IL VICE PRETORE
   Sciogliendo la riserva in atti;
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Rilevato che l'eccezione di legittimita'  costituzionale  sollevata
 dalla  ricorrente Portoghese Adriana avverso l'art. 18 della legge n.
 724 del 23 dicembre 1994 nella parte in cui non consente l'estinzione
 degli  illeciti   amministrativi   sul   collocamento,   connessi   a
 regolarizzazioni  (condoni)  effettuate  gia'  prima della emanazione
 della legge n. 724/1994 in quanto tale effetto estintivo si riferisce
 l'art. 18, secondo comma, della legge n. 724/1994 "ai  soggetti  gia'
 iscritti  che risultano ancora debitori per contributi e premi omessi
 o  pagati  tardivamente"  appare  rilevante  e   non   manifestamente
 infondata,  in  relazione  all'art.    3  Cost.,  nella  parte in cui
 introduce una ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che
 avevano richiesto i precedenti condoni  previdenziali,  (tra  cui  la
 ricorrente  che  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto-legge n. 259/1990
 aveva versato l'importo dei contributi omessi e l'importo delle somme
 aggiuntive) cosi' eliminando ogni debitoria  contributiva,  a  coloro
 che hanno usufruito, peraltro a distanza di quattro anni, del condono
 previdenziale introdotto dalla legge n. 724/1994.