ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2751-bis
 numero  5  del  codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto
 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), promosso con ordinanza
 emessa il 4 ottobre 1995 dalTribunale  di  Firenze  nel  procedimento
 civile  vertente  tra  F.lli  Bianchet  s.n.c.  e Fallimento Edilizia
 Industrializzata Martini s.r.l., iscritta  al  n.  846  del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10 luglio 1996 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1. -   Nel corso di  un  procedimento  di  opposizione  allo  stato
 passivo  promosso  dalla  s.n.c.  F.lli  Bianchet  nei  confronti del
 Fallimento Edilizia Industrializzata Martini s.r.l., il Tribunale  di
 Firenze,  con ordinanza emessa in data 24 ottobre 1995, ha sollevato,
 in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della  Costituzione,  questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 2751-bis numero 5 cod.
 civ.  e  13,  sesto  comma,  della  legge  8  agosto  1985,  n.   443
 (Legge-quadro per l'artigianato).
   Premette  in fatto il giudice a quo che la s.n.c. F.lli Bianchet ha
 lamentato la propria esclusione, in sede di verificazione dello stato
 passivo, dalla categoria dei crediti privilegiati  e  la  conseguente
 ammissione   della   stessa      per   l'importo  insinuato  in  sede
 chirografaria.   Il giudice delegato,  infatti,  non  aveva  ritenuto
 sussistente  il  privilegio  ex  art.  2751-bis numero 5 cod. civ. in
 ragione  della  natura  e delle dimensioni dell'impresa; l'opponente,
 tuttavia, ha invocato il disposto di cui all'art.  13,  sesto  comma,
 della   legge  8  agosto  1985,  n.  443,  il  quale  stabilisce  che
 l'efficacia costitutiva dell'iscrizione  dell'impresa  artigiana  nei
 relativi  albi  fa  stato  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  con la
 conseguenza che il giudice non poteva che prendere atto dello  status
 di artigiano per la sola iscrizione nel registro.
   Osserva  il  rimettente  che,  ove  si  sia in presenza, come nella
 fattispecie, di un artigiano  residente  in  una  Regione  a  statuto
 speciale, i poteri del giudice circa la sussistenza della qualita' di
 impresa  artigiana,  sia  valutativi  che in punto di disapplicazione
 dell'atto di iscrizione nel relativo registro, vengono vanificati dal
 precetto dell'art.  13, sesto comma, della legge  n.  443  del  1985,
 secondo  cui  l'iscrizione  dell'impresa nei relativi albi fa stato a
 tutti gli effetti di legge.
   L'esclusione  di  qualsivoglia  sindacato  in  ordine  alla   reale
 consistenza  dell'impresa  comporterebbe, pertanto, che imprese nelle
 stesse situazioni dimensionali vengano trattate diversamente ai  fini
 della   collocazione   concorsuale,   con   evidente   disparita'  di
 trattamento.
   Osserva, infine, il giudice a quo che le  argomentazioni  contenute
 nella  sentenza  n.  336  del  1989 dovrebbero essere estese anche in
 punto di privilegio generale  sui  mobili,  materia  questa  che  non
 consentirebbe  violazioni  del principio di uguaglianza connesse alla
 mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati.
   2. - Nel giudizio  avanti  alla  Corte  costituzionale  non  si  e'
 costituita  alcuna  delle parti private ne' ha spiegato intervento il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  Tribunale   di   Firenze   dubita   della   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  2751-bis numero 5 cod. civ. e 13, sesto
 comma,  della  legge  8  agosto  1985,  n.  443   (Legge-quadro   per
 l'artigianato),  nella parte in cui non prevedono che, a fini diversi
 da quelli inclusi nelle materie di esclusiva potesta' regionale nelle
 Regioni a statuto speciale, il  giudice  possa  valutare  l'effettiva
 consistenza  dell'impresa  iscritta  come artigiana per riconoscere o
 meno il privilegio previsto dallo stesso art. 2751-bis numero 5  cod.
 civ. Tali disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 24
 e  117  della  Costituzione,  in  quanto imprese che si trovano nelle
 stesse situazioni dimensionali vengono trattate diversamente ai  fini
 della  collocazione  concorsuale  unicamente  in  ragione  della loro
 ubicazione territoriale.
