IL PRETORE
                             O s s e r v a
   Il  presente  giudizio  riguarda  la  richiesta  di  Fanara Grazia,
 invalida civile, nei  confronti  della  Eurofili  Filature  Pettinata
 S.r.l.   di   dare   attuazione   immediata  all'atto  di  avviamento
 obbligatorio ex legge n. 482/1968 disposto  in data 9  novembre  1995
 dall'U.P.L.M.O di Vercelli o quanto meno di risarcirle i danni patiti
 ragguagliati
  alle  mancate retribuzioni dalla data di quel provvedimento a quella
 dell'effettiva assunzione (avvenuta in  data 11 marzo 1996).
   Invero nel momento in cui la lavoratrice  si  era  presentata  alla
 convenuta  per  l'assunzione,  la  ditta aveva richiesto al medico di
 fabbrica competente (privato) una visita preventiva che ne accertasse
 l'idoneita' alle mansioni di addetto alla preparazione o  di  addetto
 alla  filatura  ed  il sanitario aveva concluso per la non idoneita';
 successivamente era stato adito dal  datore  di  lavoro  il  collegio
 medico  di  cui  all'art.  20  legge n. 482/1968 e quest'organo aveva
 concluso per la sua idoneita', in quanto "la natura ed il grado della
 sua infermita' non possono essere di pregiudizio alla salute ed  alla
 incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti".
   Orbene  alla  luce  della normativa sull'avviamento obbligatorio al
 lavoro, quest'ipotesi e' espressamente prevista dal quarto comma art.
 20 legge n. 482/1968, in base al quale il datore di lavoro,  che,  in
 attesa  del  giudizio  del  collegio medico (struttura pubblica unica
 legittimita' a questo tipo di accertamento, in  base  a  tale  stessa
 normativa),  preferisca  non  assumerlo,  in  caso  poi  di  giudizio
 positivo  di  idoneita',  dovra'  corrispondere  al   lavoratore   le
 retribuzioni perdute e cioe' il datore di lavoro si assume il rischio
 della propria decisione di non assumere.
   Normativa  quindi  chiarissima che tutela il rispetto nei confronti
 delle categorie meno forti dei lavoratori di un  atto  amministrativo
 di  avviamento  spesso  e comprensibilmente non gradito dai datori di
 lavoro.
   La decisione sarebbe stata quindi semplice ed univoca.
   Ma occorre aver riguardo ora alla nuova normativa introdotta con il
 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626,  recante  attuazione  di  direttive
 comunitarie  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza e della
 salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, i cui termini  ultimi  per
 l'adeguamento  da parte del datore di lavoro sono piu' volte slittati
 (vedi da ultimi d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242).
   Orbene all'art. 4 di detta normativa e'  espressamente  imposto  al
 datore di lavoro di nominare un medico di fabbrica che viene definito
 medico  competente  ai  fini della valutazione dei rischi ambientali,
 dell'informazione  dei   lavoratori   sugli   stessi   e   sul   loro
 "monitoraggio"  e  nel  biellese  molti  datori  di lavoro hanno gia'
 provveduto a tale nomina, pur  non  essendo  ancora  scaduto  per  il
 datore  di  lavoro  il  termine  ultimo  assegnato (1 luglio 1996 o 1
 gennaio 1997, a seconda del dato occupazionale  dell'azienda,  vedasi
 appunto  decreto  legislativo  n. 242/1996) e quindi di fatto attuano
 gia' nella loro azienda tali disposizioni (si ricordi che le  aziende
 tessili  biellesi  sono state indicate da una circolare del Ministero
 del  lavoro  come  aziende  a  rischio  ambientale  non  solo  per la
 rumorosita').
 E specificamente l'art. 16 prevede che il medico  competente  (organo
 monocratico   a  carattere  privatistico,  pur  dovendo  possedere  i
 requisiti di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo  n.  626/1994),
 effettui  la  sorveglianza sanitaria a mezzo non solo di accertamenti
 periodici  (art.  16,  secondo  comma,  lett.   b),   ma   anche   di
 "accertamenti   preventivi   intesi   a   constatare   l'assenza   di
 controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai  fini
 della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica" (art.
 16,  comma  2,  lett.  a). Contro l'eventuale giudizio di inidoneita'
 cosi' espresso, anche nel caso di accertamento preventivo, il decreto
 legislativo  n.  242/1996  ha  stabilito,  modificando  espressamente
 l'art.   17,  comma  terzo,  del  decreto  legislativo  n.  626/1994,
 l'informativa  scritta  al  datore  di  lavoro  ed   al   lavoratore,
 consentendo  quindi  il  ricorso  entro  trenta  gioni  all'organo di
 vigilanza territoriale (organo comunque diverso dal  collegio  medico
 di  cui  alla legge n. 482/1968). Si osserva comunque che nel caso di
 specie  tale  informativa  non  era   neppure   prevista,   essendosi
 verificata  la  vicenda  prima  dell'entrata  in  vigore  del decreto
 legislativo n. 242/1996.
