ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  primo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 l'11 marzo 1996 dal Tribunale di  Ivrea  nel  procedimento  penale  a
 carico  di Bruzzese Antonio ed altra, iscritta al n. 448 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio  del  10  luglio  1996  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Bruzzese
 Antonio   e   Carta   Vanda,   il  Tribunale  di  Ivrea,  accogliendo
 un'eccezione del difensore degli imputati, ha sollevato, in relazione
 agli artt.  3, 24 e 25 della Costituzione, questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  23,  primo  comma, del codice di procedura
 penale, nella parte in cui prevede che, in caso  di  declaratoria  di
 incompetenza per territorio pronunciata dal giudice del dibattimento,
 gli   atti  vengano  trasmessi  direttamente  ad  altro  giudice  del
 dibattimento;
     che  l'eccezione   di   incompetenza   territoriale   era   stata
 precedentemente proposta davanti al giudice  dell'udienza preliminare
 presso il Tribunale di Torino e dallo stesso respinta;
     che  veniva successivamente accolta da quel Tribunale, e gli atti
 erano trasmessi al Tribunale di Ivrea;
     che, in ragione di tale vicenda  processuale,  gli  imputati  non
 avevano  potuto  avanzare  istanza  di  ammissione al rito abbreviato
 davanti al giudice dell'udienza preliminare presso  il  Tribunale  di
 Ivrea, competente per  territorio;
     che  quanto  premesso  sarebbe  conseguenza  del sistema previsto
 dagli artt. 22 e 23 del codice di procedura penale, i quali, dopo  la
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 76 del 1993, devono essere
 interpretati nel senso che, in caso di  incompetenza  per  territorio
 pronunciata  dal  giudice  del  dibattimento,  gli atti devono essere
 trasmessi al giudice del dibattimento  dichiarato  competente  e  non
 invece  al  giudice  dell'udienza preliminare o al pubblico ministero
 presso quest'ultimo;
     che tale sistema risulterebbe in contrasto con  il  principio  di
 uguaglianza  dei  cittadini  di  fronte alla legge, con il diritto di
 difesa e con il principio del giudice naturale,  inteso  anche  quale
 giudice  competente  per  territorio, rispettivamente contenuti negli
 artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;
     che tutto cio' si verificherebbe in quanto l'art. 23  del  codice
 di  procedura penale priverebbe l'imputato della facolta' di chiedere
 il giudizio abbreviato dinanzi al giudice competente per  territorio,
 con  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto  a  quegli
 imputati che hanno visto  correttamente  instaurato,  ab  initio,  il
 procedimento davanti al giudice competente per territorio;
   Considerato  che  questa  Corte,  con la sentenza n. 70 del 1996 ha
 deciso   una   identica   questione,   dichiarando   l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  23,  primo  comma, del codice di procedura
 penale, nella parte in cui dispone  la  trasmissione  degli  atti  al
 giudice   competente,   anziche'   al   pubblico   ministero   presso
 quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento abbia dichiarato con
 sentenza la propria incompetenza per territorio;
     che pertanto, venuta meno la norma denunciata,  la  questione  va
 dichiarata manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.