ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, lettera b),
 del  d.P.R.  22  dicembre  1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
 delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno
 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Como sul  ricorso
 proposto da Di Cosmo Angelo contro l'Ufficio delle imposte dirette di
 Cantu',  iscritta  al n. 663 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  43,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  26  giugno  1996  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel corso di un giudizio promosso da Angelo Di Cosmo avverso
 il recupero a tassazione ordinaria  per  l'anno  1977  dell'ammontare
 della  indennita'  di  disoccupazione  percepita  nell'anno  1988, ma
 relativa all'anno 1977, e da questi denunciata nei redditi soggetti a
 tassazione separata nella dichiarazione relativa  all'anno  1988,  la
 Commissione  tributaria  di  Como,  con  ordinanza emessa il 5 giugno
 1995,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  38   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art.16,
 lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione  del
 testo  unico  delle  imposte  sui  redditi),  nella  parte in cui non
 comprende tra i redditi soggetti a tassazione separata il trattamento
 di disoccupazione di cui al successivo art. 47, lettera e).
   A parere del giudice a quo, posto che l'art. 47,  lettera  e),  del
 d.P.R.  n.  917  del 1986 assimila ai redditi di lavoro dipendente il
 trattamento di disoccupazione,  la  mancata  ricomprensione  di  tale
 emolumento tra quelli che la norma impugnata ritiene assoggettabili a
 tassazione  separata  determinerebbe  una violazione del principio di
 uguaglianza, in quanto l'indennita'  di  disoccupazione  involontaria
 svolge una funzione sostitutiva della retribuzione, si'
 che  parrebbe  ingiustificato  il diverso regime tributario previsto;
 sarebbe inoltre violato l'art. 38 della Costituzione,  in  quanto  il
 cumulo  dei redditi che consegue all'impossibilita' di far luogo alla
 tassazione  separata  di  fatto  vanifica,  o  quanto   meno   riduce
 gravemente,   l'utilita'  del  trattamento  in  questione  che  viene
 assoggettato ad un maggior prelievo fiscale.
   2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e'  intervenuto
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   concludendo   per    la
 inammissibilita' o per l'infondatezza della questione.
   Con   riguardo   alla   denunciata  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione,  ha  osservato  l'Avvocatura  che  il  trattamento   di
 disoccupazione  non  e' giuridicamente equiparabile alla retribuzione
 per la prestazione di lavoro subordinato; l'uno costituisce una forma
 previdenziale, uno strumento  di  solidarieta'  sociale,  l'altro  il
 corrispettivo di un contratto sinallagmatico.
   Da  cio'  discenderebbe  che  in  via  di  principio  la disciplina
 normativa relativa al secondo non sarebbe  applicabile  al  primo,  e
 "quindi  ogni  diversita'  di trattamento non puo' essere qualificata
 come norma speciale o di eccezione che possa essere sottoposta ad  un
 giudizio  di  ragionevolezza".  In  altri  termini  la  norma  di cui
 all'art. 16, comma primo, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, che
 concerne il carico tributario afferente gli emolumenti arretrati  per
 prestazioni  di  lavoro  subordinato, non potrebbe essere considerata
 norma derogatoria del successivo art. 47, comma primo, lettera e) che
 assimila  il trattamento di disoccupazione involontaria ai redditi di
 lavoro subordinato.
   Prima ancora  che  infondata  per  le  ragioni  sopra  esposte,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  16  sarebbe -
 secondo la  difesa  erariale  -  con  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, anche inammissibile.
   Si  sostiene in proposito che la tassazione separata ha un'utilita'
 pratica per il contribuente solo se  gli  permette  di  abbattere  il
 carico  tributario,  risultato  questo ottenuto applicando al reddito
 una aliquota determinata  autonomamente.  Tuttavia,  mentre  per  gli
 arretrati  di  lavoro  dipendente  l'aliquota  e'  pari "all'aliquota
 corrispondente  alla  meta'  del  reddito   complessivo   netto   del
 contribuente   nel   biennio  anteriore  all'anno  in  cui  ...  sono
 percepiti" (art. 18), sarebbe stato necessario indicare un  parametro
 di   riferimento   per   individuare   la   aliquota  applicabile  al
 disoccupato.  Poiche'  la  tassazione  separata  costituisce  per  il
 lavoratore  dipendente  una  semplice  facolta', c'e' da chiedersi se
 anche l'opzione rientrasse nella assimilazione  operata  dalla  norma
 generale  relativa  alla  base  imponibile e quindi se dovesse essere
 estesa anche al disoccupato.
