IL PRETORE
   Gatti  Luigi,  imputato, dl reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 530,
 primo e secondo comma, c.p., perche' con piu'  azioni  esecutive  del
 medesimo  disegno  criminoso  consumava  alcuni rapporti sessuali con
 Codazzi Sara, di anni quindici, e in piu' occasioni la  masturbava  e
 induceva  la  ragazza  a  masturbarlo;  fatto commesso in Gordona dal
 gennaio all'aprile 1995;
   Rilevato che  il  procuratore  della  Repubblica  ha  sollevato  la
 questione  di  legittimita'  dell'art.  1  legge  15 febbraio 1996 in
 riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 31, comma  secondo,  e  32
 Costituzione.
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza la pubblica accusa prospetta
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 15 febbraio 1996 in
 quanto contrario agli artt. 2, 29, primo comma, 31, comma secondo,  e
 32  Costituzione  nella parte in cui abroga l'art. 530 c.p. lasciando
 del tutto privi di tutela penale gli adolescenti in eta' compresa tra
 i quattordici e i sedici  anni  vittime  di  insidie  sessuali  -  in
 ipotesi  insidie  anche  omosessuali  -  da  parte di soggetti appena
 maggiorenni o anche gia' adulte.
   Cio' e ritenuto dalla parte istante in contrasto con l'art. 2 della
 Costituzione  che,  nel garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia
 come singolo sia nelle formazioni sociali, pone come momento centrale
 della tutela il diritto - sicuramente inviolabile - dell'  uomo  che,
 membro  della  famiglia,  si  presenta  verso  la societa' con il suo
 rapporto di crescita  e  con  le  sue  aspettative;  diritto  che  si
 concreta  dunque  nell'inviolabile  prerogativa  dell'adolescente  di
 essere lasciato crescere con il rispetto che gli compete.
   Si considerano intimamente  connessi  con  tale  diritto  e  quindi
 traditi  dalla novella in oggetto anche i diritti della famiglia come
 societa' fondata sul  matrimonio  riconosciuti  dall'art.  29,  primo
 comma,  Costituzione.    Prima  ancora  della  tutela economica della
 famiglia occorre infatti  garantire  la  sua  tutela  psicologica  ed
 etica,  non  potendo  essere  possibile  tutelare la famiglia, di cui
 l'adolescente e' il frutto e cio' per cui la stessa si e' costituita,
 gia' preventivamente accollando ai genitori il rischio della liceita'
 penale del divenire il proprio figlio o figlia oggetto di appetito  o
 perverso  desiderio  sessuale di un individuo anche in eta' avanzata,
 in assenza dei presupposti dei casi limite della costrizione mediante
 violenza, minaccia o abuso di autorita', di cui al nuovo art. 609-bis
 c.p. e delle circostanze aggravanti di cui all'art. 609-ter c.p.
   Rischio quest'ultimo ritenuto dal pubblico ministero gia' privo  di
 ragion  d'essere  nell'ottica  dell'effettiva  tutela della gioventu'
 predisposta dall'art. 31, secondo comma, Costituzione,  in  contrasto
 col  quale  si  pone  dunque  l'abrogazione  del  delitto  di  cui al
 previgente art. 530 c.p.
   Con la protezione della gioventu' il costituente ha pensato infatti
 a quella fascia di persone non ancora  adulte  ma  che  nello  stesso
 tempo  non  e'  rappresentata  piu' da bambini e che per cio' solo si
 configura come delicatissima in quanto, vivendo le prime pulsioni  di
 una  natura  non  ancora  formata  in  un  definito  sistema morale e
 psicologico,  puo'  essere  pregiudicata  per  tutta  una   vita   da
 esperienze sessuali (anche solo) abusivamente indotte.
   L'esigenza  quindi  sia  individuale  che  collettiva (laddove tale
 dimensione collettiva e' immediatamente correlata - in quanto da essa
 immediatamente  avvertita  -  alla   famiglia)   di   far   si'   che
 l'adolescente che sta crescendo possa fruire di tutte le possibilita'
 per portare a compimento il suo io in fieri e maturare secondo le sue
 proiezioni  senza  che  nessuno  lo  disturbi  lungo il suo difficile
 cammino, trova dipoi compimento  ed  espressione  nella  fondamentale
 tutela  della  salute  garantita  dall'art.  32,  primo  comma, della
 Costituzione  quale  diritto   dell'individuo   e   interesse   della
 collettivita', tanto piu' fondamentali ed irrinunciabili per il primo
 e  per  la  seconda  se  riferiti  ad  individui  psicologicamente  e
 moralmente piu' deboli.
