ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2,  terzo
 comma,  8,  13  e  14,  primo comma, limitatamente alle parole "e 2",
 della legge della Regione Siciliana, approvata il 24 marzo 1996,  dal
 titolo  "Disposizioni  integrative  in  materia  di  urbanistica e di
 territorio e ambiente. Norme per il quartiere  Ortigia  di  Siracusa.
 Interventi  per  il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore
 di imprese alberghiere", promosso con ricorso del  Commissario  dello
 Stato  per  la  Regione  Siciliana,  notificato  il  1  aprile  1996,
 depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n.  13  del
 registro ricorsi 1996;
   Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore
 Valerio Onida;
   Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il ricorrente, e
 gli avvocati Francesco Castaldi e  Francesco  Torre  per  la  Regione
 Siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Il  Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana ha
 impugnato gli artt.  2,  terzo  comma,  8,  13  e  14,  primo  comma,
 limitatamente alle parole "e 2", della legge approvata dall'Assemblea
 regionale   siciliana   il   24   marzo  1996  recante  "Disposizioni
 integrative in materia di urbanistica e  di  territorio  e  ambiente.
 Norme  per  il  quartiere  Ortigia  di  Siracusa.  Interventi  per il
 quartiere fieristico  di  Messina.    Deroga  in  favore  di  imprese
 alberghiere"   per   violazione  degli  artt.    9,  25  e  97  della
 Costituzione, e 12 e 14 dello statuto speciale.
   In particolare l'art. 2, terzo comma, della legge, che introduce un
 meccanismo di silenzio-assenso nella procedura di rilascio del  nulla
 osta del presidente dell'ente Parco o dell'assessore regionale per il
 territorio    e    l'ambiente    ai    fini   della   concessione   o
 dell'autorizzazione in sanatoria relativa ad opere abusive  ricadenti
 nei parchi regionali e nelle riserve naturali, violerebbe gli artt. 9
 e  97  della  Costituzione,  in quanto applica il silenzio-assenso ad
 attivita'  amministrative  ad  elevata  discrezionalita',  mentre  in
 materia  ambientale  vi sarebbe sempre la necessita' di una pronuncia
 esplicita  dell'amministrazione  preposta  alla  tutela  del  vincolo
 ambientale;   l'art.  8,  che  detta  norme  di  accelerazione  delle
 procedure in materia di autorizzazioni paesistiche - disponendo,  tra
 l'altro,  che  esse  siano  rilasciate  dal  comune  nell'ambito  del
 procedimento di concessione  o  di  autorizzazione  edilizia,  ovvero
 autonomamente   in   caso   di   progetto  esente  da  concessione  o
 autorizzazione,  restando   alla   sovraintendenza   competente   per
 territorio  solo  il  potere  di annullare le determinazioni comunali
 entro 180 giorni -,  ed  esclude  l'obbligo  di  formulare  un  piano
 paesistico  per  le  aree  vincolate  di  dimensioni inferiori a 1000
 ettari, violerebbe gli artt. 9 e 97 della Costituzione, in quanto  il
 trasferimento della competenza ai comuni, privi di adeguate strutture
 tecniche,  si  tradurrebbe  inevitabilmente in un indebolimento della
 tutela del paesaggio; la stessa disposizione, poi, nel  prevedere  al
 sesto  comma  che  nelle  more della adozione del piano paesistico le
 sovraintendenze  competenti   emanino   un   regolamento   contenente
 prescrizioni,   modalita'  e  divieti  relativi  alle  trasformazioni
 dell'aspetto esteriore dei beni, violerebbe gli artt. 12 e  14  dello
 statuto speciale ai cui sensi i regolamenti dovrebbero essere emanati
 con  decreto  del  Presidente  del Governo regionale; l'art. 13 della
 legge, che prevede la possibilita' di attribuire la presidenza  delle
 commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro
 l'inquinamento   agli   stessi   dirigenti  regionali  preposti  alla
 segreteria  delle  commissioni  medesime,  facendo  cosi'  coincidere
 presidente  e  segretario della commissione, sarebbe in contrasto con
 il principio di buon andamento dell'amministrazione di  cui  all'art.
 97  della  Costituzione;  l'art.  14,  infine, in materia di scarichi
 idrici nei sistemi fognari da parte degli  insediamenti  del  settore
 ittico-conserviero,  nel  consentire  deroghe,  anche  in  senso meno
 restrittivo,  ai  limiti  di  accettabilita'  stabiliti  dalla  legge
 regionale  in  conformita'  a  quelli  previsti  dalla legge statale,
 contrasterebbe con l'art. 9 della Costituzione, comportando un vulnus
 al principio della tutela dell'ambiente, nonche' con l'art. 25  della
 stessa  Costituzione,  in  quanto  condurrebbe a legittimare condotte
 sanzionate penalmente dalla legge statale.
