ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal  giudice
 per   le   indagini   preliminari  presso  la  Pretura  di  Pisa  nel
 procedimento penale a carico di Shrane Mustapha, iscritta al  n.  300
 del  registro  ordinanze  1996  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  26  giugno  1996  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto  che  il  giudice  per  le  indagini preliminari presso la
 Pretura di  Pisa  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160
 del codice penale nella  parte  in  cui  non  prevede  fra  le  cause
 interruttive della prescrizione la richiesta di emissione del decreto
 penale di condanna formulata dal pubblico ministero;
   e  che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
   Considerato  che  il  giudice  a  quo  nella  specie  richiede  una
 pronuncia  additiva  in  materia  penale  volta ad integrare la serie
 degli atti che tassativamente l'art. 160 del  codice  penale  enumera
 come  i  soli  idonei  a  produrre l'effetto di interrompere il corso
 della prescrizione;
     che una simile pronuncia - come gia' affermato nella ordinanza n.
 114 del 1983 e piu' di recente ribadito in numerose  altre  decisioni
 (v.  ordinanze  nn. 188, 193, 391 e 489 del 1993 e n. 144 del 1994) -
 palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte,  ostandovi
 il principio di legalita' sancito dall'art. 25 della Costituzione;
   e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.