   2. - La questione non  e'  fondata  nei  termini  che  verranno  di
 seguito precisati.
   L'interpretazione  data  dal  giudice  rimettente alla disposizione
 censurata non e' la sola consentita dalla lettera della legge  ed  e'
 inoltre contraddetta da parte della giurisprudenza. Lo stesso giudice
 a  quo  e'  pur  consapevole  del  fatto che, nonostante il letterale
 tenore dell'art. 5 della legge-quadro sull'artigianato, che qualifica
 "costitutiva" l'iscrizione nell'albo dell'imprese  artigiane,  alcune
 sentenze  riconoscono  al  giudice  la  possibilita'  di accertare se
 effettivamente sussistano i requisiti prescritti dalla legge  perche'
 un'impresa   venga   definita   artigiana.  Tuttavia  l'ordinanza  di
 rimessione rileva che, quando si tratti di un artigiano residente  in
 una  Regione a statuto speciale, i poteri del giudice, sia valutativi
 che in punto di disapplicazione  dell'atto,  vengono  vanificati  dal
 puntuale  precetto  dell'art.  13,  sesto  comma, della legge-quadro,
 secondo  cui  l'efficacia  costitutiva  dell'iscrizione  dell'impresa
 artigiana  nei  relativi  albi,  disciplinata dalle Regioni a statuto
 speciale e dalle Province  autonome  aventi  competenza  primaria  in
 materia di artigianato, fa stato a tutti gli effetti di legge.
   Il  rimettente,  pertanto, trae la conclusione per cui, oltre a non
 essere consentito al giudice nessun tipo di sindacato in ordine  alla
 reale consistenza dell'impresa, al medesimo sarebbe anche preclusa la
 possibilita'  di  disapplicare  l'atto  amministrativo di iscrizione,
 traducendosi tale attivita' in  una  non  consentita  disapplicazione
 della legge.
   3. - La disciplina dell'impresa artigiana e' da molto tempo oggetto
 di   vari   interventi   normativi  e  di  contrastanti  orientamenti
 giurisprudenziali e dottrinali.
   La  legge  25  luglio  1956,  n.  860,  che  costituisce  il  primo
 intervento  organico  sulla  materia, conteneva innanzitutto (art. 1,
 primo comma) l'affermazione secondo cui e' "artigiana,  a  tutti  gli
 effetti  di  legge,  l'impresa  che  risponde  ai  seguenti requisiti
 fondamentali"; dopo aver definito in tre  punti  tali  requisiti,  il
 legislatore  precisava  (art.  1,  secondo  comma)  che "la qualifica
 artigiana di un'impresa e' comprovata  dall'iscrizione  nell'albo  di
 cui  all'art.  9".  L'ultimo comma di tale disposizione stabiliva poi
 che l'iscrizione nell'albo e' condizione  per  la  concessione  delle
 agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.
   Nonostante  l'assenza  di  un'esplicita  previsione legislativa, la
 prevalente  interpretazione  dottrinale   e   giurisprudenziale   era
 orientata  nel  senso  che l'iscrizione fosse di natura costitutiva e
 che  pertanto  gli  enti  erogatori  dei   benefici   non   potessero
 disconoscere detta qualifica ai soggetti iscritti nell'albo, salvo la
 revisione  triennale  delle  imprese  iscritte  ed il procedimento di
 verifica previsto dagli artt. 10 e 11 della citata legge n.  860  del
 1956.
   Tuttavia   la   giurisprudenza   della  Corte  di  cassazione,  pur
 ravvisando  nell'iscrizione  natura  di  presupposto  necessario  per
 fruire  delle  agevolazioni,  specie tributarie, disposte a favore di
 tale categoria di imprese, precisava che essa non valeva a costituire
 ad altri fini un vero e proprio status delle imprese  stesse,  ne'  a
 far sorgere presunzioni vincolanti per altri effetti.
