ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 aprile 1995 e il 15 dicembre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, sui ricorsi proposti da Sardelli Raffaele contro la U. S.L. BR/2 di Ostuni e da Rizzo Angelo contro la U. S.L. BR/4 di Brindisi, iscritte ai nn. 719 e 720 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Sardelli Raffaele nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv.to Giuseppe del Vecchio per Sardelli Raffaele e l'avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Raffaele Sardelli, aiuto ospedaliero, contro la USL BR/2 di Ostuni per ottenere la differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle mansioni superiori di primario svolte dal 12 maggio 1985 al 1 luglio 1985 in sostituzione del primario assente e dal 2 luglio 1985 fino al 9 luglio 1991 in posto vacante, il TAR per la Puglia, sezione II di Lecce, con ordinanza del 4 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle funzioni svolte; che, ad avviso del giudice rimettente, l'applicabilita' della disciplina regolamentare prevista dagli artt. 55 e 121 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, sarebbe impedita dalla norma di legge denunciata (richiamata per il personale delle unita' sanitarie locali dall'art. 83 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), la quale sancisce un principio generale di commisurazione del trattamento retributivo dell'impiegato alla qualifica funzionale, anziche' alle mansioni svolte di fatto come esige l'art. 36 Cost., donde la necessita' di rimuovere tale ostacolo con una dichiarazione di illegittimita' costituzionale; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si e' costituito il ricorrente chiedendo una sentenza di manifesta infondatezza, alla stregua sia della lettera della legge impugnata sia dei princi'pi dell'ordinamento in materia di retribuzione e di indebito arricchimento; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; che analoga questione di legittimita' dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, e' stata sollevata, con ordinanza del 15 dicembre 1994, pervenuta a questa Corte il 27 settembre 1995, dal TAR per la Puglia, sezione I di Lecce, nel corso di un giudizio promosso da Angelo Rizzo, coadiutore amministrativo, contro la USL BR/4 di Brindisi per ottenere la differenza di trattamento economico da lui pretesa per avere svolto, dal 1 settembre 1985, mansioni superiori corrispondenti alla qualifica di assistente amministrativo, per la quale, peraltro, non vi era vacanza o disponibilita' di posti nella pianta organica dell'ente; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con conclusioni uguali a quelle dedotte nel giudizio precedente; Considerato che i due giudizi, avendo per oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che gli stessi giudici rimettenti precisano che la disciplina dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce "alla situazione fisiologica degli uffici", cioe' alla situazione normale nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicche' tale norma non pregiudica il trattamento economico del dipendente nei casi eccezionali di adibizione a mansioni superiori; che per il personale delle unita' sanitarie locali questi casi erano disciplinati, all'epoca di svolgimento delle mansioni di cui si controverte, dall'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, le cui disposizioni in parte qua sono state correttamente interpretate dai citati artt. 55 e 121 del regolamento approvato con d.P.R. n. 384 del 1990, in conformita' delle sentenze di questa Corte nn. 57 del 1989 e 296 del 1990, per cui non sussiste alcun contrasto con fonti primarie che autorizzi il giudice a disapplicare dette disposizioni (ora sostanzialmente confermate dall'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: cfr. sentenza n. 101 del 1995); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.