ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il 4 dicembre 1992, il 16 aprile 1993, il 12 dicembre 1992 e il 5 novembre 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 263, 264, 328 e 329 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 4 dicembre 1992, 16 aprile 1993, 12 dicembre 1992 e 5 novembre 1992, pervenute, le prime due, il 1 marzo 1996 e, le ultime due, il 20 marzo 1996, ha sol-levato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del-l'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di proce-dura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanza n. 526 del 1995); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.