IL PRETORE O s s e r v a Il presente giudizio riguarda la richiesta di Fanara Grazia, invalida civile, nei confronti della Eurofili Filature Pettinata S.r.l. di dare attuazione immediata all'atto di avviamento obbligatorio ex legge n. 482/1968 disposto in data 9 novembre 1995 dall'U.P.L.M.O di Vercelli o quanto meno di risarcirle i danni patiti ragguagliati alle mancate retribuzioni dalla data di quel provvedimento a quella dell'effettiva assunzione (avvenuta in data 11 marzo 1996). Invero nel momento in cui la lavoratrice si era presentata alla convenuta per l'assunzione, la ditta aveva richiesto al medico di fabbrica competente (privato) una visita preventiva che ne accertasse l'idoneita' alle mansioni di addetto alla preparazione o di addetto alla filatura ed il sanitario aveva concluso per la non idoneita'; successivamente era stato adito dal datore di lavoro il collegio medico di cui all'art. 20 legge n. 482/1968 e quest'organo aveva concluso per la sua idoneita', in quanto "la natura ed il grado della sua infermita' non possono essere di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti". Orbene alla luce della normativa sull'avviamento obbligatorio al lavoro, quest'ipotesi e' espressamente prevista dal quarto comma art. 20 legge n. 482/1968, in base al quale il datore di lavoro, che, in attesa del giudizio del collegio medico (struttura pubblica unica legittimita' a questo tipo di accertamento, in base a tale stessa normativa), preferisca non assumerlo, in caso poi di giudizio positivo di idoneita', dovra' corrispondere al lavoratore le retribuzioni perdute e cioe' il datore di lavoro si assume il rischio della propria decisione di non assumere. Normativa quindi chiarissima che tutela il rispetto nei confronti delle categorie meno forti dei lavoratori di un atto amministrativo di avviamento spesso e comprensibilmente non gradito dai datori di lavoro. La decisione sarebbe stata quindi semplice ed univoca. Ma occorre aver riguardo ora alla nuova normativa introdotta con il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, i cui termini ultimi per l'adeguamento da parte del datore di lavoro sono piu' volte slittati (vedi da ultimi d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242). Orbene all'art. 4 di detta normativa e' espressamente imposto al datore di lavoro di nominare un medico di fabbrica che viene definito medico competente ai fini della valutazione dei rischi ambientali, dell'informazione dei lavoratori sugli stessi e sul loro "monitoraggio" e nel biellese molti datori di lavoro hanno gia' provveduto a tale nomina, pur non essendo ancora scaduto per il datore di lavoro il termine ultimo assegnato (1 luglio 1996 o 1 gennaio 1997, a seconda del dato occupazionale dell'azienda, vedasi appunto decreto legislativo n. 242/1996) e quindi di fatto attuano gia' nella loro azienda tali disposizioni (si ricordi che le aziende tessili biellesi sono state indicate da una circolare del Ministero del lavoro come aziende a rischio ambientale non solo per la rumorosita'). E specificamente l'art. 16 prevede che il medico competente (organo monocratico a carattere privatistico, pur dovendo possedere i requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 626/1994), effettui la sorveglianza sanitaria a mezzo non solo di accertamenti periodici (art. 16, secondo comma, lett. b), ma anche di "accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica" (art. 16, comma 2, lett. a). Contro l'eventuale giudizio di inidoneita' cosi' espresso, anche nel caso di accertamento preventivo, il decreto legislativo n. 242/1996 ha stabilito, modificando espressamente l'art. 17, comma terzo, del decreto legislativo n. 626/1994, l'informativa scritta al datore di lavoro ed al lavoratore, consentendo quindi il ricorso entro trenta gioni all'organo di vigilanza territoriale (organo comunque diverso dal collegio medico di cui alla legge n. 482/1968). Si osserva comunque che nel caso di specie tale informativa