ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 lettera  c),  numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione
 di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre  1995  dal
 Tribunale  militare  di  Padova  nel  procedimento penale a carico di
 Girardo Enzo, iscritta  al  n.  35  del  registro  ordinanze  1996  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 6, prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto l'atto di costituzione di Girardo  Enzo,  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei  Ministri;
   Udito  nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore
 Valerio Onida;
   Uditi l'avv.to Ignazio Serra per Girardo Enzo  e  l'avvocato  dello
 Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  procedimento  penale per truffa
 militare a danno dell'amministrazione  militare  (art.  234,  secondo
 comma,  numero  1,  cod. pen. mil. di pace), il Tribunale militare di
 Padova, con ordinanza emessa il 14 novembre 1995, pervenuta a  questa
 Corte  il  12  gennaio  1996,  ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,
 dell'art.  1, primo comma, lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile
 1990, n. 75 (Concessione di amnistia);
     che la detta disposizione, nel concedere amnistia per il reato di
 truffa a danno  dello  Stato  o  di  altro  ente  pubblico  (previsto
 dall'art.  640, secondo comma, numero 1, del codice penale) omettendo
 l'ipotesi  della  truffa  militare   a   danno   dell'amministrazione
 militare,  ad  avviso del giudice remittente sarebbe irragionevole ed
 in contrasto con il principio di eguaglianza;
     che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  chiedendo  che la questione sia dichiarata inammissibile o
 infondata:   inammissibile,   per   errata   interpretazione    della
 disposizione  denunciata,  qualora  si ritenga, in conformita' ad una
 pronuncia della Corte di cassazione, che  la  norma  del  decreto  di
 amnistia la quale include fra i reati amnistiabili la truffa comune a
 danno  dello  Stato  si  applichi  anche alla truffa militare a danno
 dell'amministrazione militare; infondata, se si muova dalla  premessa
 del  giudice  a quo, in quanto sarebbe giustificato il maggior rigore
 nei  confronti  della  condotta  fraudolenta  posta  in  essere   dal
 militare;
     che  si e' costituito l'imputato nel giudizio a quo, chiedendo in
 via principale che  la  questione  sia  dichiarata  non  fondata  sul
 presupposto   della   applicabilita'  dell'amnistia  anche  ai  reati
 militari;  in  subordine,  ove  si  dovesse  ritenere   inapplicabile
 l'amnistia  al  reato  di  truffa  militare  aggravata,  che la norma
 denunciata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella  parte
 in cui non prevede quell'ipotesi criminosa;
   Considerato  che ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a), del
 d.P.R. n. 75 del 1990, e'  concessa  amnistia  "per  ogni  reato  non
 finanziario  per  il  quale  e'  stabilita  una  pena  detentiva  non
 superiore nel massimo a quattro anni", e dunque anche per ogni  reato
 militare compreso entro tale limite di pena edittale massima;
     che  fra  i reati amnistiabili e' pertanto incluso anche il reato
 di truffa militare, per il quale l'art. 234, primo comma, del  codice
 penale  militare di pace prevede una pena base massima di tre anni di
 reclusione militare;
     che la truffa militare  a  danno  dell'amministrazione  militare,
 prevista  dall'art.  234,  secondo comma, numero 1, cod. pen. mil. di
 pace, costituisce una  ipotesi  di  reato  aggravato  (da  aggravante
 "speciale")  del  reato  di  truffa  militare e non un reato autonomo
 (cfr. Cass.  pen. 22 febbraio 1991, n. 2272, De Rosa);
     che, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 75, ai fini
 del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, nel caso  di
 concorso  delle  attenuanti  comuni del danno o del lucro di speciale
 tenuita', e del risarcimento del danno,  con  circostanze  aggravanti
 "di  qualsiasi  specie"  -  salve  alcune  eccezioni - si tiene conto
 soltanto delle  prime,  con  conseguente  determinazione  della  pena
 applicabile  in  misura rientrante nei limiti della pena base massima
 che, nel caso del reato di truffa militare, comporta l'applicabilita'
 dell'amnistia;
     che, sempre ai sensi dell'art. 4, primo comma,  lettera  d),  del
 d.P.R.  n.  75  del  1990, ai fini dell'applicazione dell'amnistia la
 sussistenza delle predette circostanze  e'  accertata  anche  in  via
 preliminare dal giudice;
     che l'autorita' remittente non ha in alcun modo motivato circa la
 rilevanza  della  questione  di legittimita' costituzionale sollevata
 nei  confronti  della  mancata  previsione  della   truffa   militare
 aggravata nell'art. 1, primo comma, lettera c), numero 4, del decreto
 di  amnistia,  in relazione alla possibilita' di applicare, a seguito
 del computo della  pena  effettuato  alla  stregua  dell'art.  4,  la
 previsione generale di concessione dell'amnistia contenuta nel citato
 primo comma, lettera a), dello stesso decreto;
     che  pertanto  la  questione  e' manifestamente inammissibile per
 difetto di motivazione sulla rilevanza;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.