ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze  emesse
 il 3 gennaio 1996 dal tribunale di Avellino, il 5 febbraio 1996 dalla
 Corte  d'appello  di Ancona, il 6 dicembre 1995 dalla Corte d'appello
 di Milano, il 17 ottobre  1995  dal  tribunale  di  Catanzaro,  il  6
 novembre  1995  dal  tribunale  di  Verona,  il  22 febbraio 1996 dal
 tribunale di Teramo, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di  Siena,  il
 31  gennaio  1996  dal  tribunale  di Foggia, il 22 febbraio 1996 dal
 tribunale di Napoli, il 14 dicembre 1995, il 15 febbraio 1996, il  14
 dicembre 1995, il 27 febbraio 1996 e il 1 febbraio 1996 dal tribunale
 di  Foggia,  rispettivamente iscritte ai nn. 374, 385, 400, 424, 425,
 441, 454, 469, 470, 475, 476, 483, 484 e 491 del  registro  ordinanze
 1996  e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima
 serie speciale, nn. 19, 20, 21 e 22 dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio  del  10  luglio  1995  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto  che il tribunale di Avellino, con ordinanza del 3 gennaio
 1996 (r.o. 374 del 1996); la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza
 del 5 febbraio 1996 (r.o.  385  del  1996);  la  Corte  d'appello  di
 Milano,  con  ordinanza  del  6 dicembre 1995 (r.o. 400 del 1996); il
 tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17 ottobre 1995  (r.o.  424
 del  1996); il tribunale di Verona, con ordinanza del 6 novembre 1995
 (r.o. 425 del 1996); il tribunale di Teramo,  con  ordinanza  del  22
 febbraio  1996  (r.o.  441  del  1996);  il  tribunale  di Siena, con
 ordinanza del 27 febbraio 1996 (r.o. 454 del 1996); il  tribunale  di
 Foggia, con ordinanze del 14 dicembre 1995 (r.o. 475 e 483 del 1996),
 del  31  gennaio  1996 (r.o. 469 del 1996), e del 1, 15 e 27 febbraio
 1996 (r.o. 491, 476 e 484 del 1996);  il  tribunale  di  Napoli,  con
 ordinanza  del  22 febbraio 1996 (r.o. 470 del 1996), hanno sollevato
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 del codice di procedura penale, nella parte in cui  non  prevede  che
 non possa partecipare
 al  giudizio  dibattimentale  il  giudice  che  abbia fatto parte del
 collegio  del  tribunale  del  riesame  o  dell'appello  -   profilo,
 quest'ultimo,  dedotto  dai tribunali di Verona, Teramo e Napoli - in
 tema di misure cautelari personali, in riferimento agli  articoli  3,
 10,  primo  comma (in relazione agli artt. 6 della convenzione per la
 salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 14
 del patto internazionale  relativo  ai  diritti  civili  e  politici;
 parametro  invocato dal tribunale di Catanzaro), 24, 25 e 27, secondo
 comma, della Costituzione, sul  rilievo,  comune  alle  ordinanze  di
 rimessione,   del  verificarsi,  in  tali  ipotesi,  di  una  duplice
 valutazione  di  merito  da  parte  del  medesimo  giudice,  tale  da
 vulnerarne l'imparzialita';
   Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
 e  che  pertanto  i  relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
 congiuntamente;
     che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura  penale  e'
 gia'  stato  sottoposto  all'esame  di questa Corte, sotto il profilo
 indicato;
     che  con  la  sentenza  n.  131  del  1996  e'  stata  dichiarata
 l'illegittimita'  costituzionale  di  detta norma, nella parte in cui
 non   prevede   l'incompatibilita'   alla   funzione   di    giudizio
 dibattimentale  (e  abbreviato)  del giudice che, come componente del
 tribunale del riesame (art. 309 del codice di procedura  penale),  si
 sia  pronunciato  sull'ordinanza  che  dispone  una  misura cautelare
 personale nei confronti dell'indagato o  dell'imputato,  ovvero  che,
 come  componente  del  tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che
 provvede in ordine a una misura  cautelare  personale  nei  confronti
 dell'indagato  o dell'imputato (art. 310 dello stesso codice), si sia
 pronunciato su  aspetti  non  esclusivamente  formali  dell'ordinanza
 anzidetta;
     che  pertanto,  essendo  stata  la  disposizione  impugnata  gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso  prospettato  dai
 giudici  rimettenti,  le  relative questioni devono essere dichiarate
 manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184  e  213  del
 1996);
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.