 riconducibile all'art. 34, secondo comma, nel caso, verificatosi  nel
 giudizio  principale, della partecipazione al giudizio dibattimentale
 del giudice per le indagini  preliminari  che  abbia  precedentemente
 ordinato  l'espletamento di ulteriori indagini, il pretore solleva il
 correlativo dubbio di costituzionalita' di  tale  mancata  previsione
 alla luce delle indicazioni offerte dalla sentenza n. 432 del 1995 di
 questa  Corte,  decisione  quest'ultima  dalla  quale  emergerebbe in
 generale l'esigenza di escludere che il giudice  che  abbia  adottato
 provvedimenti significativi quale giudice per le indagini preliminari
 possa   poi   celebrare  il  giudizio  dibattimentale,  a  causa  del
 verificarsi  del  condizionamento   psicologico   nella   valutazione
 conclusiva   della   responsabilita'   dell'imputato   che  e'  stato
 sottolineato nella ratio decidendi della richiamata sentenza;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
   Considerato che, come  e'  stato  ripetutamente  affermato  in  via
 generale   da   questa   Corte,   puo'  configurarsi  una  situazione
 riconducibile  alla  disciplina  dell'incompatibilita'  del   giudice
 rispetto  alla  funzione  di giudizio (sia essa svolta nell'ordinario
 giudizio dibattimentale ovvero nell'ambito dei riti  alternativi  del
 giudizio  abbreviato  e dell'applicazione della pena concordata) solo
 quando la valutazione precedentemente effettuata dallo stesso giudice
 sia resa nell'ambito e in occasione  dello  svolgimento  di  funzioni
 decisorie,   cosicche'  non  possono  dare  luogo  a  un  pregiudizio
 rilevante  ai   fini   dell'incompatibilita'   determinazioni   sullo
 svolgimento  del  processo  che  il  giudice  si  sia trovato a dover
 prendere,  in  una  fase  anteriore,  sia  pure  in  seguito  a   una
 valutazione  delle risultanze processuali (sentenze nn. 131 del 1996;
 455 e 453 del 1994; 186 e 124 del 1992);
     che, a specificazione dell'anzidetto enunciato  generale,  questa
 Corte  ha,  piu' in particolare, disatteso questione analoga a quella
 in esame  (ordinanza  n.  157  del  1993),  osservando  che,  con  il
 provvedimento  con  il quale dispone che il pubblico ministero compia
 ulteriori indagini,  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  non
 effettua  -  diversamente  da  quanto avviene nel caso dell'ordine di
 formulare  l'imputazione  -  una   valutazione   contenutistica   del
 materiale di indagine, ma adotta una decisione di natura processuale,
 meramente   interlocutoria,   che   puo'   essere  seguita  non  solo
 dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero  ma
 anche da un'ulteriore richiesta di archiviazione e quindi dalla gamma
 dei provvedimenti che in tale ultimo caso il giudice puo' adottare, a
 norma dell'art. 409 del codice di procedura penale;
     che le argomentazioni addotte dal giudice a quo non sono idonee a
 condurre  a  diversa conclusione, dovendo restare fermo il necessario
 presupposto della valutazione decisoria e di contenuto non  puramente
 processuale   ai   fini  della  configurabilita'  di  un  pregiudizio
 incidente   sull'imparzialita'   del   giudice,    presupposto    che
 nell'ipotesi dedotta non ricorre;
     che,  pertanto,  la  questione  sollevata  deve essere dichiarata
 manifestamente infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.