LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto da Frontini Dionisio avverso la sentenza n. 210 del 28 aprile 1992 della commissione tributaria di primo grado di Lecce e sentenza n. 4063 del 30 maggio 1990 della commissione tributaria di primo grado, rispettivamente sezione 4a, 6a e 5a. F a t t o Il signor Frontini Dionisio con piu' ricorsi relativi agli anni di imposte 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 aveva richiesto il rimborso delle trattenute Irpef, operate sulla pensione privilegiata spettantegli per infermita' contratta durante il servizio prestato nella pubblica sicurezza; il relativo giudicato si costituiva a seguito di ricorso alla commissione tributaria centrale, che dopo aver disposto la riunione del processo, con sentenza n. 4239/1992, si pronunciava confermando la sentenza di giudizio di secondo grado di Lecce, a lui sfavorevole. La commissione centrale peraltro, escludendo l'art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 - che prevede l'esenzione della ritenuta Irpef per le sole pensioni di guerra - potesse essere suscettibile di applicazione analogica, nella motivazione della predetta sentenza fu esplicito riferimento alla norma applicabile nel caso de quo e che all'art. 46, secondo comma del d.P.R. n. 597/1973, ora t.u. n. 917/1986, che assoggetta a tassazione Irpef le pensioni, fissando quindi un principio generale che il ricorrente, come la CTC sottolinea, non ha inteso impugnare di incostituzionalita'. Con successivi ricorsi relativi agli anni di imposte 87 e 88 il signor Frontini ripropone le motivazioni delle sue doglianze relative alla tassazione Irpef delle p.p.o. ottenute a seguito di infermita' contratta durante il servizio nella p.s., ma solleva anche questione di legittimita' costituzionale, che la commissione tributaria di primo grado di Lecce ha ritenuto manifestamente infondata, con motivazione non convincente ed in alcuni punti contraddittori. Il processo e' pervenuto a questo collegio a seguito di appello del contribuente Frontini - che propone questioni di estremo interesse, che meritano il dovuto approfondimento sotto il profilo della costituzionalita' delle norme regolanti la materia, qui citate. In particolare l'appellante ha ritenuto di sottoporre a giudizio del giudice di appello l'incongruenza dell'assoggettamento a tassazione Irpef della sua pensione in relazione alla esenzione invece della pensione di invalidita' Inail, sulla cui questione i giudici di prime cure hanno ritenuto di limitarsi ad affermare che trattasi di due distinti istituti, senza alcun approfondimento particolare. E' sfuggito peraltro ai giudici medesimi che l'esclusione dell'assoggettamento ad Irpef della pensione di invalidita' Inail, non scaturisce da alcuna norma che esplicatamente la rasenta (non e' previsto nell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973), ma da direttive dell'Amministrazione Finanziaria (circolare n. 29 del 31 maggio 1979 del Ministro del Tesoro, come conferma la nota diversificatoria della sede provinciale dell'Inail di Lecce. D i r i t t o E' proprio quindi sotto questo nuovo profilo che questo collegio intende riproporre al giudice delle leggi la complessa questione delle agevolazioni tributarie previste in materia pensionistica, che a giudizio del collegio remittente, non sembrano essere ispirate ad una sistematica unitaria e coerente. Dalla costante giurisprudenza esistente in proposito si evince che la gistificazione della esenzione Irpef nel settore delle pensioni di guerra e successivamente anche dell'analogo trattamento riconosciuto ai militari di leva, fosse quella che nella tipologia dei predetti trattamenti fosse presente non una componente previdenziale-reddituale, ma una risarcitoria (sentenze n. 151/1981 e 387/1989 della Corte costituzionale). Successivamente pero' lo sviluppo dei trattamenti agevolati ai civili ed erogato dal Ministero dell'interno hanno fatto emergere non piu' una ragione risarcitoria, mancando del tutto un rapporto cronologico con un evento in qualche modo imputabile ad un