   La  questione  di   legittimita'   costituzionale   incidentalmente
 sollevata  da  parte  del pubblico ministero si presenta innanzitutto
 rilevante  ai  fini  della  decisione  oltreche'  non  manifestamente
 infondata.
   La rilevanza della questione si determina infatti in relazione alla
 richiesta avanzata dalla difesa di pronunciare in camera di consiglio
 sentenza  inappellabile  di non doversi procedere a termini dell'art.
 469  c.p.p.  attesa  l'invocata  espressa  abrogazione  per   effetto
 dell'art.  1  della  legge  n.  66, 15 dicembre 1996 del reato di cui
 all'art. 530 c.p. che prevedeva e puniva come reato il medesimo fatto
 contestato all'odierno imputato (corruzione di minorenni per avvenuta
 consumazione  di  alcuni  rapporti sessuali da parte di Gatti Luigi -
 maggiorenne all'epoca  dei  fatti  -  con  C.  S.  in  eta'  compresa
 quest'ultima tra i 14 e i 16 anni).
   Ma la questione si presenta altres' non manifestamente infondata.
   Acquisito   in  psicologia  il  dato  dell'estrema  complessita'  e
 varieta' del percorso  di  maturazione  e  formazione  dell'individuo
 durante  l'eta'  adolescenziale (sicuramente ricompresa tra i 14 e 16
 anni), come percorso cioe' che a  prime  fasi  di  spinte  in  avanti
 contrappone  fasi  di  rallentamento  o anche di arresto del processo
 evolutivo e che varia da individuo a  individuo  secondo  il  diverso
 divenire   nel   tempo   dei   momenti   di   sviluppo   psicologico,
 indubitabilmente  permane  l'esigenza  di  garantire   e   preservare
 l'adolescente  nelle  sue fisiologiche timidita' ed incertezze, nella
 consapevolezza che la piena disponibilita' dei propri atteggiamenti e
 delle proprie condotte va riconosciuta all'individuo maturo e  adulto
 e  non  anche  all'infrasedicenne  (intendendosi  per  tale  tanto la
 persona cui manca un giorno per il  compimento  del  sedicesimo  anno
 d'eta'  quanto  la  persona  che  da  appena  un giorno ha compiuto i
 quattordici anni) cui tale autonomia e libera indipendenza, per poter
 essere riscontrata e verificata  solo  in  riferimento  alla  singola
 personalita', non puo' certo essere assunto dal legislatore come dato
 presumibile scientificamente.
   Eppure,  se  tali considerazioni appaiono perfettamente compatibili
 con il nuovo intento di base della  novella  di  cui  alla  legge  n.
 66/1996  rivelano  al contempo l'irragionevolezza del vuoto di tutela
 improvvisamente apertosi per effetto della stessa.
   La  legge  in  questione  infatti  nel  predisporre  una  nuova   e
 rafforzata  tutela  contro  i  reati sessuali, ricondotti tra i reati
 contro la liberta' personale, ha specificamente operato nel senso  di
 accordare una maggiore tutela dei minori contro gli abusi sessuali, e
 cio'  sotto  il  profilo  sia  di  un'inasprimento  sanzionatorio sia
 dell'introduzione di nuove fattispecie delittuose tra cui  quella  di
 cui all'art. 609-quater c.p. rubricata "atti sessuali con minorenne".
   Tuttavia,  al  di  fuori delle ipotesi espressamente contemplate da
 quest'ultimo articolo e da quelle di cui ai  nuovi  artt.  609-bis  e
 609-ter c.p., puo' cogliersi che persona offesa di abusi sessuali non
 e'  piu'  considerato  il  minore di 16 anni bensi' solo quello di 14
 anni, a tale limite di eta'  essendosi  pertanto  ridotta  la  tutela
 penale   predisposta   dall'ordinamento   che   cosi'   e'  venuto  a
 depenalizzare - per espressa abrogazione della fattispecie di cui  al
 previgente art. 530 c.p. e sostituzione di essa con la piu' ristretta
 fattispecie di cui al nuovo art. 690-quinquies c.p. - la consumazione
 di  atti  sessuali nei confronti o in presenza del minorenne, in eta'
 compresa tra i quattordici e i sedici anni, purche' consenziente (con
 il limite che la pienezza di tale consenso puo' comunque  avere  alla
 luce  di quanto prima considerato) e non legato al soggetto attivo da
 uno dei rapporti di cui all'art. 609-quater c.p.
