LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto da
 Cerrone Mario avverso avviso di accertamento.
              Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso
   Con ricorso del  1  dicembre  1992,  prot.  11181,  Cerrone  Mario,
 residente  in  San  Salvo,  proponeva  gravame avverso l'iscrizione a
 ruolo n. 2800402, notificata il 6 ottobre 1992, cui risulta  iscritta
 da parte del Centro servizi di Pescara una imposta Ilor ammontante in
 complessive L.  2.600.680.
   Sosteneva  il ricorrente che l'iscrizione a ruolo era illegittima e
 l'imposta con  le  relative  sanzioni  non  erano  dovute  in  quanto
 afferenti  alla  differenza tra il dichiarato nel quadro "G" del mod.
 740, anno  d'imposta  1989,  calcolato  dunque  in  base  al  reddito
 effettivo  dell'impresa,  e  la presunzione di capacita' contributiva
 prevista dall'art. 79, sesto comma, t.u.i.r., quale risulta a seguito
 delle modificazioni apportate dall'art. 8 d.-l. 2 marzo  1989  n.  69
 convertito nella legge n. 154/1989.
   A  parere  del  ricorrente  dunque  il  ruolo  cosi' emesso sarebbe
 illegittimo con particolare riguardo alla capacita'  contributiva  di
 cui all'art.  53 della Costituzione e per tale fatto, eccepiva in via
 preliminare  la  incostituzionalita' della norma per palese contrasto
 con gli artt.  3 e 53 della Costituzione.
                             D i r i t t o
   Rileva la Commissione che la questione posta dal  ricorrente  circa
 la  eccezione  di  incostituzionalita'    dell'art.  79, comma sesto,
 t.u.i.r., e' rilevante e non manifestamente infondata  per  contrasto
 con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
   La  norma  in esame in effetti impone, in ogni caso e senza offrire
 al  contribuente  la  possibilita'  di  dare  prova   contraria,   di
 dichiarare  un  reddito minimo fissato a priori dal legislatore anche
 se non effettivamente conseguito.
   Si violano in tale ipotesi i principi di capacita' contributiva  ex
 art.  53 della Costituzione e di eguaglianza di trattamento ex art. 3
 della  Costituzione  che  costituiscono,  d'altra  parte,  gli  unici
 principi costituzionali afferenti la materia tributaria.
   Il  costituente, quindi, non ha preteso fissare alcun altro vincolo
 per il legislatore all'infuori del rispetto  della  progressivita'  e
 della capacita' contributiva del cittadino-contribuente.