IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1455/1994 proposto da De Nardis Camillo rappresentato e difeso dall'avv.to M. Virgilio ed elettivamente domicillato presso la stessa in Bologna, via Rubiani n. 3; contro il Ministero di grazia giustizia costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv.ra dello Stato di Bologna ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Bologna, via G. Reni n. 4;, per l'annullamento del decreto ministeriale n. 4475 del 29 novembre 1993, portante rigetto della domanda di concessione dell'equo indennizzo per infermita' dipendente da causa di servizio, notificato in data 22 aprile 1994 comunicato con lettera del Ministero grazia e giustizia 6 aprile 1994 prot. n. 5284/RC notificata anch'essa il 22 aprile 1994; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi comprese le decisioni del Consiglio superiore della magistratura 20 gennaio 1993 e 13 ottobre 1993 e per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti delle causa; Designato, alla pubblica udienza del 10 gennaio 1996 il relatore dott. Lelli Bruno; Udito l'avv. Virgilio per il ricorrente; F a t t o Il dott. Camillo De Nardis ricorre al T.A.R. Emilia Romagna per l'annullamento del provvedimento con il quale e' stata rigettata la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo per infermita' contratta per causa di servizio. Il ricorrente espone che il 26 gennaio 1990 aveva richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' da cui era affetto ("insufficienza surrenalica, tubercolosi e sordita' all'orecchio destro"), ai fini della concessione dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata ed ogni altro effetto derivante da tale riconoscimento. La Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto la dipendenza, ma il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, al quale erano stati trasmessi gli atti con parere favorevole da parte del Ministero, aveva manifestato orientamento contrario. Con delibera 20 gennaio 1993 il Consiglio superiore della magistratura rigettava la richiesta di riconoscimento e tale conclusione veniva confermata con delibera 13 ottobre dello stesso anno, adottata a seguito di richiesta di riesame ma contenente la specificazione che il non riconoscimento doveva intendersi limitato ai soli fini della concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ai sensi dell'art. 5-bis della legge 20 novembre 1987, n. 472. In conformita' con l'ultima delibera consiliare citata il Ministro emanava decreto in data 29 novembre 1993. A sostegno del ricorso vengono dedotti cinque motivi: a) violazione dell'art. 5-bis legge 20 novembre 1987, n. 472, in quanto il provvedimento impugnato si sarebbe basato sul parere del CPPO al quale la norma citata precluderebbe di riesaminare la dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, di esclusiva competenza della commissione medica; b) violazione dell'art. 5-bis cit.; eccesso di potere per carenza o insufficienza di motivazione, in quanto, anche ad ammettere la possibilita' di rivedere il giudizio sulla dipendenza formulato dalla commissione medica, in presenza di un contrasto tra tale giudizio ed il parere del CPPO e di un parere favorevole del Ministro, sarebbe stata necessaria una esauriente motivazione che invece e' mancata; c) violazione dell'art. 5-bis cit. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza o insufficienza di motivazione, in quanto, rinviando al parere del CPPO la delibera sarebbe affetta dall'illegittimita' derivata di tale parere non adeguatamente motivato; d) violazione dell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973; eccesso di potere per illogicita' e ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria, per non avere richiesto il parere dell'Ufficio medico legale presso il Ministero dell sanita', nonostante ci fosse un contrasto di pareri tecnici e una espressa richiesta di riesame da parte dell'interessato; e) violazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicita' e carenza di motivazione, in quanto il parere del CPPO si e' fondato su affermazioni non dimostrate e senza richiedere approfondimenti medico-legali e informative agli uffici giudiziari presso i quali il ricorrente ha operato. L'Amministrazione intimata si e' costituita in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso. D i r i t t o La questione fondamentale posta all'attenzione del Collegio consiste nella legittimita', anche sotto il profilo della congruita' della motivazione, delle decisioni che hanno negato la dipendenza da causa di servizio di una infermita' ai fini della concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata sulla scorta del parere del Comitato per le pensioni privilegiate, pur in presenza di opposto (favorevole per il ricorrente) parere del Collegio medico del'ospedale militare di Bologna. Col primo motivo di ricorso si deduce che la definitivita' del giudizio espresso dalla C.M.O di Bologna comportava l'impossibilita' per l'Amm.ne di discostarsi dallo stesso. Punto centrale della controversia, quindi, e' l'interpretazione dell'art. 5-bis della legge n. 472/1987 in relazione agli articoli 166 e 177 del testo unico n. 1092/1973. Come recentemente ha precisato il Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 466/1995 il suddetto art. 5-bis ha reso definitivo il giudizio del Collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermita' per la dipendenza da causa di servizio ed ha mantenuto il parere del C.P.P.O solo in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo. Tale ordinanza n. 466/1995, con cui il C. Stato, sez. VI, ha rimesso alla Corte costituzionale l'accertamento della legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis soprarichiamato, ha quale presupposto fondamentale il formarsi di un orientamento giurisprudenziale che ammette la sopravvivenza del parere del C.P.P.O. limitatamente alla concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata restando invece fermo ed immodificabile (fatto salvo l'annullamento d'ufficio) ad ogni altro fine il riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio disposto dal Collegio medico ospedaliero. Cio' posto, il collegio condivide le ragioni per le quali il Consiglio di Stato, con l'ordinanza sopracitata, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis della legge n. 472/1987. Si deve infatti ritenere che urti contro il principio di uguaglianza, garantito dalla Costituzione, la norma che rende possibile la coesistenza di atti in uno dei quali si affermi e in un altro si neghi il rapporto di causalita' fra gli stessi fattori di morbilita' e gli stessi fatti di servizio di impiego pubblico con una determinata infermita', sia pure nel quadro articolato delle misure riparatorie delle conseguenze dannose di tale infermita'. La suddetta situazione, come ha chiarito il Cons. Stato nell'ordinanza della VI Sezione gia' richiamata, urta anche col principio di ragionevolezza (al quale e' tenuto il legislatore ordinario) oltre che con l'art. 97 della Costituzione, essendo contrario al canone dell'imparzialita' e della buona amministrazione (oltre che col principio di ragionevolezza), consentire che l'ordinamento valuti in modo diverso un medesimo fatto riferito ad un medesimo soggetto a seconda del tipo di utilizzazione che di quel fatto si faccia o si possa fare in procedimenti diversamente finalizzati previsti dalla legge. Come si e' gia' detto, la presente controversia non puo' essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis della legge n. 472/1987, che ha convertito in legge il decreto legislativo n. 387/1987.