non era neppure prevista, essendosi verificata la vicenda prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 242/1996. Ed e' proprio questo accertamento preventivo, voluto per la maggiore tutela della salute del lavoratore dalla normativa di attuazione alle direttive CEE, che e' stato disposto nel caso di specie dal datore di lavoro e che ha portato al primo giudizio di inidoneita'. Accertamento privatistico che sarebbe stato illegittimo alla luce della legge sull'avviamento obbligatorio, ma che diventa legittimo alla luce della nuova normativa, normativa che riguardando tutti i lavoratori non puo' non interessare anche la sottospecie dei lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente, forse piu' bisognosa di altre di tutela. Ne deriva la rilevanza nel presente giudizio di tale accertamento e di tale normativa. E a ben vedere i giudizi che esprimono da una parte il medico competente, ex artt. 16-17 decreto legislativo n. 626/1994, ed il collegio medico, su ricorso del datore di lavoro, ex art. 20, primo e secondo comma, legge n. 482/1968 (diversamente nel caso di ricorso del lavoratore ex art. 20, comma terzo, per cui anche quest'organo si esprime sulla compatibilita' con le mansioni), sono giudizi non omogenei e quindi non comparabili, vertendo il primo sul profilo maggiormente sanitario della compatibilita' con le mansioni specifiche, il secondo sul profilo piu' amministrativo della compatibilita' con la sicurezza dei compagni e degli impianti e quindi pare impraticabile l'escamotage giudiziario di demandare l'accertamento di idoneita' ad una Ctu che tenga conto di entrambi gli aspetti (comunque un tale esame congiunto sarebbe non corretto ai sensi o dell'una o dell'altra normativa). Con la previsione di un tale accertamento preventivo non e' chi non veda come di fatto si venga a vanificare nella maggior parte dei casi, tra l'altro con un giudizio maggiormente calato nell'ambiente di lavoro sotto il profilo sanitario, l'atto di avviamento obbligatorio, risolvendosi la tutela della salute (art. 32 Cost.) del lavoratore in una lesione aprioristica del diritto al lavoro ed alla pari dignita' dei cittadini invalidi (artt. 35 e 38 Cost.). Ne' si potrebbe biasimare in alcun modo il datore di lavoro che si e' limitato ad adempiere al dettato legislativo e che non adempiendo incorrerebbe nel regime sanzionatorio previsto dalla legge stessa. Ritiene pertanto il Giudicante che rilevante e non manifestamente infondata ai fini del presente giudizio sia la questione di costituzionalita' dell'art. 16 del decreto legislativo n. 626/1994, la' ove prevede che il medico competente debba svolgere accertamenti preventivi e quindi prima dell'atto di assunzione anche sui lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro ex legge n. 482/1968 con un giudizio di idoneita' diverso e non comparabile con quello previsto, su ricorso del datore di lavoro, da parte del Collegio medico di cui all'art. 20 legge n. 482/1968; o quantomeno sotto il profilo del mancato raccordo tra le due normative ugualmente cogenti non avendo stabilito all'art. 16 dell'ultima disposizione che in caso di lavoratore invalido ed avviato obbligatoriamente ex legge n. 482/1968 venga mantenuta ferma, sia in caso di accertamento preventivo che in quello di accertamento successivo, la competenza del Collegio medico dell'art. 20 legge n. 482/1968, in luogo di quella del medico "competente", con giudizio che anche nell'ipotesi di richiesta del datore di lavoro coinvolga, oltre la pericolosita' per impianti e macchinari anche la compatibilita' dello stato fisico e psichico con le mansioni specifiche, facendo salve, qualora si tratti di accertamento preventivo ed il datore di lavoro si sia rifiutato di assumere, le conseguenze di cui al 4 comma stesso articolo, in caso di giudizio di idoneita';e cio' sotto il profilo degli artt. 35 e 38 Cost. in quanto tale normativa viene a ledere il diritto al lavoro del cittadino anche se invalido.