ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1995 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Chiappa Franco ed altri iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che il pretore di Biella, con ordinanza del 4 ottobre 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di una richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale, ravvisando in tale ipotesi un pregiudizio al principio dell'imparzialita' del giudice; Considerato che la norma impugnata e' gia' stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato; che con la sentenza n. 155 del 1996 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (declaratoria di illegittimita' costituzionale, resa in via conseguenziale, contenuta nel capo c) della citata sentenza); che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.