ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies,
 secondo  comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
 nuovo codice di procedura penale e provvedimenti  di  contrasto  alla
 criminalita'  mafiosa),  convertito, con modificazioni, nella legge 7
 agosto 1992, n. 356, promossi con  ordinanze  emesse  il  4  dicembre
 1992, il 16 aprile 1993, il 12 dicembre 1992 e il 5 novembre 1992 dal
 Tribunale  di  Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn.  263,
 264, 328 e  329  del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  13  e  16,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1996;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26 giugno 1996 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze  del  4
 dicembre  1992,  16  aprile 1993, 12 dicembre 1992 e 5 novembre 1992,
 pervenute, le prime due, il 1 marzo 1996 e,  le  ultime  due,  il  20
 marzo  1996,  ha sol-levato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 del-l'art.   12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n.
 306 (Modifiche  urgenti  al  nuovo  codice  di  proce-dura  penale  e
 provvedimenti  di  contrasto  alla criminalita' mafiosa), convertito,
 con modificazioni, nella legge  7 agosto 1992, n. 356;
   Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  48  del  1994,
 successiva   alla   pronuncia   delle  ordinanze  di  rimessione,  ha
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies,
 secondo  comma,  del  d.-l.  8  giugno  1992, n. 306, convertito, con
 modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n.  356,  e  che  pertanto,
 essendo    stata    la   norma   oggetto   di   impugnativa   espunta
 dall'ordinamento,  la  relativa  questione  deve  essere   dichiarata
 manifestamente  inammissibile  (v.,  da  ultimo, ordinanza n. 526 del
 1995);
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.