soggetto (come nel caso dell'Amministrazione dello Stato per gli eventi bellici), ma piuttosto ragioni di solidarieta' sociale. L'evoluzione quindi ha mancanza di un criterio sistematico ed unitario che giustifichi l'esenzione dell'Irpef ad alcuni trattamenti pensionistici, ove si consideri, come gia' ancitipato e rilevato dal collegio, che le pensioni corrisposte ai lavoratori vittime di infortuni sul lavoro (meglio conosciute come rendite Inail) non sono assoggettate ad Irpef, con una duplice anomalia che non puo' non essere sottolineato per la palese disparita' cui da' luogo rispetto ad analoghi trattamenti, quali le pensioni privilegiate ordinarie pur corrisposte per infermita' invalidante contratta in servizio. Da un lato infatti nessuna norma espressa prevede tale esenzione (l'art. 34 del piu' volte citato d.P.R. n. 601 non la elenca tra quelle ammesse al beneficio), dall'altro peraltro la cosiddetta rendita Inail, non puo' considerarsi di natura risarcitoria per giustificarne l'esenzione. Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso Dall'Irpef, se e' vero come e' vero che essa e' commisurata anche al salario percepito precedentemente dal lavoratore, come nelle pensioni privilegiate ordinarie e non quindi al solo danno patito. Sorge quindi legittimo il sospetto che pare piuttosto una prassi surrettizamente introdotta a giustificare il trattamento fiscale delle pensioni Inail, lasciando invece fuori tutte le altre pensioni privilegiate ordinarie, la cui natura non puo' assolutamente atteggiarsi con ragionevoli elementi di diversita' rispetto a quelle corrisposte dall'Inail. Del resto questa differenziazione tanto labile da essere quasi sfuggente non puo' mai comportare che sola una diversa motivazione, e non quindi la natura risarcitoria, potra' giustificare l'agevolazione fiscale; tanto lo si rileva anche in alcuni passaggi della sentenza n. 387/1989 della Corte costituzionale. In piu' punti l'avvocatura dello Stato, costituita in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, sia pure per diverse ragioni sottolinea come la pretesa differenza delle pensioni privilegiate tutelari, rispetto a quelle privilegiate comuni, basato sulla natura risarcitoria, appare ormai piu' una posizione di principio. Di talche' viene quindi a profilarsi un sistema di esenzioni ed agevolazioni non riconducibile ad un minimum logico, che ampliandosi nel tempo, anche sotto la spinta di motivazioni socio-assistenziali, ha ulteriormente indebolito la tesi della "natura risarcitoria" per giustificare le esenzioni medesime. Il quadro qundi alquanto confuso abbisogna di un pronunciamento del giudice delle leggi che nella questione de qua assume un particolare rilievo, dal momento che manca una espressa posizione dell'esenzione Irpef della rendita Inail, introdotta di fatto dall'Amministrazione finanziaria (vedi circolare n. 29 citata); per giustificarne il fondamento si e' fatto riferimento alla sua presunta natura risarcitoria in parte insussistente di per se', come detto, in parte ove pur sussistente, non piu' idonee a ricondurle in un quadro sistematico unitario e coerente. E' questa la motivazione che s'intende svilupparsi, che offre notevoli profili di novita' rispetto alle analoghe questioni anche gia' trattate con le sentenze nn. 151/1981 e poi 387/1989 della Corte costituzionale, che hanno sempre premiato l'aspetto risarcitorio delle pensioni ammesse al beneficio fiscale. I nuovi elementi introdotti con la presente ordinanza superano la natura risarcitoria dei trattamenti ammessi al beneficio fiscale, in quanto non sussistente come nel caso della rendita Inail, modellata anche sul salario precedentemente percepito dal lavoratore e comunque non riconosciuta dal legislatore, che non ne ha previsto l'esenzione. (art. 34 d.P.R. n. 601/1973) si rende percio' necessario un approfondimento del giudice delle leggi sulle ragioni della disparita' di trattamento riservato alle pensioni privilegiate ordinarie che invece la legge (art. 46, secondo comma, 597/1973 t.u. 917/1986) assoggetta alla tassazione.