   Ed  e'  proprio  questo  accertamento  preventivo,  voluto  per  la
 maggiore  tutela  della  salute  del  lavoratore   dalla normativa di
 attuazione alle direttive CEE, che e'  stato  disposto  nel  caso  di
 specie  dal  datore  di  lavoro e che ha portato al primo giudizio di
 inidoneita'.  Accertamento privatistico che sarebbe stato illegittimo
 alla luce
  della legge sull'avviamento obbligatorio, ma che  diventa  legittimo
 alla  luce  della nuova normativa, normativa  che riguardando tutti i
 lavoratori  non  puo'  non  interessare  anche  la  sottospecie   dei
 lavoratori  invalidi avviati  obbligatoriamente, forse piu' bisognosa
 di altre di tutela. Ne deriva la rilevanza nel presente  giudizio  di
 tale accertamento e di tale normativa.
   E  a  ben  vedere  i  giudizi  che esprimono da una parte il medico
 competente, ex artt. 16-17 decreto legislativo  n.  626/1994,  ed  il
 collegio medico, su ricorso del datore di lavoro, ex art. 20, primo e
 secondo  comma,  legge  n. 482/1968 (diversamente nel caso di ricorso
 del lavoratore ex art. 20, comma terzo, per cui anche quest'organo si
 esprime sulla compatibilita'  con  le  mansioni),  sono  giudizi  non
 omogenei  e  quindi  non  comparabili,  vertendo il primo sul profilo
 maggiormente  sanitario  della   compatibilita'   con   le   mansioni
 specifiche,   il   secondo  sul  profilo  piu'  amministrativo  della
 compatibilita' con la sicurezza  dei  compagni  e  degli  impianti  e
 quindi  pare  impraticabile    l'escamotage  giudiziario di demandare
 l'accertamento di idoneita' ad una Ctu che tenga  conto  di  entrambi
 gli aspetti (comunque un tale esame congiunto sarebbe non corretto ai
 sensi o dell'una o dell'altra normativa).
   Con la previsione di un tale accertamento preventivo non e' chi non
 veda  come  di  fatto  si  venga a vanificare nella maggior parte dei
 casi, tra l'altro con un giudizio maggiormente  calato  nell'ambiente
 di   lavoro   sotto   il  profilo  sanitario,  l'atto  di  avviamento
 obbligatorio, risolvendosi la tutela della salute (art. 32 Cost.) del
 lavoratore in una lesione aprioristica del diritto al lavoro ed  alla
 pari  dignita'  dei  cittadini invalidi (artt. 35 e 38 Cost.). Ne' si
 potrebbe  biasimare  in  alcun  modo  il  datore  di lavoro che si e'
 limitato ad adempiere al dettato legislativo  e  che  non  adempiendo
 incorrerebbe nel regime sanzionatorio previsto dalla legge stessa.
   Ritiene  pertanto  il Giudicante che rilevante e non manifestamente
 infondata ai  fini  del  presente  giudizio    sia  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  16 del decreto legislativo n. 626/1994,
 la' ove prevede che il medico  competente debba svolgere accertamenti
 preventivi  e  quindi  prima  dell'atto  di  assunzione   anche   sui
 lavoratori   invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro ex legge n.
 482/1968 con un giudizio di idoneita' diverso e non  comparabile  con
 quello  previsto,  su  ricorso  del  datore  di  lavoro, da parte del
 Collegio medico di cui all'art.  20 legge n. 482/1968;  o  quantomeno
 sotto il profilo del mancato raccordo tra le due normative ugualmente
 cogenti  non  avendo stabilito all'art.   16 dell'ultima disposizione
 che in caso di lavoratore invalido ed  avviato  obbligatoriamente  ex
 legge  n. 482/1968 venga mantenuta ferma, sia in caso di accertamento
 preventivo che in quello di accertamento  successivo,  la  competenza
 del  Collegio  medico  dell'art.  20  legge  n. 482/1968, in luogo di
 quella del medico "competente", con giudizio che  anche  nell'ipotesi
 di  richiesta  del datore di lavoro coinvolga, oltre la pericolosita'
 per impianti e macchinari anche la compatibilita' dello stato  fisico
 e  psichico  con  le  mansioni  specifiche, facendo salve, qualora si
 tratti di accertamento preventivo ed  il  datore  di  lavoro  si  sia
 rifiutato  di  assumere,  le  conseguenze  di  cui  al 4 comma stesso
 articolo, in caso di giudizio di idoneita';e cio'  sotto  il  profilo
 degli  artt. 35 e 38 Cost. in quanto tale normativa viene a ledere il
 diritto al lavoro del cittadino anche se invalido.