LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sull'appello  proposto da
 Frontini Dionisio avverso la sentenza n. 210 del 28 aprile 1992 della
 commissione tributaria di primo grado di Lecce e sentenza n. 4063 del
 30  maggio  1990  della  commissione  tributaria  di   primo   grado,
 rispettivamente sezione 4a, 6a e 5a.
                               F a t t o
   Il  signor Frontini Dionisio con piu' ricorsi relativi agli anni di
 imposte 78, 79, 80, 81,  82,  83,  84,  85,  86  aveva  richiesto  il
 rimborso  delle trattenute Irpef, operate sulla pensione privilegiata
 spettantegli per infermita' contratta durante  il  servizio  prestato
 nella  pubblica  sicurezza;  il  relativo  giudicato  si costituiva a
 seguito di ricorso alla commissione  tributaria  centrale,  che  dopo
 aver disposto la riunione del processo, con sentenza n. 4239/1992, si
 pronunciava  confermando  la sentenza di giudizio di secondo grado di
 Lecce, a lui sfavorevole.
   La commissione centrale peraltro, escludendo l'art. 34  del  d.P.R.
 n. 601 del 1973 - che prevede l'esenzione della ritenuta Irpef per le
 sole pensioni di guerra - potesse essere suscettibile di applicazione
 analogica,  nella  motivazione  della  predetta sentenza fu esplicito
 riferimento alla norma applicabile nel caso de  quo  e  che  all'art.
 46,  secondo  comma del d.P.R. n. 597/1973, ora t.u. n. 917/1986, che
 assoggetta a tassazione  Irpef  le    pensioni,  fissando  quindi  un
 principio  generale che il ricorrente, come la CTC sottolinea, non ha
 inteso impugnare di incostituzionalita'.
   Con successivi ricorsi relativi agli anni di imposte  87  e  88  il
 signor Frontini ripropone le motivazioni delle sue doglianze relative
 alla  tassazione  Irpef delle p.p.o. ottenute a seguito di infermita'
 contratta durante il servizio nella p.s., ma solleva anche  questione
 di  legittimita'  costituzionale,  che  la  commissione tributaria di
 primo grado  di  Lecce  ha  ritenuto  manifestamente  infondata,  con
 motivazione non convincente ed in alcuni punti contraddittori.
   Il processo e' pervenuto a questo collegio a seguito di appello del
 contribuente  Frontini  - che propone questioni di estremo interesse,
 che  meritano  il  dovuto  approfondimento  sotto  il  profilo  della
 costituzionalita' delle norme regolanti la materia, qui citate.
   In  particolare  l'appellante  ha ritenuto di sottoporre a giudizio
 del  giudice  di  appello   l'incongruenza   dell'assoggettamento   a
 tassazione  Irpef  della  sua  pensione  in  relazione alla esenzione
 invece della pensione di invalidita' Inail,  sulla  cui  questione  i
 giudici  di  prime  cure hanno ritenuto di limitarsi ad affermare che
 trattasi  di  due  distinti  istituti,  senza  alcun  approfondimento
 particolare.   E'   sfuggito   peraltro   ai   giudici  medesimi  che
 l'esclusione  dell'assoggettamento  ad  Irpef   della   pensione   di
 invalidita'  Inail, non scaturisce da alcuna norma che esplicatamente
 la rasenta (non e' previsto nell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973),  ma
 da direttive dell'Amministrazione Finanziaria (circolare n. 29 del 31
 maggio   1979   del  Ministro  del  Tesoro,  come  conferma  la  nota
 diversificatoria della sede provinciale dell'Inail di Lecce.
                             D i r i t t o
   E' proprio quindi sotto questo nuovo profilo  che  questo  collegio
 intende  riproporre  al  giudice  delle  leggi la complessa questione
 delle agevolazioni tributarie previste in materia pensionistica,  che
 a  giudizio  del collegio remittente, non sembrano essere ispirate ad
 una sistematica unitaria e coerente.  Dalla  costante  giurisprudenza
 esistente   in  proposito  si  evince  che  la  gistificazione  della
 esenzione  Irpef   nel   settore   delle   pensioni   di   guerra   e
 successivamente   anche   dell'analogo  trattamento  riconosciuto  ai
 militari di leva, fosse  quella  che  nella  tipologia  dei  predetti
 trattamenti      fosse      presente      non      una     componente
 previdenziale-reddituale, ma una risarcitoria (sentenze n. 151/1981 e
 387/1989   della  Corte  costituzionale).  Successivamente  pero'  lo
 sviluppo dei trattamenti agevolati ai civili ed erogato dal Ministero
 dell'interno hanno fatto emergere non piu' una ragione  risarcitoria,
 mancando  del  tutto un rapporto cronologico con un evento in qualche
 modo imputabile ad un soggetto (come  nel  caso  dell'Amministrazione
 dello  Stato  per  gli  eventi  bellici),  ma  piuttosto  ragioni  di
 solidarieta' sociale. L'evoluzione quindi ha mancanza di un  criterio
 sistematico  ed  unitario  che  giustifichi l'esenzione dell'Irpef ad
 alcuni  trattamenti  pensionistici,  ove  si  consideri,  come   gia'
 ancitipato  e  rilevato  dal collegio, che le pensioni corrisposte ai
 lavoratori vittime di infortuni sul lavoro  (meglio  conosciute  come
 rendite  Inail)  non  sono  assoggettate  ad  Irpef,  con una duplice
 anomalia  che  non  puo'  non  essere  sottolineato  per  la   palese
 disparita'  cui  da' luogo rispetto ad analoghi trattamenti, quali le
 pensioni  privilegiate  ordinarie  pur  corrisposte  per   infermita'
 invalidante  contratta in servizio.  Da un lato infatti nessuna norma
 espressa prevede tale esenzione (l'art.  34  del  piu'  volte  citato
 d.P.R.  n.  601  non  la  elenca  tra  quelle  ammesse al beneficio),
 dall'altro  peraltro  la   cosiddetta   rendita   Inail,   non   puo'
 considerarsi di natura risarcitoria per giustificarne l'esenzione.
              Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso
   Dall'Irpef,  se  e' vero come e' vero che essa e' commisurata anche
 al salario  percepito  precedentemente  dal  lavoratore,  come  nelle
 pensioni  privilegiate  ordinarie  e non quindi al solo danno patito.
 Sorge quindi legittimo il sospetto  che  pare  piuttosto  una  prassi
 surrettizamente  introdotta  a  giustificare  il  trattamento fiscale
 delle pensioni Inail, lasciando invece fuori tutte le altre  pensioni
 privilegiate   ordinarie,   la  cui  natura  non  puo'  assolutamente
 atteggiarsi con ragionevoli elementi di diversita' rispetto a  quelle
 corrisposte  dall'Inail.    Del  resto  questa differenziazione tanto
 labile da essere quasi sfuggente non puo' mai comportare che sola una
 diversa motivazione, e non  quindi  la  natura  risarcitoria,  potra'
 giustificare  l'agevolazione  fiscale;  tanto  lo  si rileva anche in
 alcuni   passaggi   della   sentenza   n.   387/1989   della    Corte
 costituzionale.
   In   piu'   punti   l'avvocatura   dello   Stato,   costituita   in
 rappresentanza della Presidenza del Consiglio, sia pure  per  diverse
 ragioni   sottolinea   come  la  pretesa  differenza  delle  pensioni
 privilegiate tutelari, rispetto a quelle privilegiate comuni,  basato
 sulla  natura  risarcitoria,  appare  ormai  piu'  una  posizione  di
 principio.
   Di talche' viene quindi a profilarsi un  sistema  di  esenzioni  ed
 agevolazioni  non riconducibile ad un minimum logico, che ampliandosi
 nel tempo, anche sotto la spinta di motivazioni  socio-assistenziali,
 ha  ulteriormente  indebolito la tesi della "natura risarcitoria" per
 giustificare le esenzioni medesime. Il quadro qundi alquanto  confuso
 abbisogna  di  un  pronunciamento  del  giudice delle leggi che nella
 questione de qua assume un particolare rilievo, dal momento che manca
 una espressa posizione  dell'esenzione  Irpef  della  rendita  Inail,
 introdotta  di fatto dall'Amministrazione finanziaria (vedi circolare
 n.  29  citata);  per  giustificarne  il  fondamento  si   e'   fatto
 riferimento   alla   sua   presunta   natura  risarcitoria  in  parte
 insussistente di per se', come detto, in parte ove  pur  sussistente,
 non  piu'  idonee  a  ricondurle  in un quadro sistematico unitario e
 coerente.
   E'  questa  la  motivazione  che  s'intende  svilupparsi, che offre
 notevoli profili di novita' rispetto alle  analoghe  questioni  anche
 gia' trattate con le sentenze nn. 151/1981 e poi 387/1989 della Corte
 costituzionale,  che  hanno  sempre  premiato  l'aspetto risarcitorio
 delle pensioni ammesse al beneficio fiscale.
   I nuovi elementi introdotti con la presente ordinanza  superano  la
 natura  risarcitoria dei trattamenti ammessi al beneficio fiscale, in
 quanto non sussistente come nel caso della rendita  Inail,  modellata
 anche sul salario precedentemente percepito dal lavoratore e comunque
 non riconosciuta dal legislatore, che non ne ha previsto l'esenzione.
 (art.   34  d.P.R.  n.  601/1973)  si  rende  percio'  necessario  un
 approfondimento  del  giudice  delle  leggi   sulle   ragioni   della
 disparita'   di  trattamento  riservato  alle  pensioni  privilegiate
 ordinarie che invece la legge (art. 46, secondo comma, 597/1973  t.u.
 917/1986) assoggetta alla tassazione.