   4.  -  Nella  successiva legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, veniva
 affermato espressamente (art.  5,  quarto  comma)  che  "l'iscrizione
 all'albo  e'  costitutiva  e  condizione  per  la  concessione  delle
 agevolazioni a favore delle imprese artigiane". Da tale nuova formula
 sono derivati numerosi  contrasti  interpretativi;  il  Consiglio  di
 Stato,  con parere 3 ottobre 1986, ha ritenuto che la nuova legge non
 abbia apportato sostanziali  innovazioni  in  ordine  al  potere  del
 giudice  ordinario  di  sindacare l'atto amministrativo di iscrizione
 per fini diversi da quelli agevolativi.
   Piu' recentemente, la legge 29 dicembre 1993, n.  580  ha  disposto
 all'art. 8 che le imprese artigiane iscritte agli albi siano altresi'
 annotate  in una sezione speciale del nuovo registro istituito presso
 le  camere  di   commercio,   senza   peraltro   disporre   ulteriori
 innovazioni.
   Carattere   innovativo   va   invece   ravvisato   in  ordine  alla
 disposizione  contenuta  nell'ultimo   comma   dell'art.   13   della
 legge-quadro  n.  443  del 1985, secondo cui "le norme della presente
 legge non  si  applicano  nel  territorio  delle  Regioni  a  statuto
 speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in
 materia  di  artigianato  e  formazione professionale. Nelle medesime
 l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi  disciplinati  dai
 rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge".
   5. - Tale norma e' stata gia' oggetto di scrutinio, sia pure in via
 indiretta,  da  parte di questa Corte nella sentenza n. 336 del 1989,
 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  5,  nono
 comma,  del  d.-l.  30  dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29
 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui  disponeva  che  l'efficacia
 costitutiva   dell'iscrizione   dell'impresa  artigiana  negli  albi,
 disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto  speciale  o
 dalle  Province  autonome, che abbiano competenza primaria in materia
 di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli  effetti
 della definizione dell'impresa ai fini previdenziali.
   Pur  dichiarando  inammissibile  la  questione di costituzionalita'
 dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, la  Corte  ha
 espressamente   affermato   che   il   principio   costituzionale  di
 eguaglianza  non  consente  che   in   una   materia   quale   quella
 previdenziale  possano  sussistere disparita' di trattamento motivate
 dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti  interessati,  in
 mancanza   di   specifiche   peculiari  ragioni  tali  da  richiedere
 l'adozione di discipline differenziate.
   La sentenza n. 336 del  1989  e'  pervenuta  alla  declaratoria  di
 incostituzionalita'  della  norma del citato art. 5, nono comma - che
 fa esplicito riferimento all'art. 13, sesto comma, della legge n. 443
 del 1985 - per il  motivo  che  lo  stesso,  oltre  a  richiamare  il
 principio  per  cui l'iscrizione ha efficacia costitutiva a tutti gli
 effetti, aggiunge in modo  testuale  un  esplicito  riferimento  alla
 materia  previdenziale.  A  sostegno  della  pronuncia,  la  Corte ha
 argomentato nel senso che, essendo la materia  previdenziale  esclusa
 dalla  sfera di competenza normativa delle Regioni, non e' conforme a
 Costituzione che "la definizione di  impresa  artigiana  posta  dalle
 leggi delle Regioni o Province autonome dotate di competenza primaria
 in materia di artigianato abbia effetto a fini previdenziali".
   Cio'  non  esclude,  peraltro,  che, in relazione ad altri effetti,
 diversi da agevolazioni  di  natura  pubblicistica  o  dalla  materia
 previdenziale,   le  norme  oggetto  del  presente  giudizio  possano
 superare  il   vaglio   di   costituzionalita',   ove   correttamente
 interpretate.
   6.  -  Va innanzitutto rilevato che l'interpretazione fatta propria
 dal  giudice  a  quo  non   risulta   uniformemente   accolta   dalla
 giurisprudenza  di  merito;  parte  di  tale  giurisprudenza ritiene,
 infatti, che, avendo l'iscrizione  nell'albo  dell'imprese  artigiane
 natura  di  atto  amministrativo,  sussiste  il conseguente potere di
 disapplicazione da parte  del  giudice  ordinario  quando  questi  ne
 ravvisi  l'illegittimita'. E tale interpretazione, come gia' detto in
 precedenza, e' stata ripetutamente  ribadita  anche  dalla  Corte  di
 cassazione, la quale, sia pure sotto il vigore della precedente legge
 sull'artigianato,  ha  negato  che  la  mera  iscrizione  potesse far
 sorgere automaticamente il diritto  al  privilegio  di  cui  all'art.
