IL PRETORE
   Rilevato che il sistema di accertamento e di riscossione dei C.A.U.
 si fonda sull'unico articolo del r.d.-l. 28 novembre 1938 n. 2138, il
 quale ha introdotto il principio, tutt'ora  vigente,  secondo  cui  i
 contributi  che  i  datori  di  lavoro nell'agricoltura sono tenuti a
 pagare "sono stabiliti sulla  base  dell'effettivo  impiego  di  mano
 d'opera  per  ogni azienda agricola", in particolare sulla base delle
 giornate  lavorative  effettuate,  per  cui  piu'  e'  la  manodopera
 impiegata  piu'  sono  le quote C.A.U. da pagare, demandando siffatto
 decreto a decreti legislativi emanati in virtu' di  successive  leggi
 di   delega  la  determinazione  annuale  della  misura  dei  singoli
 contributi;
   Osservato  che  il  r.d.-l.   non   prende   in   alcun   modo   in
 considerazione,   ai   fini  dell'imposizione  degli  oneri  sociali,
 situazioni sostanzialmente diversificate rinvenibili nelle  obiettive
 differenze  fra  i  diversi  tipi  di coltura praticate nelle diverse
 regioni  geografiche  ovvero  anche  all'interno  di  una stessa zona
 agricola, ed al conseguente necessario incremento di impiego di  mano
 d'opera  in  certe zone e per certe colture rispetto ad altre, con la
 grave conseguenza di produrre irragionevoli disparita' di trattamento
 tra gli imprenditori agricoli;
   Ritenuto, infatti, che siffatto sistema unitario ed indifferenziato
 per il pagamento delle quote contributive  tralascia  di  considerare
 gli   obiettivi   indici   di   redditivita',   quale   rapporto  tra
 produttivita' e costi, riferibili ai  singoli  tipi  di  colture  ed,
 accentuando    illegittime    sperequazioni   dovute   alla   mancata
 diversificazione nella determinazione dei contributi,  mortifica,  in
 conseguenza, quegli imprenditori agricoli che, per il tipo di colture
 praticate,  si  vedono  costretti  ad  una  maggiore utilizzazione di
 manodopera,  al  pagamento,  in  misura  incisiva,  dei   contributi,
 pagamento nient'affatto bilanciato da un maggior ricavo nella vendita
 del  prodotto,  i  cui  prezzi, del tutto svincolati dalla logica dei
 costi connessi al  maggior  utilizzo  di  manodopera  medesima,  sono
 dettati dalle esigenze del mercato;
   Rilevato   che  per  le  aziende  di  montagna  e'  stata  disposta
 l'esenzione  dal  pagamento  dei  contributi,   sancendo   la   Corte
 costituzionale  (sentenza 30 dicembre 1985, n. 370) la illegittimita'
 costituzionale - per  contrasto  con  i  principi  di  eguaglianza  e
 ragionevolezza  - degli artt. 8 della legge n. 52 e 7 e 8 della legge
 nelle parti in  cui  non  prevedono  l'esenzione  dal  pagamento  dei
 contributi  agricoli  unificati anche per i territori montani ubicati
 ad altezza inferiore ai 700 mt sul livello  del  mare,  valutando  la
 Consulta   quale  criterio  idoneo  a  giustificare  l'esenzione  dal
 pagamento degli oneri sociali quello della (bassa)  redditivita'  dei
 terreni e delle relative colture, e non gia' quello dell'altitudine;
   Considerato che pur essendo la produttivita' delle aziende agricole
 delle  zone  di  pianura  senz'altro maggiore rispetto a quella delle
 colture di montagna, questa produttivita' e' necessariamente  gravata
 da  costi assai piu' ingenti, sicche' la redditivita', quale rapporto
 tra produttivita'-costi, e' senz'altro minore: per  cui  sembrerebbe,
 alla  luce  dell'interpretazione  accolta  dalla Consulta, secondo la
 quale la circostanza del carattere montano o meno del  territorio  e'
 solo  un  indice  della ridotta redditivita', quest'ultimo unico dato
 sostanzialmente  significativo,  che  il  sopra   descritto   sistema
 unitario ed indifferenziato per il pagamento delle quote contributive
 violi  i  principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza,
 appalesandosi la necessita' di una previsione che, nel  rispetto  dei
 predetti   principi,   disponga  una  eguale  esenzione  dell'obbligo
 contributivo;
   Ritenuto  che  la  pretestuosa  obiezione,  che   potrebbe   essere
 sollevata,  secondo la quale nulla vieta agli imprenditori di colture
 pianeggianti di  cambiare  colture  e  coltivazioni  potrebbe  essere
 rivolta anche nei confronti degli imprenditori di zone montane;
   Osservato,   altresi,   che  negli  ultimi  dieci  anni,  l'aumento
 percentuale dei contributi appare sproporzionato rispetto all'aumento
 dei  prodotti  agricoli  con  grave   pregiudizio   degli   interessi
 individuali  degli imprenditori, costituzionalmente tutelati: per cui
 potrebbe ipotizzarsi  un  evidente  contrasto  con  l'art.  41  della
 Costituzione  nella  misura  in  cui tutela la liberta' di iniziativa
 economica  privata ed il conseguente diritto dell'imprenditore ad una
 remunerazione  che  non  limiti  l'ulteriore  esercizio  di  siffatta
 liberta';