IL VICE PRETORE Sciogliendo la riserva in atti; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Rilevato che l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente Portoghese Adriana avverso l'art. 18 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 nella parte in cui non consente l'estinzione degli illeciti amministrativi sul collocamento, connessi a regolarizzazioni (condoni) effettuate gia' prima della emanazione della legge n. 724/1994 in quanto tale effetto estintivo si riferisce l'art. 18, secondo comma, della legge n. 724/1994 "ai soggetti gia' iscritti che risultano ancora debitori per contributi e premi omessi o pagati tardivamente" appare rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui introduce una ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che avevano richiesto i precedenti condoni previdenziali, (tra cui la ricorrente che ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 259/1990 aveva versato l'importo dei contributi omessi e l'importo delle somme aggiuntive) cosi' eliminando ogni debitoria contributiva, a coloro che hanno usufruito, peraltro a distanza di quattro anni, del condono previdenziale introdotto dalla legge n. 724/1994.