ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il  4  ottobre  1995  dal pretore di Biella nel procedimento penale a
 carico di Chiappa Franco ed altri iscritta  al  n.  42  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26 giugno 1996 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il pretore di Biella,  con  ordinanza  del  4  ottobre
 1995,  ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  34,
 secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede l'incompatibilita' a partecipare al  giudizio  dibattimentale
 del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia  adottato un
 provvedimento di rigetto o di accoglimento di una richiesta di revoca
 o di modifica di una misura cautelare personale, ravvisando  in  tale
 ipotesi un pregiudizio al principio dell'imparzialita' del giudice;
   Considerato  che  la  norma  impugnata  e'  gia'  stata  sottoposta
 all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;
     che  con  la  sentenza  n.  155  del  1996  e'  stata  dichiarata
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo  comma, del
 codice di procedura penale, nella parte in cui non  prevede  che  non
 possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il  giudice  per le
 indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la  sostituzione
 o  la  revoca  di  una  misura  cautelare personale, ovvero che abbia
 rigettato una richiesta di  applicazione,  modifica,  sostituzione  o
 revoca   di   una   misura   cautelare   personale  (declaratoria  di
 illegittimita' costituzionale, resa in via conseguenziale,  contenuta
 nel capo c) della citata sentenza);
     che  pertanto,  essendo  stata  la  disposizione  impugnata  gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso  prospettato  dal
 giudice  rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.