   Invero l'approntamento o, meglio, il mantenimento della  necessaria
 tutela     del    minore    infrasedicenne,    irragionevolmente    e
 contradditoriamente espunta dall'ordinamento, potrebbe ottenersi, sul
 terreno   ermeneutico   della   qualificazione   della    fattispecie
 delittuosa,  ravvisandosi,  con  riferimento al fatto concreto di cui
 all'odierna  imputazione  e in relazione al combinato disposto di cui
 agli artt. 3 e  6  legge  n.  66/1966,  un'ipotesi  non  di  abolitio
 criminis  bensi'  di  mera  successione  di  leggi  penali  nel tempo
 addivenendosi conseguentemente alle  diverse  implicazioni  pratiche,
 rispettivamente, di cui al secondo o al terzo comma dell'art. 2 c.p.;
 in  particolare  ritenendosi ricontemplata la "vecchia" corruzione di
 minorenni di cui all'art. 530  c.p.  -  limitatamente  agli  atti  di
 libidine  compiuti  su persona infrasedicenne e ultraquattordicenne -
 nel disposto di cui al secondo conuna, n. 1), nuovo  art.  609  c.p.,
 vale  a  dire  nell'area  della punibilita' prevista per chi "induce"
 taluno  a  subire  atti  sessuali  abusando   delle   condizioni   di
 "inferiorita'  fisica o psichica" della persona offesa al momento del
 fatto e a prescindere dall'eta' della stessa.
   Purtuttavia il giudicante e' consapevole che il ricorso a  siffatto
 criterio  interpretativo  si  scontra con insuperabili considerazioni
 dettate dal rigore formale ed ermeneutico cui operazioni di  talfatta
 debbono  comunque  essere  sottoposte. Il rilievo e' cioe' che appare
 inequivoca la volonta'  del  legislatore  di  eliminare  radicalmente
 dall'ordinamento la punibilita' di fatti analoghi a quelli per cui si
 procede  e  conseguentemente  di  abbassare  la  soglia di tutela del
 minorenne ora, in generale,  identificato,  salvo  specifiche  e  del
 tutto  particolari  ipotesi  espressamente contemplate dalla novella,
 unicamente con la persona minore di quattordici anni.
   E cio' almeno per due rilievi essenziali: il  primo  e'  costituito
 dal  dato  che  la fattispecie di cui al nuovo  art. 609-bis, secondo
 comma, n. 1), gia'  era  prevista  dall'abrogato  art.  519,  secondo
 comma, n. 3), c.p., nel vigore cioe' di una disciplina in cui accanto
 a  tale  ultima  ipotesi  era  prevista,  in aggiunta, l'ulteriore ed
 autonoma tutela dell'infrasedicenne nelle forme di cui al  previgente
 art.  530 c.p. La riedizione integrale quindi della prima fattispecie
 (ancorche'  nell'ambito di un inasprimento sanzionatorio) e non anche
 della seconda e' di per se' incompatibile con un'intento  legislativo
 solo  modificativo e non anche abrogativo della vecchia corruzione di
 minorenni.
   Il secondo e' dato dall'espressa abrogazione operata dall'art.    1
 legge  n.  66/1996 dell'art. 530 c.p. e dalla previsione, questa si',
 nell'ambito di  un  fenomeno  di  successione-sostituzione  di  leggi
 penali  del  tempo,  della nuova fattispecie (identicamente rubricata
 sotto il nome) di "corruzione di minorenni" ed avente contenuto  piu'
 ristretto  tanto  con  riferimento alle qualita' del soggetto passivo
 (deve trattarsi di minore di 14 anni e non piu' anche di 16  anni)  e
 alle  modalita'  della  condotta  (consistente solo nel compiere atti
 sessuali in presenza del minore e non anche sulla sua persona).
   I dubbi di legittimita' sollevati dalla  pubblica  accusa  appaiono
 pertanto  condivisibili  sicche' la questione, rilevante nel presente
 giudizio   nei   termini   sopra   indicati,   puo'   ritenersi   non
 manifestamente infondata.