   Con riguardo specifico  alla  denunciata  violazione  dell'art.  38
 della  Costituzione  la  questione  sembra all'Avvocatura dello Stato
 infondata per una serie  di  altre  considerazioni;  in  primo  luogo
 l'affermazione  secondo  cui  la  sottoposizione  del  trattamento di
 disoccupazione al regime del cumulo  dei  redditi  comporterebbe  una
 sensibile diminuzione dello stesso, presuppone la comparazione con un
 carico  tributario  presunto  e  non dimostrato nella sua entita'; in
 secondo  luogo  l'assunto  non  terrebbe  conto  del  fatto  che   la
 tassazione  si  opera  sull'intero  reddito  del soggetto passivo, il
 quale in caso di cumulo con i redditi  del  coniuge  diviene  reddito
 familiare;  infine la situazione della persona monoreddito e' diversa
 da quella plurireddito e  comunque  la  congruita'  della  indennita'
 corrisposta  a  titolo di disoccupazione involontaria e' in ogni caso
 compromessa dalla sua sottoponibilita' a tassazione.
                        Considerato in diritto
   1. - La Commissione tributaria di Como  dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 16, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986,
 n.  917,  nella parte in cui non ricomprende tra i redditi soggetti a
 tassazione separata l'indennita'  di  disoccupazione.  A  parere  del
 giudice  a  quo  tale mancata ricomprensione si porrebbe in contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione  in  quanto   la   sottoposizione
 dell'indennita'  di disoccupazione ad un regime tributario diverso da
 quello previsto per gli arretrati di lavoro  dipendente  non  sarebbe
 giustificabile  in  considerazione  del  fatto  che  l'indennita'  in
 questione svolge una funzione sostitutiva della retribuzione; sarebbe
 inoltre violato l'art.  38  della  Costituzione  poiche'  la  maggior
 aliquota  cui  viene assoggettato il trattamento di disoccupazione in
 conseguenza della impossibilita' di  far  luogo  al  piu'  favorevole
 regime della tassazione separata, verrebbe a vanificare, o quantomeno
 a   ridurre  in  misura  considerevole,  l'utilita'  del  trattamento
 medesimo.
   2.  -  Preliminarmente  deve  essere   disattesa   l'eccezione   di
 inammissibilita'   sollevata  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato
 secondo cui, avendo la tassazione separata un'utilita' pratica per il
 contribuente solo se gli consente di abbattere il carico  tributario,
 il  giudice  rimettente  avrebbe  dovuto  indicare  un  parametro  di
 riferimento per individuare l'aliquota applicabile al disoccupato.
   Poiche' in sostanza l'Avvocatura generale  lamenta  un  difetto  di
 motivazione sulla rilevanza della sollevata questione, e' sufficiente
 osservare che il giudice a quo ha ben evidenziato che ove fosse stato
 adottato  il  regime della tassazione separata l'aliquota applicabile
 sarebbe stata senza dubbio piu' favorevole di quella  conseguente  al
 regime del cumulo dei redditi.
   3. - Nel merito la questione e' fondata.
   Le  censure  avanzate  dal  rimettente  fanno leva sul fatto che la
 norma  impugnata,  nell'elencare  i  redditi  soggetti  a  tassazione
 separata,  menziona  espressamente  gli  emolumenti, relativi ad anni
 precedenti, percepiti per prestazioni di lavoro  dipendente,  nonche'
 le  indennita'  di cui alle lettere a) e g) del primo comma dell'art.
 47 del d.P.R.  n. 917 del 1986, senza tuttavia indicare la lettera e)
 che concerne appunto l'indennita' di disoccupazione.
