LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Cerrone Mario avverso avviso di accertamento. Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso Con ricorso del 1 dicembre 1992, prot. 11181, Cerrone Mario, residente in San Salvo, proponeva gravame avverso l'iscrizione a ruolo n. 2800402, notificata il 6 ottobre 1992, cui risulta iscritta da parte del Centro servizi di Pescara una imposta Ilor ammontante in complessive L. 2.600.680. Sosteneva il ricorrente che l'iscrizione a ruolo era illegittima e l'imposta con le relative sanzioni non erano dovute in quanto afferenti alla differenza tra il dichiarato nel quadro "G" del mod. 740, anno d'imposta 1989, calcolato dunque in base al reddito effettivo dell'impresa, e la presunzione di capacita' contributiva prevista dall'art. 79, sesto comma, t.u.i.r., quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dall'art. 8 d.-l. 2 marzo 1989 n. 69 convertito nella legge n. 154/1989. A parere del ricorrente dunque il ruolo cosi' emesso sarebbe illegittimo con particolare riguardo alla capacita' contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione e per tale fatto, eccepiva in via preliminare la incostituzionalita' della norma per palese contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. D i r i t t o Rileva la Commissione che la questione posta dal ricorrente circa la eccezione di incostituzionalita' dell'art. 79, comma sesto, t.u.i.r., e' rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. La norma in esame in effetti impone, in ogni caso e senza offrire al contribuente la possibilita' di dare prova contraria, di dichiarare un reddito minimo fissato a priori dal legislatore anche se non effettivamente conseguito. Si violano in tale ipotesi i principi di capacita' contributiva ex art. 53 della Costituzione e di eguaglianza di trattamento ex art. 3 della Costituzione che costituiscono, d'altra parte, gli unici principi costituzionali afferenti la materia tributaria. Il costituente, quindi, non ha preteso fissare alcun altro vincolo per il legislatore all'infuori del rispetto della progressivita' e della capacita' contributiva del cittadino-contribuente.