Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente pro-tempore
 della  Giunta  regionale on. dott. Giancarlo Galan, rappresentata e
 difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in  virtu'  di
 deliberazione  di G.R. n. 3452 del 29 luglio 1996 di autorizzazione a
 stare in giudizio, dagli avvocati Romano Morra e professori  Giuseppe
 Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliati presso
 lo  studio  di  quest'ultimo,  in Roma, lungotevere delle Navi n. 30,
 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la  dichiarazione
 di  illegittimita' costituzionale del decreto-legge 8 luglio 1996, n.
 353, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 158  dell'8
 luglio   1996  "Interventi  urgenti  nei  settori  agricoli  e  fermo
 biologico della pesca per il 1996" (All. 1), quanto all'art. 2, commi
 primo e quarto, nella parte in cui si prescrive che i  bollettini  di
 aggiornamento  degli  elenchi dei produttori da pubblicarsi dall'AIMA
 entro il 31 marzo  1996,  senza  adeguata  partecipazione  regionale,
 costituiscono  accertamento  definitivo  delle posizioni individuali,
 sostituiscono ad ogni effetto i bollettini precedentemente pubblicati
 e vincolano gli acquirenti ai fini della trattenuta e del  versamento
 del prelievo supplementare; all'art. 2, comma secondo, nella parte in
 cui  tale  disposizione  sospende  fino  al 31 marzo 1997 l'efficacia
 dell'art. 2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994, n.  727,  convertito  con
 modificazioni  in  legge  24  febbraio 1995, n. 46; all'art. 2, comma
 terzo, nella parte in cui tale disposizione introduce un  sistema  di
 ricordi  estremamente  oneroso per gli operatori; quanto all'art.  3,
 commi primo, secondo e terzo, nella parte  in  cui  i  meccanismi  di
 compensazione    ivi   previsti   penalizzano   irragionevolmente   e
 retroattivamente la regione ricorrente e quanto  infine  all'art.  3,
 commi  quarto  e  quinto  nella  parte in cui il programma volontario
 della produzione e la correlata redistribuzione di quote aggravano la
 predetta penalizzazione.