   2.  -  Il  Presidente  della  Regione  Siciliana,  costituitosi  in
 giudizio,   ha  chiesto  di  respingere  il  ricorso  come  infondato
 deducendo: quanto all'art.  2,  terzo  comma,  della  legge,  che  il
 silenzio-assenso  sarebbe  previsto  dalla legge quadro in materia di
 aree protette, n. 394 del 1991, nonche' da altre leggi anche  statali
 recenti,  e che il termine di 180 giorni previsto dalla legge sarebbe
 tale da consentire all'amministrazione  di  intervenire  agevolmente;
 quanto  all'art.  8,  che la legge non rimetterebbe esclusivamente ai
 comuni il controllo sul rispetto del vincolo paesistico, ma  solo  lo
 estenderebbe   ad   essi,   lasciando   ampi   poteri  in  capo  alle
 sovraintendenze; che la limitazione  dell'obbligo  di  pianificazione
 alle  sole  aree  di  maggiore  dimensione sarebbe ragionevole; che i
 regolamenti la cui emanazione e' attribuita alle sovraintendenze  non
 sarebbero  quelli dell'esecutivo previsto dall'art. 12 dello statuto,
 ma sarebbero analoghi ai regolamenti  dei  parchi  e  delle  riserve;
 quanto all'art. 13, che esso razionalizzerebbe l'organizzazione delle
 commissioni  provinciali  consentendo  che  i  segretari,  aventi gli
 stessi requisiti  necessari  per  l'attribuzione  delle  funzioni  di
 presidente,  possano  essere  nominati  essi  stessi presidenti delle
 commissioni;  quanto  all'art.  14,  che  il  vizio  denunciato   non
 sussisterebbe  in quanto la disposizione derogatoria, limitata ad uno
 specifico settore tipico della storia industriale siciliana,  avrebbe
 carattere eccezionale e temporaneo; la legge prevederebbe criteri che
 comportano  comunque  il  rispetto  dell'ambiente,  ed  opererebbe un
 bilanciamento  non irrazionale fra l'esigenza di tutela dell'ambiente
 e quella di tutela del lavoro e  dell'iniziativa  economica  privata;
 quanto  alla  dedotta  violazione dell'art. 25 della Costituzione, la
 legge   regionale   inciderebbe   sulla   fattispecie   penale   solo
 indirettamente,  in  via  provvisoria e per una ipotesi assolutamente
 specifica  come  quella  relativa  agli  insediamenti   del   settore
 itticoconserviero.
   3.  - Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 21
 maggio 1996 e' stata pubblicata la legge  impugnata,  come  legge  18
 maggio  1996,  n.  34,  con  omissione  delle disposizioni o parti di
 disposizione impugnate dal Commissario dello Stato.
                         Considerato in diritto
   Oggetto del giudizio di legittimita'  costituzionale  promosso  dal
 Commissario  dello  Stato  presso la Regione Siciliana sono gli artt.
 2, terzo comma, 8, 13 e 14, primo comma, limitatamente alle parole "e
 2", della legge approvata dall'Assemblea regionale  siciliana  il  24
 marzo 1996, per violazione degli artt. 9, 25 e 97 della Costituzione,
 e 12 e 14 dello statuto speciale.
   Come  accennato  nella  premessa in fatto, dopo l'instaurazione del
 presente giudizio la legge impugnata e' stata promulgata  come  legge
 18 maggio 1996, n. 34, con omissione di tutte le disposizioni o parti
 di disposizione impugnate dal Commissario dello Stato.
   Indipendentemente  da  ogni  questione  che  si  possa  prospettare
 intorno alla legittimita' della promulgazione  parziale  delle  leggi
 regionali  siciliane  in  pendenza  del giudizio di costituzionalita'
 promosso nei confronti delle medesime dal  Commissario  dello  Stato,
 con  omissione  delle  parti  oggetto  dell'impugnazione,  secondo la
 costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 205
 del 1996, nn. 493, 395 e 64  del  1995)  deve  ritenersi  cessata  la
 materia  del  contendere, in quanto l'avvenuto esaurimento del potere
 promulgativo, che si esercita  necessariamente  in  modo  unitario  e
 contestuale   rispetto   al   testo   oggetto   della   deliberazione
 legislativa, preclude definitivamente la possibilita'  che  le  parti
 della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o
 esplichino  una  qualsiasi  efficacia,  cosi'  privando di oggetto il
 giudizio di legittimita' costituzionale.