   A parere del giudice a quo il mancato  esplicito  riferimento  alla
 indennita'  di  disoccupazione  non consentirebbe di estendere a tale
 trattamento il  piu'  favorevole  regime  della  tassazione  separata
 previsto per le altre categorie di emolumenti espressamente indicati.
 Ma  la portata di tale sistema normativo sembra al giudice rimettente
 censurabile sotto il profilo costituzionale.
   4. - Pur se l'art. 47 del citato d.P.R. n. 917 del 1986 ricomprende
 tra i redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente l'indennita'
 di disoccupazione, la omessa espressa indicazione di tale  indennita'
 tra  i  redditi soggetti a tassazione separata (art. 16) non consente
 di colmare tale lacuna in via interpretativa, con la conseguenza  che
 il   trattamento   di   disoccupazione   viene  di  fatto  ad  essere
 assoggettato al meno favorevole regime del cumulo dei redditi.  Cio',
 tuttavia,  non  appare  conforme ai parametri costituzionali invocati
 atteso che l'indennita' in oggetto spetta in luogo della retribuzione
 che viene a  mancare  per  motivi  indipendenti  dalla  volonta'  dei
 prestatori di lavoro. Svolgendo, quindi, una funzione sostitutiva del
 salario,  l'indennita'  di disoccupazione deve soggiacere allo stesso
 regime fiscale previsto per il reddito  di  lavoro  dipendente  e  va
 cosi'  soggetta  al  regime della tassazione separata ove venga, come
 nel caso, corrisposta in periodo d'imposta  successivo  a  quello  di
 riferimento.  Invero,  le  finalita'  sottese  alla  previsione dello
 speciale sistema della tassazione  separata,  vanno  ricercate  nella
 esigenza  di  attenuare  gli  effetti negativi derivanti dalla rigida
 applicazione  del  "principio  di  cassa"  nei  riguardi  di  redditi
 formatisi  nel  corso  di  periodi  d'imposta  precedenti  quello  di
 percezione delle somme.
   Se dunque la ratio dell'istituto in esame e' quella di  evitare  il
 determinarsi   di   una  iniqua  applicazione  del  meccanismo  della
 progressivita' dell'IRPEF, tale ratio deve a maggior  ragione  valere
 nei  riguardi  dell'indennita'  di  disoccupazione  involontaria;  la
 riduzione della misura  di  tale  trattamento  in  conseguenza  della
 maggior  imposizione  fiscale  derivante  dal  sistema del cumulo dei
 redditi, non puo' ritenersi  consentita  in  quanto  l'indennita'  in
 questione  mira  proprio  a dare attuazione al precetto dell'art. 38,
 secondo comma, della Costituzione  che  riconosce  ai  lavoratori  il
 diritto  sociale  a  che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
 alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.
   Ne', d'altra parte, il diverso regime fiscale previsto puo' trovare
 giustificazione - come sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato
 -   nel   fatto   che  l'indennita'  di  disoccupazione  non  sarebbe
 giuridicamente  equiparabile  alla  retribuzione  percepita  per   la
 prestazione   di   lavoro  subordinato,  dal  momento  che  la  prima
 costituisce  una   forma   previdenziale   mentre   la   seconda   il
 corrispettivo di un contratto sinallagmatico.
   Ed invero, la diversa natura degli emolumenti erogati al lavoratore
 dipendente  non  assume  alcuna  rilevanza ai fini fiscali; lo stesso
 art. 46, comma secondo, del d.P.R. n. 917 del 1986, infatti,  include
 nella categoria dei redditi di lavoro dipendente "le pensioni di ogni
 genere  e gli assegni ad essi equiparati", ed anche la giurisprudenza
 di legittimita' e' orientata nel  senso  che  costituisce  emolumento
 arretrato qualsiasi somma, anche occasionale, connessa ad un rapporto
 di  lavoro  dipendente  e  versata  intempestivamente  rispetto  alla
 scadenza ordinaria.
   L'art. 16, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986,  n.  917,  deve
 pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte
 in  cui  non  ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata
 l'indennita' di  disoccupazione,  corrisposta  in  periodo  d'imposta
 successivo a quello di riferimento.