 2751-bis numero 5 cod. civ.
   L'iscrizione  all'albo delle imprese artigiane costituisce, invero,
 presupposto necessario per fruire delle agevolazioni  previste  dalla
 legge-quadro,  ma non vale a costituire una presunzione assoluta, ne'
 a  determinare  uno  status  insindacabile  da  parte   del   giudice
 ordinario;  ne'  puo' pervenirsi a diversa conclusione per le imprese
 iscritte negli albi delle Regioni a statuto speciale senza  incorrere
 nella lesione del principio di uguaglianza.
   Benche',   infatti,   la  materia  dell'artigianato  rientri  nella
 competenza normativa primaria delle  Regioni  a  statuto  speciale  e
 delle  Province  autonome,  la  possibilita' di dettare una normativa
 parzialmente difforme e di maggior favore per  le  imprese  artigiane
 ivi ubicate, anche con effetti esterni a detti territori, incontra in
 ogni  caso  il  limite  costituito  dai principi della Costituzione e
 dalle norme fondamentali dello Stato, tra cui va  compreso  anche  il
 principio  della  parita'  di  trattamento  dei  soggetti nel diritto
 privato.
   Questa Corte ha, in proposito, piu' volte chiarito (v. sentenze nn.
 462 del 1995, 441 del  1994  e  35  del  1992)  che  il  limite  alla
 competenza   regionale  in  relazione  al  diritto  privato  si  basa
 sull'esigenza che sia assicurata su tutto il territorio nazionale una
 uniformita' di disciplina  e  di  trattamento  riguardo  ai  rapporti
 intercorrenti  tra i soggetti privati, trattandosi di rapporti legati
 allo svolgimento delle liberta' giuridicamente garantite ai  predetti
 soggetti  ed al correlativo requisito costituzionale del godimento di
 tale liberta' in condizioni di formale eguaglianza (artt. 2 e 3 della
 Costituzione).   Tale limite verrebbe  ad  essere  vulnerato  ove  si
 riconoscesse  il  diritto  al privilegio sui crediti, di cui all'art.
 2751-bis numero 5 cod.    civ.,  in  base  alla  mera  localizzazione
 territoriale dell'impresa creditrice.
   D'altra parte, poiche' la disposizione impugnata e' suscettibile di
 diversa   interpretazione,   va  ribadito  il  principio  piu'  volte
 affermato da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 296 del 1995 e  149
 del   1994)  secondo  cui  il  giudice  rimettente,  nell'operare  la
 ricognizione  del  contenuto  normativo  della   disposizione,   deve
 costantemente  essere  guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti
 costituzionali e quindi, ove un'interpretazione  appaia  confliggente
 con  alcuno  di  essi, e' tenuto - soprattutto in mancanza di diritto
 vivente - ad adottare letture alternative  maggiormente  aderenti  ai
 principi costituzionali altrimenti vulnerati.
   7.  -  Conclusivamente,  la  Corte  ritiene  che le norme impugnate
 vadano  interpretate  nel  senso  di  riconoscere  che   l'iscrizione
 all'albo  delle  imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a
 statuto speciale o Province autonome, costituisce il presupposto  per
 fruire  delle  agevolazioni  previste  dalla  legge-quadro o da altre
 disposizioni, ma non vale a  far  sorgere  una  presunzione  assoluta
 circa   la  qualifica  artigiana  dell'impresa  stessa  ai  fini  del
 riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice
 civile; al contrario, e' consentito al giudice di sindacare la  reale
 consistenza  dell'impresa  creditrice,  con  la conseguente eventuale
 disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo,  una
 volta accertatane l'illegittimita'.
   Cosi' interpretate, le norme denunziate si sottraggono alle censure
 di incostituzionalita'.